Cass. civ., sez. I 12-05-2006, n. 11004 CONTRATTI BANCARI – DEPOSITO BANCARIO – Indicazione, da parte del cliente, degli estremi del relativo rapporto- Estensione al successore del cliente stesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 9 giugno 1997 la signora A. N., quale unica erede legittima del fratello P., convenne in giudizio la Banca del Cimino Spa, chiedendo accertarsi l’obbligo della stessa di rilasciare informazioni sulla situazione bancaria del de cuius, con condanna della convenuta alla consegna di copia delle operazioni eseguite nell’anno precedente la morte del fratello e al risarcimento dei danni, conseguenti alla impossibilità di tutelare i propri interessi verso i coeredi non legittimi.

l’istituto di credito, nel resistere alla domanda, oppose che il de cuius non aveva intrattenuto alcun rapporto nominativo nell’anno precedente la sua morte e che non sussisteva alcun obbligo d’informazione per eventuali operazioni bancarie su titoli al portatore verso soggetti non legittimati dal relativo possesso.

Il Pretore di Viterbo, con sentenza del 13 settembre 1999, respinse la domanda e successivamente la Corte di appello di Roma, con sentenza 2324/01 del 26 giugno 2001 ? decidendo sull’appello della N. e nel contraddittorio con il Banco di Brescia Spa, succeduto nei rapporti della Banca del Cimino ? rigettò il gravame, sostenendo che la lettera del 21 febbraio 1996, con la quale la Banca del Cimino aveva comunicato che «alla data del decesso del sig. N. non risultavano in essere rapporti nominativi allo stesso intestati, in relazione all’insussistenza di operazioni su c/c e/o depositi allo stesso normativamente intestati negli ultimi dodici mesi di vita», era conforme alla disciplina vigente e soddisfaceva il relativo dovere di informazione.

I giudici di appello affermarono in particolare che:

a) l’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 342/99 ? che aveva modificato il comma 4 dell’articolo 119 del D.Lgs. 385/93 (Tu delle leggi in materia bancaria e creditizia), estendendo al successore a qualunque titolo del cliente il diritto di ottenere, a proprie spese ed entro un congruo termine, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ? non era applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, risalente al 1995, in ragione del principio di irretroattività della legge e della sua inapplicabilità ai rapporti pregressi, dovendosi comunque escludere la natura interprativa della nuova norma;

b) non era applicabile neppure la circolare della Banca d’Italia 229 del 21 aprile 1999, richiamata dall’appellante, che, con riferimento ai libretti al portatore, obbligava gli istituti di credito a mettere a disposizione della clientela l’estratto conto annuale presso la succursale in cui era intrattenuto il rapporto, riguardando detta circolare la sola clientela, mentre la N. non possedeva alcun libretto, unico documento idoneo ad attribuire al portatore il diritto in esso incorporato e quello alla relativa informazione;

c) non potevano parimenti trovare applicazione l’articolo 460 c.c. ? posto a tutela del chiamato che non avesse ancora accettato l’eredità e sempre che un patrimonio relitto suscettibile di possesso potesse considerarsi esistente e fosse specificamente identificato, né l’articolo 8 della legge 154/92 sulla trasparenza bancaria, che, prevedendo il diritto del cliente a ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre 60 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell’ambito di rapporti di deposito o conto corrente, postulava l’indicazione del rapporto a cui doveva riferirsi la richiesta di copia della documentazione, non potendosi ipotizzare, come sostenuto dall’appellante, un diritto ad ottenere copia delle singole operazioni, strumentale alla soddisfazione del diritto d’informazione sull’esistenza e sulla natura dei libretti di risparmio (nella specie al portatore).

Avverso tale sentenza la N. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Resiste concontroricorso e memoria il Banco di Brescia Spa.

Motivi della decisione

a) Con il primo motivo la ricorrente ? denunciando violazione e/o mancata applicazione degli articoli 1374 e 1375 c.c., nonché errata applicazione dell’articolo 119 del D.Lgs. 385/93 ? afferma che erroneamente la Corte di appello di Roma ha escluso che il citato articolo 119, nel testo precedente alla modifica introdotta dall’articolo 24 del D.Lgs. 342/99, comportasse l’obbligo della banca di fornire alla N. le informazioni richieste in ordine a operazioni relative a contratti di deposito al portatore riferibili al de cuius.

