Cass. pen., sez. IV 21-06-2006 (20-04-2006), n. 21471 LAVORO – PREVENZIONE INFORTUNI – DESTINATARI DELLE NORME – Unico cantiere edile – Subappalto per esecuzione di un’opera parziale – Obblighi antinfortunistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

1. Il 16 marzo 2005 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza in data 10 marzo 2003 del Tribunale della stessa città, con la quale M? C? e G? P?, riconosciute loro le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, erano stati condannati a pene ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per imputazione di cui all’art. 590, 1° e 3 c., c.p..

Si contestava a tali imputati, il primo quale titolare della impresa di costruzioni "C2 Costruzioni" ed il secondo quale socio responsabile del cantiere edile, di aver cagionato al lavoratore V? A? I? gravi per colpa, generica e specifica, quest’ultima, in particolare, per violazione dell’art. 27 D.P.R. n. 547/1955.

Per come accertato dai giudici del merito, i lavori in questione, per i quali G? P? aveva avuto ricevuto delega per la sicurezza, erano stati appaltati dalla ditta Edil Mayor ed alcuni specifici lavori, quali l’intonacatura degli ambienti da effettuare con una intonacatrice elettrica, erano stati oggetto di contratto di sub-appalto tra il titolare della ditta appaltatrice e M? C?, titolare della impresa "C2 Costruzioni". Quel giorno A?, dipendente di quest’ultima impresa, che lavorava presso il cantiere edile, nello scendere le scale che collegavano il quarto al terzo piano dell’immobile, inciampava e, impattando contro le traverse di legno che proteggevano il varco del vano ascensore, a causa della inidoneità di tale barriera ad evitare il pericolo di caduta dall’alto, precipitava verso il basso riportando le lesioni di cui al capo di imputazione.

2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, C? personalmente, P? per mezzo del difensore.

C? denunzia il vizio di violazione di legge. Assume che egli aveva accettato l’incarico di dare indicazioni al personale della Edilmayor sull’utilizzo delle attrezzature e, in tale contesto, "la manutenzione del cantiere, la difesa ai varchi e ai posti di passaggio non potevano e non possono rientrare nei precetti che deve osservare il sub-appaltatore?". Soggiunge che "l’istruttoria dibattimentale non ha affatto dimostrato che la chiusura dei varchi fosse insufficiente e/o mancante?" e che "solo il caso fortuito ed imprevedibile ha dato luogo all’evento?

P?, dal canto suo, denunzia vizi di violazione di legge e di motivazione, e "mancata acquisizione di una prova decisiva".

Premesso che egli era stato ritenuto responsabile "non quale legale rappresentante della società che stava svolgendo i lavori, bensì quale responsabile della sicurezza del cantiere", assume che "integra il vizio della mancata acquisizione di una prova decisiva il rifiuto? di rinnovare il dibattimento sulla scorta de Ila acquisizione documentale?" (che avrebbe dovuto comprovare la dismissione di quelle funzioni); che la sentenza di secondo grado "risolve la propria motivazione? nella stucchevole? reiterazione degli elementi di responsabilità già ritenuti dal primo giudice?"; che da entrambi i giudici del merito era stato operato "il malgoverno interpretativo? quanto alla disposizione antinfortunistica ex art. 10, comma 2, D.P.R. 547/45 (rectius: ’55), contestato in rubrica erroneamente sub art. 27 stesso D.P.R.".

Tale ricorrente ha prodotto, per mezzo del difensore, "motivi nuovi", con i quali, in sostanza, ribadisce le ragioni del ricorso. In particolare, quanto, alla "mancata assunzione di una prova decisiva", rileva che "la difesa dell’imputato é venuta in possesso della controdichiarazione (recante comunque data precedente ai fatti per cui è processo) solo dopo il decorso anche addirittura del termine di deposito dei motivi di appello; la ha pertanto prodotta e ne ha chiesto l’acquisizione nel dibattimento di secondo grado ai fini di una ulteriore rinnovazione dello stesso?".

3.0 Il ricorso di C? è infondato.

Hanno dato atto, invero, i giudici del merito (con accertamento di fatto sottratto a sindacabilità in sede di legittimità) che alcuni dei lavori in questione ("quali l’intonacatura degli ambienti da effettuare con una macchina speciale, detta intonacatrice elettrica", come specifica il giudice di prime cure) erano stati dati in sub-appalto dalla ditta "Edil Mayor" alla ditta "C2 Costruzioni", della quale era titolare il ricorrente.. La persona offesa, V? A?, "era dipendente del C? e lavorava anche quel giorno sotto sua direzione azionando la macchina", "addetto ad impastare le sostanze per l’intonaco nella macchina intonacatrice" (ibid.): il sinistro si verificò perché, "scendendo le scale tra il terzo ed il secondo livello fuori terra, I’operaio era inciampato in prossimità del pianerottolo nel quale si apriva il vano del cunicolo in cui doveva essere posto l’ascensore e, impattando col peso del suo corpo una traversa di legno che delimitava l’apertura, era precipitato per molti metri?", tale dinamica del fatto rimanendo confermata anche dalle dichiarazioni del teste Montefusco (ibid.).

In siffatto contesto fattuale, deve ritenersi privo di consistenza l’assunto del ricorrente, secondo il quale, premesso che "il ‘lavorò della ditta C? M? doveva consistere nella preparazione dell’intonaco e sul suo ‘gettò alle pareti", "la manutenzione del cantiere, la difesa ai varchi e ai posti di passaggio non potevano e non possono rientrare nei precetti che deve osservare il sub-appaltatore in quanto la sua attività deve estrinsecarsi nell’opera che deve svolgere (intonacare le pareti) e non già quello di verificare se tutto il cantiere fosse o meno a norma di legge?". In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, difatti, all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 547/1995 e, quanto ai lavori nelle costruzioni, del combinato disposto degli artt. 1 e 3 D.P.R. n. 164/1956, quindi anche il subappaltatore, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti: né egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi. In tema di rapporto di causalità, difatti, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova quella situazione di pericolo o adotti comportamenti idonei a prevenirlo: in tal caso, difatti, l’omessa attivazione del terzo o la mancata attuazione di idonei comportamenti da parte del lavoratore tutelato dalla posizione di garanzia non si configurano affatto come fatto eccezionale ed imprevedibile, sopravvenuto, da solo sufficiente a produrre l’evento, e questo avrà, semmai, più antecedenti causali, dovuti all’inerzia di quanti avrebbero, tutti, dovuto attivarsi e non si siano attivati.

Nel precitato caso, quindi di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per la esecuzione di un’opera parziale e specialistica, ancorché possa non venir meno la ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità (anche) a lui della organizzazione del (comune) cantiere – non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità -, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi della predisposizione delle misure antinfortunistiche, della loro osservanza e dovuta sorveglianza al riguardo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. IV, n. 32943/2004; id., Sez. IV, n.. 2748/1998; id., Sez. IV, n. 12652/1988; per un risalente caso di specie, in tema di lesioni patite da un lavoratore dipendente da altro imprenditore che aveva assunto in subappalto l’obbligo di tinteggiare il fabbricato, cfr. Cass., Sez. IV, n. 8321/1981).

E, in siffatte situazioni, neppure eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie (cfr. Cass., Sez. IV, n. 14429/1990).

Quanto, poi, all’assunto che "l’istruttoria dibattimentale non ha affatto dimostrato che la chiusura dei varchi fosse insufficiente e/o mancante", richiamato che il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità ex art. 606.1, lett. e), c.p.p., deve, per espressa disposizione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato (al di fuori della ipotesi introdotta dalla modifica normativa di cui all’art. 8 L. n. 46/2006), nella specie i giudici del merito hanno dato esaustiva contezza della situazione dei luoghi di lavoro, in riferimento all’addebito contestato (pagg. 9 e ss. della sentenza impugnata; pagg. 6 e ss. della sentenza di primo grado) e dalla congrue considerazioni ivi svolte hanno logicamente tratto il convincimento della violazione della regola cautelare imposta al datore di lavoro: a fronte di tale apparato argomentativo (che dà anche contezza della insussistenza di addotte ipotesi di "caso fortuito ed imprevedibile"), i rilievi gravatori del ricorrente si sostanziano, in definitiva, in una diversa prospettazione valutativa delle circostanze logicamente delibate dai giudici del merito.

