Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 24061 del 2006 deposito del 12 luglio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

In fatto e in diritto

F.G., condannato dalla Corte di appello di Roma, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Latina, alla pena di anni quattro di reclusione, perché colpevole di violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di una ragazza minore infrasedicenne in condizioni di inferiorità fisica e psichica: ricorreva per cassazione.

Deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando l’erronea ricostruzione dei fatti e l’inattendibilità della minore.

Faceva osservare come i giudici avessero trascurato il fatto che la minore portava dei pantaloni: particolare, questo, che avrebbe dovuto orientare i giudici a riflettere su come fosse estremamente difficile, con riferimento al caso di specie, togliere senza consenso e in una macchina i pantaloni ad una ragazza per violentarla.

Anche perché la Corte avrebbe fatto allusione ad un principio di consenso, facendo riferimento la sentenza al dato di fatto che la ragazza si sarebbe decisamente opposta nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori, derivanti dal fatto che si trattava del suo primo rapporto.

Con memoria aggiunta il difensore puntava sulla mancata valorizzazione del consenso; sostenendo che non poteva dirsi del tutto peregrina l’ipotesi, non del tutto sfornita di prove, secondo la quale la ragazza si sarebbe indotta a denunciare il fatto, perché in perfetta buona fede riteneva di non aver voluto quel rapporto o di averlo desiderato in maniera diversa: nel senso che, anche ammettendo un certo dissenso nel corso del rapporto, i giudici avrebbero omesso di valutare se questo dissenso poteva essere stato percepito dall’imputato.

Astraendo dagli aspetti meramente fattuali e problematici, che non possono essere oggetto di riconsiderazione in sede di legittimità, e rispetto ai quali va detto, del tutto incidentalmente, come non sia consentito al giudice (specialmente a quello di legittimità) l’enunciazione meramente congetturale di modalità del fatto, che non trovano riscontro nelle risultanze processuali?; la sentenza omette di confrontarsi con le doglianze complessivamente dedotte in relazione a punti qualificanti una motivazione giuridicamente esaustiva e congruamente corretta.

E invero, la motivazione non è generalmente correlabile ai fatti così come contestati, e per i quali l’imputato è stato condannato.

Si legge, per esempio, nella sentenza che il F. era stato riconosciuto colpevole del reato punito e previsto dagli artt. 81 c.p.v., 609 bis c.p. (?per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e in tempi diversi, costretto con violenza e minaccia e, comunque, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della minore?a compiere e a subire atti sessuali fino all’ottobre del 2000); ma di questa continuazione fino all’ottobre 2000, che deve aver avuto un peso apprezzabile nella quantificazione della pena, non c?è traccia alcuna nella motivazione della decisione impugnata; come non c?è alcun riferimento all’approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica e psichica, se non in relazione ad una condizione depressiva e ad un generico malessere, che sarebbero subentrati successivamente alla violenza subita il 4/8/2000.

Questo tratto di analisi è importante, perché con riguardo alla contestazione, che è quella del 609 bis c.p. in rapporto al predetto approfittamento (?), non solo non c?è nulla, ma risulta, proprio dal testo della sentenza, che la parte lesa, con riguardo al primo episodio, del 4/8/2000, aveva all’inizio prestato il proprio consenso al rapporto.

Certo, la sentenza, al di la di una specifica contestazione (che doveva essere quella del 609 quater c.p.), supporta il suo ragionamento con il richiamo della minore età della parte offesa infrasedicenne; ma anche in questa traslata utilizzazione di una diversa normativa, non bisogna dimenticare come il 609 quater, che punisce la condotta di atti sessuali con minorenne, presuppone, in relazione alla vittima che non abbia compiuto gli anni sedici, una particolare qualificazione relazionale, richiedendo che il colpevole avesse una particolare caratterizzazione familiare, o che avesse una relazione di convivenza, o avesse in affidamento il minore per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Non solo dalla sentenza impugnata, ma neppure dalla prima sentenza del Tribunale di Latina, emerge nulla di tutto questo.

Se, allora, dalla sentenza impugnata risulta che il 4/8/2000 la parte offesa aveva accettato di avere un rapporto sessuale con l’imputato, m di essersi opposta nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori nella zona vaginale (e quindi nel corso del rapporto); e che il giorno successivo aveva, altresì, accettato di salire a bordo della macchina dell’imputato, pensando che quest?ultimo intendesse parlarle al fine di chiederle scusa per il suo comportamento del giorno precedente: allora la sentenza è fortemente viziata nella motivazione: essendo un passaggio logico fondamentale esemplificare, in fatto, le modalità del primo rapporto; spiegando come quel rapporto, inizialmente di comune accordo fosse diventato consapevolmente coercitivo per l’imputato in un certo momento della sua esecuzione; specificando come il racconto della ragazza, secondo il quale la stessa si sarebbe opposta decisamente nel momento in cui aveva iniziato a sentire forti dolori?, si fosse realmente obiettivato con dati di concretezza e non si fosse tradotto semplicemente in una mera riserva mentale (?perché in questo caso l’imputato, che agiva nella certezza di avere un rapporto consentito, poteva non avere percepito quel disagio che la ragazza avrebbe successivamente manifestato).

Questa valutazione è decisamente ragionevole, perché, diversamente, al di la dell’asserito presentimento di pensare che l’imputato volesse chiederle scusa per il fatto del giorno prima, non ci si saprebbe dare una spiegazione persuasiva del fatto che, dopo quello che era successo il giorno precedente, la parte offesa si era nuovamente accompagnata con lo stesso imputato in macchina (?in relazione a quest?ultimo fatto non risulta nella sentenza impugnata se questo secondo incontro abbia avuto esiti di violenza).

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma: perché vengano nel nuovo giudizio di merito accertati gli elementi come sopra articolati e sui quali è evidente una certa rilevante discrasia logica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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