La signora N. deduce invece che il comma 4 della norma menzionata, nel testo antecedente alla modifica del 1999 e interpretato alla luce degli articoli 1374 e 1375 c.c., nel riconoscere il diritto del cliente di ottenere la documentazione di singole operazioni per un non breve arco di tempo, va oltre l’elementare dovere di informazione previsto nei primi due comuni della stessa disposizione ed è applicabile anche alla richiesta di ottenere copia della documentazione di operazioni bancarie poste in essere e registrate in un libretto di risparmio al portatore.

b) Con il secondo motivo si censura la sentenza di appello per non avere ritenuto applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in conseguenza del principio generale di irretroattività della legge nei rapporti pregressi, il D.Lgs. 342/99, il cui articolo 24, comma 2, ha sostituito l’articolo 119, comma 4, del Tu bancario, estendendo il diritto di avere copia di singole operazioni bancarie anche al successore e qualunque titolo del cliente della banca e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni. Afferma sul punto la ricorrente che, costituendo oggetto del giudizio di appello non tanto la sentenza impugnata, quanto il rapporto sostanziale dedotto in causa e non essendo stata ancora soddisfatta la sua pretesa, ben poteva essere applicato lo ius superveniens, che, introducendo una nuova disciplina del rapporto in contestazione, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con il solo impedimento costituito dalle limitazioni derivanti dalla disciplina delle impugnazioni, nel caso che la nuova norma sopravvenga prima del ricorso e il ricorrente ometta di muovere specifica censura in ordine alla fattispecie disciplinata dalla nuova norma.

c) Con il terzo motivo la N. ? denunciando errata o mancata applicazione della circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e delle norme successorie di cui agli articoli 459, 565, 570 c.c. ? critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la menzionata circolare della Banca d’Italia, che, con riferimento ai libretti di deposito al portatore, obbliga gli istituti di credito a mettere a disposizione della clientela l’estratto conto annuale presso la succursale in cui è intrattenuto il rapporto, non sia applicabile a lei, in quanto sprovvista del possesso del libretto e quindi qualificabile come cliente della banca.

La ricorrente afferma in particolare di essere succeduta a titolo universale nella posizione contrattuale di Pierino N., quale sua erede legittima, e di essere subentrata anche nel diritto di avere a disposizione l’estratto conto annuale, restando irrilevante il mancato possesso del libretto che attribuisce la legittimazione a esercitare il diritto di credito incorporato nel titolo, mentre nella specie la controversia attiene all’accertamento e alla tutela del diritto all’informazione in capo al cliente della banca ? e quindi anche al suo erede ? che abbia con questa intrattenuto un rapporto contrattuale di deposito bancario.

d) Con il quarto motivo la N., prospettando l’errata applicazione dell’articolo 8 della legge 154/92, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che detta disposizione, postulando l’indicazione del rapporto a cui si riferisce la richiesta di copia della documentazione relativa a singole operazioni, non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, non potendosi ipotizzare «un diritto alle copie delle singole operazioni, strumentale al diritto di informazione sull’esistenza e natura di libretti di risparmio (nella specie al portatore)». Afferma invece la ricorrente che la norma, interpretata ai sensi degli articoli 1374 e 1375 c.c., nell’attribuire il diritto alla copia di documentazione inerente a singole operazioni, ricomprende anche il diritto, di minore contenuto, di ottenere notizia dell’esistenza di un contratto di deposito e quindi delle operazioni dell’ultimo anno.

e) Ritiene il collegio che, esaminati congiuntamente i quattro motivi di censura proposti dalla ricorrente, in quanto strettamente connessi tra loro, il ricorso sia fondato e meriti accoglimento per quanto di ragione, nei termini qui di seguito precisati.

