Cass. pen., sez. Unite 19-07-2006 (11-07-2006), n. 25083 IMPUGNAZIONI – ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI – Appello della parte civile – In presenza di sentenza di assoluzione di primo grado

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Brescia, con decisione dell’8 febbraio 2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti di G. N. in ordine ad alcuni episodi addebitatigli ai sensi degli artt. 81 e 594 c.p. (commessi nel 1994) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, assolvendolo dalla parte residua dell’imputazione(relativa al 1995) perché il fatto non sussiste.

Contro questa decisione proponeva appello la parte civile A. C. e la Corte di Appello di Brescia, con decisione del 19 ottobre 2004, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti del N. anche per la residua parte dell’imputazione perché estinta per prescrizione, lo condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile oltre al pagamento delle spese di costituzione della stessa per entrambi i gradi di giudizio.

2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il N. articolando tre motivi:

illogicità manifesta della motivazione, lamentando in particolare che non vi sia corrispondenza tra la motivazione, che esclude la configurabilità del delitto di diffamazione per l’assenza del destinatario delle espressioni offensive, ed il dispositivo che dichiara non doversi procedere in ordine al reato di diffamazione, così diversamente qualificata l’originaria imputazione di ingiuria.

Violazione ed erronea applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., per essere stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, e la mancanza di una sentenza di condanna in primo grado (ove il N. era stato assolto per la parte non dichiarata già in quella sede prescritta).

Difetto di motivazione in relazione all’entità del risarcimento e alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

3. La Quinta Sezione della Corte, assegnataria del ricorso, ha rilevato come sulla questione oggetto del secondo motivo di ricorso sussista un contrasto giurisprudenziale e conseguentemente ha trasmesso il ricorso al Primo Presidente, che lo ha assegnato alle Sezioni Unite Penali.

Considerato in diritto

1. Come si è detto in narrativa, la Quinta Sezione di questa Corte, rilevato il contrasto di giurisprudenza con riferimento al secondo motivo di ricorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se il giudice d’appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, possa condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile che abbia proposto appello contro la sentenza di primo grado di assoluzione del medesimo imputato dal reato contestato.

A tale questioni le Sezioni Unite danno risposta affermativa per le seguenti considerazioni e con i limiti che verranno precisati.

2. Il problema posto dalla Quinta Sezione, relativo ai limiti della cognizione civile nel processo penale, si presenta, come è ovvio, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione, adito agli effetti civili, sia stato altresì investito della cognizione penale, perché è esclusivamente in questa ipotesi che tale giudice può dichiarare l’avvenuta estinzione del reato, dinanzi a una precedente una sentenza assolutoria. Ed è poi circostanza priva di rilievo, sia per il sorgere del quesito che per la sua soluzione, quella che l’impugnazione agli effetti penali sia stata proposta o dal p.m. o, come nella specie accade, ai sensi dell’art. 577 del codice di rito, dalla persona offesa per reati di ingiuria e di diffamazione che ha richiesto anche il risarcimento.

E? ancora irrilevante, sia pure ai soli fini della soluzione del caso concreto, l’osservazione che l’art. 577 è stato esplicitamente abrogato dall’art. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 46: la sentenza oggetto del ricorso è stata pronunziata prima dell’abrogazione in parola e la sua validità deve essere considerata con riguardo al sistema vigente al momento della decisione. Si deve allora convenire che la Corte di Brescia, senza violare il divieto della reformatio in peius, aveva il potere di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, in luogo della assoluzione pronunziata in primo grado.

La qual cosa, dunque, non esime dal chiedersi ulteriormente se nella situazione in cui si trovava la stessa Corte potesse condannare l’imputato al risarcimento del danno.

3. E a questo proposito deve osservarsi che, in sostanza e con trascurabili variazioni stilistiche, gli argomenti adottati dalle decisioni che abbracciano la soluzione negativa fanno tutti leva sull’art. 578 cod. proc. pen..

Questa disposizione – si assume più o meno esplicitamente – disciplina per intero la cognizione agli effetti civili del giudice dell’impugnazione, in ogni caso in cui questi dichiari estinto il reato per prescrizione, anche in presenza di un?impugnazione ai fini civili (cfr. Sez. IV, 14 marzo 2002, sent.19026, Colla ed altri secondo cui la norma in esame non distingue tra impugnazioni proposte dal pubblico ministero e quelle delle altre parti nel processo).

E? così facile rilievo quello per cui la decisione agli effetti civili da parte del giudice d’appello o della Cassazione, una volta sopravvenuta la prescrizione del reato, è ammessa dalla norma in esame solo quando nei confronti dell’imputato vi sia stata nel grado precedente una condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, con conseguente difetto di giurisdizione "civile" del giudice penale dell’impugnazione, nel caso in cui la prescrizione intervenga a seguito della pronunzia di una sentenza di assoluzione dell’imputato o comunque di una sentenza che già non contenga quella condanna alle restituzioni o al risarcimento di cui s?è detto.

Nello stesso modo si è concluso che anche la Corte di Cassazione, ove, nel ritenere fondati i ricorsi del procuratore generale e della parte civile avverso sentenza assolutoria, annulli senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, non può contestualmente decidere sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili. Infatti, l’applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che la pronuncia impugnata sia di condanna (Sez. fer., 28 luglio 1990, Calderoni, m. 185.068).

4. In questa prospettiva, l’applicabilità dell’art. 578 cod. proc. pen., a ogni giudizio di impugnazione che si risolva con l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, si ritrae dal fatto che il principio generale vigente nel nostro ordinamento processuale, in ordine ai poteri del giudice penale ed al riparto della giurisdizione tra giudice penale e giudice civile, è quello secondo il quale il giudice penale, in tanto può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria o restitutoria, in quanto contestualmente giudichi e accerti la sussistenza della responsabilità penale, alla quale consegue la statuizione sulla responsabilità civile.

l’unica eccezione a questo principio? che, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica -, eccezione che permette al giudice penale di pronunciarsi sulla azione civile anche quando, per effetto di una sopravvenuta amnistia o prescrizione, non può più giudicare sulla responsabilità penale, sarebbe posta appunto dall’art. 578 cod. proc. pen. Questo consente sì al giudice penale di statuire ai soli effetti civili anche allorché non può più accertare direttamente la sussistenza di una responsabilità penale, ma richiede necessariamente che sia già stata in precedenza emanata una valida sentenza di condanna agli effetti penali e civili.

E? stato così affermato che «quando ? l’imputato in primo grado sia stato prosciolto e, quindi, difetti qualsiasi delibazione in punto di responsabilità, in sede di impugnazione, la declaratoria di prescrizione è ostativa in ordine a qualsiasi indagine finalizzata alla decisione sugli effetti civili. Di conseguenza, in tal caso, con l’estinzione del reato che la prescrizione determina, viene meno anche il presupposto per una condanna al risarcimento dei danni ed alle spese» (Sez.V, 3 ottobre 2000, sent. n. 11509, Macedonio e nello stesso senso, Sez. III, 1 dicembre 2004, sent. n.1988, Praticò, Sez. III, 5 dicembre 2005, sent. n. 13782, Trioni).

5. Ad accettare questo senso dell’art. 578 cod. proc. pen e cioè a ritenere che la disposizione sia sempre applicabile in caso di dichiarazione di prescrizione del reato nella fase di impugnazione, si danno tuttavia delle conseguenze paradossali.

Avverrebbe cioè che, in presenza di assoluzione nel grado precedente, il giudice potrebbe sempre conoscere dell’impugnazione agli effetti civili se il giudizio a lui devoluto riguardasse soltanto tali effetti e quindi fosse irrilevante la prescrizione del reato.

Ma, ove tale prescrizione potesse e dovesse dichiarare, perché gli è stato devoluto anche il tema della responsabilità penale e non sussistono le condizioni per la conferma della soluzione più favorevole per l’imputato, non potrebbe più conoscere della responsabilità civile di quest?ultimo.

In altri termini proprio la mancata devoluzione della cognizione penale del caso consentirebbe al giudice dell’impugnazione, ferma restando l’assoluzione penale, di accertare, sia pure incidentalmente e ai fini civili, la sussistenza di tutti gli elementi del fatto reato. Al contrario, una volta che il giudice dell’impugnazione penale, accertati in via diretta gli elementi della specie, abbia ritenuto che per quello stesso fatto non può adottarsi la soluzione liberatoria raggiunta nel grado precedente e abbia dunque dichiarato la prescrizione (decisione penalmente più sfavorevole per l’imputato), ogni pronunzia sulla responsabilità civile di costui gli sarebbe preclusa dalla precedente assoluzione. E ciò nonostante che in quest?ultima ipotesi la duplice devoluzione sembrerebbe conferirgli maggiori poteri.

