Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione IV Sentenza n. 24202 del 2006 deposito del 13 luglio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione. ? L. G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 marzo 2004 con la quale il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, lo ha condannato alla pena di euro 800 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza per assunzione di bevande alcoliche.

Fatto commesso in Cesenatico il 16 novembre 2001.

Deduce a sostegno dell’impugnazione qualificata quale ricorso e non come appello l’errata applicazione della norma penale, nonché la mancanza o illogicità della motivazione precisando che lo stato di ebbrezza non poteva essere desunto sugli elementi sintomatici descritti dal verbalizzante quali alito vinoso e «occhi rossi e lucidi», non potendosi riconoscere a detti elementi, dichiarata la inutilizzabilità degli esiti acquisiti a mezzo etilometro, la valenza di indizi, precisi e concordanti ex art. 192, secondo comma c.p.p..

La doglianza è fondata essendo evidente, ad avviso della Corte, la mancanza di motivazione in relazione al ritenuto stato di ebbrezza.

Se è vero, infatti, che lo stato di alterazione fisico-psichico dell’agente può essere desunto aliunde, cioè al di là dell’accertamento espletato ex art. 379 Reg. c.s., peraltro occorre fare riferimento, per quanto riguarda gli elementi sintomatici, a fatti di per sé obiettivi, che non si risolvano in meri apprezzamenti del verbalizzante e in sue fallaci, anche se non volute, interpretazioni.

Il che di certo il legislatore non ha voluto pretendendo, per l’appunto, gravità, precisione e concordanza degli indizi.

Tali caratteri non rivestono l’alito e gli occhi arrossati, come nel caso in esame prospettato dal ricorrente.

Ciò in quanto il c.d. «alito vinoso», seppure è un sintomo della avvenuta ingestione di bevande alcoliche, non ne indica assolutamente la misura e la quantità e, in particolare non dice se questo ha superato o meno la soglia fissata dal legislatore in 0,60 mg.

l’indizio raccolto, in mancanza di più sicuro accertamento (a mezzo di etilometro), non può da solo ritenersi, quindi, grave e preciso.

Né soccorre l’altro sintomo riscontrato dal verbalizzante quale «gli occhi arrossati», potendo questo, come spiegato dal ricorrente, essere dipeso dalla permanenza del predetto, per qualche ora, nell’esercizio pubblico, al chiuso e in aria viziata dal fumo.

Il suddetto indizio non ha, pertanto, valore univoco e come tale concordante con quello dell’alito vinoso, in precedenza menzionato.

Il giudizio di colpevolezza, risulta quindi fondato su elementi fattuali del tutto inadeguati e rileva in siffatto contesto che il verbalizzante non ha fatto riferimento alla manifestazione di altri sintomi, di certo integrativi e significativi quali eloquio sconnesso e barcollamento della persona.

Dal che discende che nella sentenza impugnata manca del tutto la motivazione in ordine allo stato di ebbrezza del L. e la sentenza di condanna va annullata con rinvio al Tribunale di Cesena. ?.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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