f) Non può in primo luogo condividersi l’assunto dei giudici di appello secondo cui l’articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 342/99 ? che ha sostituito il comma 4 dell’articolo 119 del Tu in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/93, prevedendo, tra l’altro, che il diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, spetti, oltre che al cliente della banca, anche a chi gli succeda a qualunque titolo o subentri nell’amministrazione dei suoi beni ? non sarebbe applicabile né alla ricorrente, che non può essere configurata come cliente della banca perché priva del possesso del libretto che, per la sua natura di titolo di credito, attribuisce soltanto al portatore il diritto in esso incorporato e quello alla relativa informazione, né alla fattispecie in esame, risalente al 1995 (anno di decesso del signor Pierino N., a cui è succeduta quale erede legittima la ricorrente A. N.) in conseguenza del principio generale di irretroattività della legge ai rapporti pregressi, in mancanza di una contraria previsione, esplicita o implicita, di applicabilità della normativa sopravvenuta ai rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore.

g) Invero, quanto alla possibilità di configurare la N. come cliente della banca ai fini dell’applicazione nei suoi confronti dell’articolo 119, comma 4, del Tu bancario, ritiene il collegio che, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, debba considerarsi cliente della banca, avente diritto ad acquisire copia della documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito di tale rapporto contrattuale, non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del contratto di deposito, tenuto anche conto che, a norma dell’articolo 117, commi 1 e 3, dello stesso Tu, detto contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, con consegna di un esemplare al ?cliente?, ossia al soggetto che ha sottoscritto il contratto. Questi, infatti, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento, sia per verificare, nei confronti della banca, oppure del terzo possessore del libretto ? in relazione, in tale ipotesi, al rapporto causale che ha dato luogo al trasferimento del titolo -, che una determinata operazione di versamento o di prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita (Cassazione 2641/93; 422/00; 14014/02; 9026/05), sia per avere conoscenza delle modalità di adempimento della prestazione della banca nei confronti del terzo possessore al fine di valutare l’efficacia liberatoria, in assenza di dolo o colpa grave, di tale adempimento, a norma dell’articolo 1836, comma 1 c.c. (Cassazione 4389/99; 9026/05).

h) Analoga considerazione vale anche per l’obbligo della banca, previsto dall’articolo 119, comma 1 del D.Lgs. 385/93 e a cui la sentenza di appello e la ricorrente hanno fatto riferimento, attraverso il richiamo delle modalità esecutive fissate dalla circolare della Banca d’Italia 21 aprile 1999 per i depositi con rilascio di libretto al portatore, di fornire per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno per una sola volta all’anno, ?una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto?, dovendosi, anche con riferimento a tale fattispecie normativa e per le medesime ragioni già esposte nel precedente paragrafo g) intendere per cliente, in caso di deposito bancario con rilascio di libretto di deposito a risparmio e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, sia l’intestatario del rapporto contrattuale con la banca, che l’eventuale diverso possessore del libretto di deposito.

i) In ordine all’applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio del disposto dell’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 342/99, ritiene il collegio che tale norma, estendendo al successore a qualunque titolo di diritto, riconosciuto al cliente della banca, di avere copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie poste in essere negli ultimi dieci anni, ha reso esplicito, per il successore a titolo universale, un principio già desumibile dall’articolo 119, comma 4, del D.Lgs. 385/93, nel testo vigente antecedentemente alla modifica introdotta dal citato articolo 24, in quanto il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni, riconosciuto in favore del de cuius e facente parte dei rapporti giuridici a questo intestati, si trasmetteva, anche nel vigore della precedente normativa, al soggetto che fosse succeduto universalmente al cliente della banca.

l) Inoltre la norma richiamata, riconoscendo al cliente e al suo successore il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, consente la propria applicazione anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non abbiano ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dall’attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce. Sussistono infatti, anche dopo lo scioglimento del contratto e la cessazione del relativo rapporto, una serie di obbligazioni, sempre di derivazione contrattuale, a cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dei contraenti, in quanto «altro è, invero, il venire meno del programma operativo di realizzazione degli interessi che nell’atto negoziale si era espresso, che effettivamente consegue allo scioglimento del contratto, altro è la cessazione di ogni diritto ed obbligo derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel programma» (Cassazione 4598/97).

m) In particolare, è stato già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che la pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è «un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto», in quanto nasce dall’obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell’ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte (Cassazione, 12093/01).

n) Tale dovere di collaborazione non viene meno con la cessazione del rapporto contrattuale, ma, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione (si pensi all’obbligo di informazione e di rendiconto in capo al mandatario), produce i suoi effetti fino a quando permane l’interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata (Cassazione 4598/97). In base alle considerazioni che precedono, non può dubitarsi che il disposto dell’articolo 119, comma 4, del Tu bancario, come sostituito dall’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 342/99 trovi applicazione anche alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, venendo a regolamentare il diritto di informazione e di documentazione del successore del cliente della banca in ordine a effetti contrattuali non ancora esauriti al momento in cui la richiesta di documentazione è stata formulata.

o) Non può al riguardo condividersi la tesi dei giudici di appello ? formalmente riferita all’articolo 8 comma 4 della legge 154/92 (Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) in realtà non applicabile, ratione temporis alla fattispecie in esame, ma estensibile anche alla disciplina (sostanzialmente analoga per quel che rileva in questa sede, anche se non più specificamente limitata alle sole operazioni relative a rapporti di deposito e di conto corrente), dettata dall’articolo 119, comma 4 del Tu bancario di cui al D.Lgs. 385/93 come sostituito dall’articolo 24, comma 2 del D.Lgs. 342/99 ? secondo la quale le norme sopra richiamate, «affermano il diritto del titolare della posizione bancaria ad ottenere le copie dei documenti relativi alle singole operazioni di deposito (o di conto corrente)» postulano «l’indicazione del rapporto al quale deve riferirsi la copia, non potendosi ipotizzare, come sostenuto dall’appellante, un diritto alle copie delle singole operazioni, strumentale al diritto d’informazione sull’esistenza e la natura di libretti di risparmio (nella specie al portatore)».

p) La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che l’obbligo della banca di far ottenere al cliente copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni non può essere limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, restando altrimenti frustrata la portata della richiamata disciplina normativa che, avendo inteso, sin dalla legge 154/92, dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, dalle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (articolo 1375 c.c.), nel senso di attribuire al cliente della banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato (Cassazione 12093/01).

q) Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale osserva il collegio che la portata della richiamata normativa, resterebbe frustrata anche se, una volta riconosciuta la possibilità per il cliente di richiedere e ottenere copia di documentazione relativa ad operazioni ricompresse entro un certo periodo di tempo, si ponesse a carico del richiedente l’onere di indicare specificamente il rapporto al quale si riferisce la documentazione richiesta in copia, soprattutto se, come nella specie, il richiedente non sia il soggetto con cui la banca ha intrattenuto il rapporto, ma altro soggetto che sia al primo subentrato per successione e si trovi, per ciò stesso, nella necessità di dovere ricostruire una situazione pregressa a lui ignota e a cui non ha avuto personalmente parte (Cassazione 4598/97).

r) Se è vero, infatti, che in un giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto dell’attore ad ottenere dal convenuto la consegna di documenti e tendente all’emanazione di una sentenza di condanna a tale consegna, discende dai principi generali sull’onere della prova nel processo che l’attore dimostri l’esistenza degli elementi costituitivi del proprio diritto, non potendosi neppure ipotizzare la pronuncia di una condanna di cui non sia determinato né determinabile l’oggetto (Cassazione 4598/97) è anche vero che il dovere di buona fede e solidarietà consente di limitare l’onere di indicazione a carico del richiedente agli elementi minimi indispensabili per permettere alla banca l’individuazione di tali documenti (ancora Cassazione 4598/97) elementi minimi che non necessariamente coincidono con gli specifici estremi identificativi del rapporto, come richiesto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, potendo l’individuazione dei documenti essere compiuta anche solo con l’indicazione del soggetto titolare del rapporto, del tipo di rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta e del periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.

s) Invero il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica ?finale?, a carattere non strumentale. Esso, infatti, non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (processuali o extraprocessuali) (Cassazione 4598/97; 11733/99). Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ordine di esibizione di documenti ex articolo 210 c.p.c. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio, come nella specie ha fatto la Corte di appello, la natura meramente esplorativa della istanza in tal senso presentata alla banca, in quanto priva dell’indicazione del rapporto al quale si riferisce il documento richiesto in copia e quindi strumentale all’informazione sull’esistenza e sulla natura di eventuali rapporti contrattuali intercorsi con la banca o di titoli legittimanti l’esercizio dei diritti da tali rapporti derivanti, ponendo a carico del richiedente un onere, che di prova dell’esistenza del rapporto contrattuale a cui riferisce la documentazione richiesta, anche di specifica ?indicazione del rapporto al quale deve riferirsi la copia?.

t) Si deve infatti tenere conto, da un lato, che l’individuazione del rapporto a cui si riferisce il documento richiesto può ricavarsi, come rilevato nel precedente punto r), dall’indicazione da parte del richiedente di alcuni elementi minimi, sufficienti per consentire alla banca l’individuazione di tale documento e che non necessariamente coincidono con gli specifici estremi identificativi del rapporto, e, dall’altro, che la prova dell’esistenza e della natura del rapporto e dei relativi documenti ben può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, oppure valutando il comportamento processuale ed extraprocessuale della banca, o sue eventuali dichiarazioni esplicitamente o implicitamente ammissive al riguardo, secondo un apprezzamento discrezionale delle risultanze processuali riservato al giudice di merito, che, nella specie, la Corte territoriale ha omesso di compiere.

u) Il ricorso merita pertanto accoglimento, per quanto di ragione, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbite le ulteriori doglianze della ricorrente, e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alle censure accolte. Essendo necessari accertamenti di fatto, con particolare riferimento alla prova dell’esistenza dei rapporti contrattuali tra il signor Pierino N. e il Banco di Brescia Spa (già Banca del Cimino) e dei documenti a cui la richiesta di copia si riferisce e all’individuazione, o individuabilità, di detti rapporti e dei relativi documenti, come meglio precisato al precedente punto t), la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione, deciderà nel merito la controversia applicando i seguenti principi di diritto, enunciati a norma degli articoli 384, comma 1 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c.:

1. «ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 1 e comma 4 (quest?ultimo come sostituito dall’articolo 24, comma 2 del D.Lgs. 342/99) del D.Lgs. 385/93 (Tu delle leggi in materia bancaria e creditizia) e nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi cliente della banca ? avente diritto a ricevere per iscritto, alla scadenza del contratto e almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e ad acquisire copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni nell’ambito del suddetto rapporto contrattuale di deposito bancario ? non solo il possessore del libretto di deposito, legittimato al compimento delle operazioni riguardanti il titolo, ma anche, se diverso dal possessore del libretto, il soggetto titolare del rapporto di deposito, che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, può comunque avere interesse ad acquisire la documentazione inerente alle operazioni relative al suo svolgimento»;

2. «l’articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 342/99 ? che ha modificato, sostituendolo, l’articolo 119, comma 4 del D.Lgs. 385/93 ? estendendo al successore a qualunque titolo del cliente della banca e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto, riconosciuto al proprio dante causa, di avere copia della documentazione inerente a singole operazioni bancarie poste in essere negli ultimi dieci anni, ha reso esplicito, per il successore a titolo universale, un principio già desumibile dall’articolo 119, comma 4, del D.Lgs. 385/93, nel teso vigente antecedentemente alla modifica introdotta dal citato articolo 24, comma 2, in quanto il diritto di copia della documentazione relativa a singole operazioni, riconosciuto in favore del de cuius e facente parte dei rapporti giuridici a questo intestati, si trasmetteva, anche nel vigore della precedente normativa, al soggetto che fosse succeduto universalmente al cliente della banca»;

3. «l’articolo 119, comma 4, del D.Lgs. 385/93, come sostituito dall’articolo 24, comma 2 del D.Lgs. 342/99 riconoscendo al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al suo successore prescindendo dell’attualità del rapporto a cui la documentazione richiesta si riferisce»;

4. «l’articolo 119, comma 4 del D.Lgs. 385/93, come sostituito dall’articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 342/99, che riconosce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, va interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (articolo 1375 c.c.), nel senso che esso attribuisce ai suddetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte».

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in ordine alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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