Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 21385 del 2006 deposito del 20 giugno 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ricorse C. P., a mezzo del proprio difensore, avverso sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 18.2.2004, che ha confermato la sua condanna per diversi episodi di concussione, unificati sotto il vincolo della continuazione, con l’attenuante di cui all’art. 114 e 1

c.p.. La posizione del ricorrente era inserita in origine in un contesto alquanto più ampio, che riguardava numerosi episodi del genere di quelli a lui contestati e coinvolgeva diversi altri imputati, poi giudicati a parte. Secondo la prospettazione accusatoria il C., di professione commercialista, avrebbe partecipato in alcuni casi all’azione concussiva posta in essere sistematicamente in danno di commercianti sottoposti a verifiche fiscali, durante l’arco di diversi anni, da appartenenti alla Guardia di Finanza di Pinerolo (condannati in altri procedimenti con sentenza definitiva), facendosi latore presso propri clienti delle illegittime richieste provenienti dai pubblici ufficiali, inducendoli ad aderire ad esse, concordando in alcuni casi l’entità delle somme di danaro da corrispondere e incaricandosi poi di recapitare ai pubblici ufficiali infedeli gli indebiti proventi della loro azione delittuosa. A parere dei giudici di merito, tale condotta (accertata sulla base delle deposizioni testimoniali delle persone offese e delle sia pure parziali ammissioni dei pubblici ufficiali) integrava un contributo causale essenziale al reato di concussione e costituiva perciò concorso nel reato stesso, avendo il C. prestato un’opera di intermediazione tra i finanzieri e i propri clienti e rafforzato in questi ultimi la convinzione dell’ineludibilità della richiesta estorsiva; per cui non si poteva ritenere che egli avesse agito nell’interesse dei clienti e fosse da considerare, al pari degli stessi, vittima e non già autore del reato. Era da escludere che la condotta del C. fosse inquadrabile sotto il profilo della corruzione, sia perché l’esistenza del reato di concussione era stata accertata a parte con sentenza ormai definitiva, emessa nei confronti dei pubblici ufficiali, sia perché le dichiarazioni dello stesso interessato apparivano incompatibili con l’ipotesi di un negozio attuato in posizione di parità tra le parti.

Deduce il ricorrente erronea applicazione dell’art. 317 c.p. e vizio di motivazione. Premesso che gli altri commercialisti in origine imputati per fatti strettamente analoghi a quello a lui ascritto erano stati, ad eccezione di uno soltanto, assolti tutti dall’addebito di concorso in concussione, assume che la sentenza impugnata non darebbe conto delle ragioni per le quali nel suo caso é stata adottata una soluzione diversa, pur nella sostanziale identità delle posizioni; e che essa non terrebbe sufficiente conto delle dichiarazioni, rese in diverso procedimento dagli imputati dello stesso reato, che non consentirebbero di attribuirgli la veste di concorrente. Viene criticata inoltre la ricostruzione del fatto a proposito della ricezione del damo, che sarebbe quanto meno incerta. Vizio di motivazione viene dedotto anche in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto secondo il ricorrente essere ricondotto alla fattispecie astratta della corruzione, avendo egli agito nell’interesse dei clienti, che erano consapevoli della situazione di illiceità in cui versavano ed agivano per procurarsi un vantaggio indebito, consistente nell’elusione delle conseguenze di una corretta verifica fiscale.

I rilievi del ricorrente non possono ritenersi fondati.

