Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione II Sentenza n. 22066 del 2006 deposito del 23 giugno 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

B? S? ricorre avverso l’ordinanza, in data 20.1.2006, del Tribunale del riesame di Roma, con la quale era rigettata l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo, disposto nei suoi confronti nell’ambito del procedimento per il reato di appropriazione indebita aggravata, e deduce:

1) la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di indizi di periculum in mora; per quanto concerne l’altro requisito, quello della pertinenza dei beni sequestrati al reato, osserva che la motivazione è censurabile poiché, con un?inammissibile inversione dell’onere della prova, l’ordinanza si limita a rilevare che il ricorrente non ha provato la legittima provenienza delle somme. Inoltre, se davvero si trattasse di banconote illegittimamente provenienti dai fondi del presidente, in tal caso si tratterebbe di corpo del reato di appropriazione indebita per il quale si sarebbe dovuto disporre il sequestro probatorio.

2) Non sono state considerate le deduzioni difensive circa l’insussistenza del cosiddetto periculum in mora;

3) non sussistono gli indizi del delitto commesso. l’affermazione del tribunale, riguardante la specifica condotta appropriativa, suona come del tutto apodittica e sfornita della minima motivazione.

Il ricorso non è fondato.

Va premesso che, trattandosi di provvedimento cautelare reale, il vizio deducibile è solo quella di violazione di legge, nella specie, per la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti in presenza dei quali può farsi luogo al sequestro ex articolo 321 c.p.p. ma tale vizio non si ravvisa e le affermazioni del tribunale non suonano affatto apodittiche. il tribunale individua tutti i requisiti essenziali per il provvedimento di sequestro e ne dà conto con congrue argomentazioni.

Per quanto concerne la sussistenza del fumus del reato di appropriazione indebita, il provvedimento impugnato, analizza la vicenda che ha dato luogo al ritrovamento delle somma di Euro 100.000,00, oggetto di sequestro, e si sofferma sul trasferimento della somma di euro 39.000.000,00 ?dal B? al Ricucci in virtù di un contratto preliminare di compravendita? di un palazzo, rilevando che tale somma, in realtà, era destinata a favorire la scalata alla ?Antonveneta? da parte del Ricucci stesso. il giudicante, sulla scorta anche delle dichiarazioni dell’amministratore del comitato direttivo, P? A?, delle indagini di Pg da cui risulta ?che una parte rilevante delle somme di cui è contestata la indebita appropriazione risulta prelevata per contanti dal B? dai conti a lui intestati quali presidente di Confcommercio, sottolinea che quella somma era destinata al perseguimento di finalità incompatibili con gli scopi istituzionali dell’ente, al di fuori dei poteri dello stesso presidente. In questo contesto di ?generalizzata irregolarità gestionale?, tenuto conto che il B? era ampiamente delegittimato all’interno della Confcommercio, tanto che aveva rassegnato le dimissioni, il rinvenimento nella sua abitazione di due distinte buste contenenti ciascuna la somma di Euro 50.000,00, assume carattere sintomatico della provenienza del denaro dai fondi del presidente della Confcommercio, nell’assenza di giustificazioni da parte dell’interessato, e perciò, per un verso, possiede valenza indiziante del reato di appropriazione indebita, per altro verso, soddisfa al requisito della pertinenza.

Le argomentazioni del tribunale sono congrue, immuni da vizi logici, sufficienti a giustificare il sequestro sotto il profilo della sussistenza del fumus commissi delicti, come della pertinenza, avendo questa Corte affermato che ?In tema di sequestro preventivo, la verifica del cosiddetto fumus del reato non può estendersi fino a far coincidere l’esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dell’indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’indagato, ed essendo sufficiente la semplice enunciazione, che non sia manifestamente arbitraria, di un?ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato?. (Cassazione penale, Sezione sesta, 26.4.2004, Cottone ed altro, 229274).

Quanto al periculum in mora, richiamato per relationem il provvedimento del Gip di convalida del sequestro preventivo, disposto in via d’urgenza dal Pm, è ravvisato, logicamente, nel fatto che si tratta di denaro contante, in quanto tale soggetto a facile dispersione, per evitare la quale unico rimedio appare il sequestro.

A questo punto, sussistendo tutti i requisiti per l’adozione della misura cautelare prescelta, è del tutto irrilevante l’osservazione che si sarebbe potuto, in ipotesi, adottarne una diversa, nella specie il sequestro probatorio.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *