Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 8960 del 2006 deposito del 29 aprile 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ? Con ricorso del 1° marzo 2001 G.C. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Eboli il Prefetto di Salerno proponendo opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di lire 1.240.200 per violazione delle norme del codice della strada che disciplinavano i limiti di velocità, accertata con verbale n. 3580/V del 10 novembre 2002 della polizia municipale di Eboli, nonché di ulteriori lire 600.000 per mancata osservanza dell’invito ad esibire la patente di guida contenuto nel verbale di accertamento n. 48945/S del 23 gennaio 2001. l’opponente contestava la competenza della polizia municipale di Eboli e affermava quella esclusiva della polizia stradale in ordine alle violazioni commesse su strada statale, quale era quella sulla quale era stata rilevata la trasgressione, e si doleva della sua mancata contestazione immediata.

Con sentenza del 3-9 luglio 2001 il giudice di pace rigettava l’opposizione in base alla considerazione che la trasgressione era stata accertata con apparecchiatura che consentiva la rilevazione della velocità del vicolo solo dopo il suo transito e che tale affermazione contenuta nel verbale di accertamento faceva prova sino a querela di falso.

Contro la sentenza ricorre per cassazione con due motivi G.C..

Ha depositato atto di costituzione il Ministero dell’interno.

MOTIVI DELLA DECISIONE ? In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada l’impugnazione diretta contro il verbale di accertamento dell’infrazione dev?essere proposta nei confronti dell’autorità amministrativa di vertice da cui dipende l’organo accertatore della violazione (Cass. 19 novembre 2003, n. 17654).

Da ciò consegue che l’opposizione del C. contro il verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale di Eboli erroneamente è stata proposta nei confronti del Prefetto di Salerno, appartenendo la legittimazione passiva al Sindaco di Eboli.

E, poiché il difetto di legittimazione passiva, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio, può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del processo col solo limite del giudicato interno che nella specie non sussiste, la sentenza impugnata dev?essere cassata senza rinvio a causa dell’inammissibilità dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione proposta dal C. nei confronti del Prefetto di Salerno.

La carenza di legittimazione passiva del Prefetto di Salerno esime dall’esposizione dei motivi di ricorso, il cui esame appare superfluo.

La mancata partecipazione al giudizio dell’Amministrazione opposta preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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