Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione II Sentenza n. 9583 del 2006 deposito del 26 aprile 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R? F? proponeva opposizione ai verbali di accertamento dei carabinieri di Empoli, dai quali risultava che era stato sorpreso a dormire in istato di ebbrezza e sprovvisto di patente all’interno del suo autoveicolo. Venivano escussi testi.

Il Giudice di pace di Empoli, con sentenza 18 dicembre 2002, accoglieva l’opposizione per la guida senza patente, in quanto il Giudice di Pace di Pisa aveva sospeso il provvedimento prefettizio di ritiro, mentre la respingeva per le altre violazioni data la "confessione" dell’interessato, che aveva ammesso di aver accompagnato commensali. Ricorre il Rxxxxxxx con due motivi, non ha svolto difese la Prefettura.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2.

La sentenza impugnata non poteva ritenere dimostrata la guida in istato di ebbrezza contestata al ricorrente, dal momento che egli era stato sorpreso mentre dormiva a bordo della sua autovettura ferma in una piazza, a motore spento e con le portiere chiuse.

Col secondo motivo denunzia violazione dell’art. 186 C.d.S.. La sentenza non poteva ritenere che il ricorrente avesse commesso la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, applicabile solo in caso di incidente stradale o quando si abbia motivo di ritenere che lo stato psicofisico del conducente sia alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo la sentenza ha ritenuto che il ricorrente, sebbene fosse stato sorpreso nell’autovettura ferma, in precedenza l’avesse guidata in base alle sue stesse ammissioni ai carabinieri.

Dopo una cena con amici, li aveva accompagnati a ? e a ?.

In tal senso aveva deposto anche il teste Sxxxxxx.

Il secondo motivo va respinto.

Una volta accertato che il R. aveva guidato in istato di ebbrezza, nessuna giustificazione aveva il suo rifiuto a sottoporsi all’accertamento di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7.

La mancata costituzione della prefettura esime dalla pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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