Né per superare simile aporia potrebbe immaginarsi che il giudice, adito per i soli interessi civili, debba comunque accertare incidentalmente l’avvenuta prescrizione del reato al momento della pronunzia, quale condizione per la permanenza della sua cognizione. Rende irreale un simile accertamento incidentale il dato di natura sostanziale che, per effetto della mancata impugnazione ai fini penali della pronunzia assolutoria, la prescrizione penale nella specie sottoposta a giudizio non decorre.

6. A ben vedere il paradosso appena delineato non è che un sintomo, sia pure vistoso, dell’erroneo ambito di operatività che i sostenitori del difetto di potere del giudice dell’ impugnazione necessariamente conferiscono all’art. 578 cod. proc. pen., come già hanno rilevato Sez. IV, 12 febbraio 2002, sent.12762, Manca, Sez. II, 24 ottobre 2003, sent. 897/04, p.c. in proc. Cantamessa e Sez. III, 11 febbraio 2004, sent. 18056, Rontani.

Comune alle decisioni appena citate è infatti l’osservazione che la disciplina di cui all’art. 578 cod. proc. pen. non è applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l’art. 576 del codice di rito riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.

l’art. 578 cod. proc. pen. si riferisce invece al caso in cui l’impugnazione sia dell’ imputato o del p.m. e solo in questa ipotesi richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento.

In altri termini l’art. 576 e l’art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l’art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un?impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell’impugnazione sulle disposizioni e sui capo della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l’art. 576 conferisce al giudice dell’ impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

7. l’art. 578 cod. proc. pen., erede dell’art. 12 della legge 3 agosto 1979, n. 405, costituisce dunque una deroga al principio della devoluzione, stabilendo che la pronunzia di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, intervenuta dopo una prima condanna, non comporta effetti automatici sui capi civili della decisione impugnata (salvo stabilire se questi effetti debbano poi essere di caducazione o di conferma). Simile pronunzia di estinzione non esenta invece il giudice dell’impugnazione dal prendere in considerazione a questi fini il gravame.

La disposizione tuttavia non rappresenta l’unica eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale.

Mentre il vigente codice di rito esclude che possa essere rivisto l’accertamento penale in mancanza di una impugnazione da parte del p.m., lo stesso codice sottolinea all’art. 576, in questa parte non toccato dalle modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006, come, per effetto dell’impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili.

In sintesi, la normativa processuale penale vigente ha scelto l’autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che l’impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale dell’impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell’autore dell’illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto.

8. Va in tal modo riconosciuto che l’art. 578 cod. proc. pen è inapplicabile alla problematica in esame e che il giudice investito dell’impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall’art. 576 cod. proc. pen.

Per la sussistenza di tali attribuzioni, come s?è visto, è irrilevante un?eventuale simultanea impugnazione ai fini penali, talché una declaratoria di sopravvenuta prescrizione, esito di questa simultanea impugnazione, in nulla influisce sulla necessità di pronunziarsi sulla domanda civile.

Così il giudice dell’impugnazione, adito ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare.

Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’art. 622 cod. proc. pen.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente ? oggi per allora – alla condanna di cui all’art. 538 comma 1 cod. proc. pen., che non venne non pronunziata per errore.

Tanto, come sì è detto, anche nel caso in cui sia sopravvenuta l’estinzione del reato per prescrizione, laddove se la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare in primo grado, in luogo della formula più liberatoria, allora, e solo in questo caso, il giudice dell’ impugnazione, sebbene adito ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non può provvedere agli effetti civili, per effetto dell’art. 538 comma 1 cod. proc. pen., che è stato appena richiamato.

9. Queste considerazioni conducono a ritenere privo di fondamento il ricorso proposto da G. N., perché, come già rilevato dalla Quinta Sezione, il primo motivo dedotto è inammissibile. Infatti, con esso il ricorrente, pur riconoscendo che la soluzione raggiunta è giuridicamente corretta, si limita a lamentare l’errore di motivazione con cui tale soluzione è stata giustificata.

Ma inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, dato che la valutazione del danno non trasmoda in palese irragionevolezza e non è dunque censurabile in questa Sede. Altrettanto va detto per la liquidazione delle spese: la richiesta di una soluzione più equa consiste, all’evidenza, in una critica al modo di esercizio di poteri discrezionali, improponibile nel giudizio di legittimità.

10. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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