La questione del concorso del soggetto extraneus nel delitto di concussione, con articolare riferimento alla posizione del professionista che assista il soggetto passivo, quando si faccia latore della richiesta concussiva e segua poi la trattativa con i pubblici ufficiali infedeli, è stata già esaminata da questa Corte (cf. in particolare Sez. VI, 10.10.2001 n. 42772, Ragosta e Silvestre). Si è ritenuto che il professionista non possa essere ritenuto concorrente nel reato quando non risulti che abbia contribuito a creare nel soggetto passivo quello stato di costrizione e di soggezione, funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, che ne costituisce il presupposto, come nel caso in cui egli si sia limitato a riferire della richiesta al soggetto passivo, senza peraltro adoperarsi presso il cliente per la sua accettazione; e ciò anche quando egli abbia rappresentato al cliente le probabili conseguenze pregiudizievoli dell’accertamento fiscale intrapreso a suo carico dai pubblici ufficiali, trattandosi comunque di dovere professionale, e abbia poi seguito il corso della trattativa, informandosi presso il cliente della sua evoluzione.

Il caso in esame presenta però connotazioni diverse. Va osservato innanzi tutto che, come risulta dalla sentenza impugnata, il Casalis e gli altri commercialisti sottoposti ad indagine erano stati pesantemente chiamati in causa dal maresciallo A? R?, comandante della locate tenenza della Gafa imputato insieme con diversi altri militari in procedimento connesso, il quale aveva dichiarato, nel riconoscere le proprie responsabilità, che "i veri pilastri di questo meccanismo erano i commercialisti e i consulenti delle aziende?; e che gli stessi "avevano buon giuoco a fare da intermediari, pagati dagli uni e dagli altri". Tali dichiarazioni, se pure si ritengano influenzate dall’esigenza del dichiarante di sminuire la propria responsabilità personale, equivalgono ad una vera e propria chiamata in correità, denunciando un ruolo attivo dei professionisti negli episodi di concussione, e non già una semplice attività di nuncius posta in essere nell’ambito di una sua pure distorta concezione del dovere professionale; ed anche un interesse diretto negli stessi. La sentenza prende poi in esame singolarmente e nel loro complesso le deposizioni delle diverse persone offese; ed osserva che in tutti gli episodi il Casalis, dopo essersi reso latore della richiesta concussiva o dopo esserne stato informato dai clienti, ne consigliò l’accettazione (necessaria a suo dire per evitare maggiori danni), ne defini con i militari l’importa (ottenendo talvolta una riduzione sulla pretesa originaria), ricevette dai clienti le somme di danaro e si incaricò di recapitarle ai destinatari. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, operata in sede di merito sulla base di una attenta e logicamente corretta analisi delle prove e pertanto non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, il ruolo del Casalis non può essere equiparato, così come vorrebbe il ricorrente, a quello dei concussi, nel cui interesse esclusivo egli avrebbe agito; ma si deve ritenere collaterale a quello dei soggetti attivi della concussione, avendo contribuito in misura apprezzabile a sostenerne l’azione e a raggiungerne l’obiettivo. ÿ poi appena il caso di rilevare che non è idonea a porre in discussione la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nei confronti del Casalis quella diversa adottata nei confronti di altri commercialisti imputati in separato procedimento, data l’autonomia dei relativi giudizi e dato che non si tratta comunque di reati a questi ultimi ascritti in concorso col Casalis; senza dire della evidente diversità delle posizioni, atteso che il Casalis è stato chiamato a rispondere di concorso in ben cinque episodi di concussione e che anche la molteplicità dei fatti è stata non illogicamente presa in considerazione, in sede di merito, come circostanza sintomatica di un collegamento non occasionale tra l’imputato e i finanzieri della tenenza di Pinerolo e quindi di una sostanziale identità delle rispettive posizioni.

Non può essere posta in discussione la qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo della concussione, atteso che le persone offese si determinarono agli atti di disposizione loro richiesti nello stato di soggezione in cui versavano di fronte ai pubblici ufficiali che procedevano a verifiche fiscali nei loro confronti; né può apprezzarsi in favore di una soluzione diversa il fatto che esse versassero in una situazione di illiceità ed avessero agito allo scopo di evitarne il pregiudizio, poiché il fine di evitare un danno, non importa se giusto od ingiusto, è elemento caratterizzante, se pure non esclusivo, proprio del reato di concussione.

Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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