3.1 Infondato è anche il ricorso di P?.

Secondo quanto accertato dai giudici del merito, questi era "uno dei soci della Edilmayor" ed è "certo che l’imputato abbia assunto in concreto la gestione del cantiere", al riguardo richiamando "anche", quindi non solo, la circostanza che egli "fu presente al momento del sopraluogo" (pag. 14 della sentenza impugnata), essendo risultato egli essere "il responsabile della sicurezza per i lavori?, vista la delega acquisita all’ultima delle udienze di trattazione". E proprio per la ritenuta assunzione in concreto della gestione del cantiere, la sentenza impugnata ha ritenuto superflua la rinnovazione del dibattimento in riferimento alla "lettera esibita dalla difesa"; per la quale pure può rilevarsi che trattasi di missiva recante la data dell’11.6.1999 (come chiarisce il ricorrente: v. verbale di udienza del 16.3.2005), del tutto prossima a quella del fatto in delibazione (18.6.1999), senza attestazione di inoltro e ricezione della stessa e, soprattutto, di formalizzata accettazione e comunque di concreta operatività di quelle dimissioni; e rimanendo significativa la considerazione che in sede di sopraluogo tale circostanza non venne affatto rappresentata dal ricorrente, né venne rappresentata nel corso del giudizio di primo grado, venendo quella lettera prodotta solo nel corso del giudizio di appello; né chiarisce il ricorrente le ragioni per cui "la difesa dell’imputato è venuta in possesso della controdichiarazione?solo dopo il decorso anche addirittura del termine di deposito dei motivi di appello", e quindi di tale mancata tempestiva rappresentazione di siffatta circostanza, che avrebbe dovuto essere ben nota e ben presente al ricorrente e pur da lui ritenuta decisiva in tema di "esoner(o) in toto (del) P? da qualsivoglia protagonismo soggettivo nella vicenda che occupa".

Non illegittimamente, dunque, i giudici del merito hanno disatteso la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale in specifico riferimento a quella lettera, dando atto della, comunque, ritenuta assunzione in concreto della gestione del cantiere. E ai sensi dell’art. 603.1 c.p.p., il giudice dell’appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti"; il positivo esercizio di tale potere, dunque, è vincolato alla condizione della riscontrata incompletezza dell’indagine dibattimentale, alla ritenuta impossibilità, cioè, di poter decidere in mancanza di tale rinnovazione istruttoria: tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice del merito ed è incensurabile, se correttamente motivata, in sede di legittimità.

Quanto al rilievo, poi, circa "il malgoverno interpretativo? quanto alla disposizione antinfortunistica", anche al riguardo non ha mancato di congruamente motivare la sentenza impugnata (pagg. 11-12), rilevando che "anche per il vano ascensore dovevano esserci le protezioni strutturali per evitare la caduta di un addetto ai lavori", e che, in ogni caso, per la configurabilità de l’aggravante di cui all’art. 590.3 c.p. è sufficiente "che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. ?". D’altra parte, ove ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 10 D.P.R. n. 547/1955, le rappresentate e contestate (non rilevando il nomen iuris delle stesse) circostanze fattuali del caso confermerebbero la violazione di tale norma cautelare, la quale prescrive che "le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio? devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone?"; e "le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale".

Nei motivi nuovi, infine, rassegnati dal ricorrente, si deduce che "il ricorso principale risulta già corredato dalle specifiche allegazioni degli atti processuali in ragione dei quali ? oltre ovviamente che della sentenza gravata – riscontrare i vizi di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità già eccepiti con riferimento anche ad essi prima della riforma introdotta dalla L. 46/2006".

Tale rilievo è del tutto generico, non chiarendosi affatto quali siano ulteriori tematiche rilevanti oltre quelle di già esaminate, per le quali possa rilevare la novella normativa introdotta dall’art. 8 L. n. 46/2006.

4. I ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese in favore della costituita parte civile, A? V?, in questo grado del giudizio, che liquida in complessivi ?. 1.687,00, di cui ? 1.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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