Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 21200 del 2006 deposito del 20 giugno 2006 INGIURIA E DIFFAMAZIONE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

La Corte di appello di Bari con sentenza 16/12/2004 confermava la decisione del Tribunale di Trani (sez. dist. Di Molfetta) in data 16/3/2004 con la quale A.A. era stato condannato alla pena della multa per il reato di diffamazione in danno di M.A.M.

Era stato contestato che l’imputato, comunicando con più persone (M.L. e S.R.) telefonicamente, aveva offeso la reputazione della parte offesa.

Lo stesso inoltre, dopo aver effettuato videoriprese nelle quali la M veniva ritratta in momenti di effusione sentimentale con un altro uomo, aveva fatto pervenire la videocassetta a M.L.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che le immagini della videocassetta non erano per nulla compromettenti e che erroneamente si è affermata l’esistenza del dolo del reato, accostando dette riprese al contenuto delle conversazioni telefoniche.

Aggiunge, quindi, che il giudice d’appello ha fondato la propria decisione su di un semplice assemblaggio di più azioni poste in essere dall’imputato, inidonee, se separatamente considerate, a ledere l’altrui onore.

Lamentava, inoltre, che nella specie difettava il requisito della comunicazione con più persone in quanto le espressioni verbali, asseritamente offensive nei confronti della M., erano state pronunciate con i testi addotti dalla querelante. Pertanto il reato contestato non poteva considerarsi integrato.

Sostiene infine che erroneamente era stata esclusa l’esimente della provocazione.

I motivi sono destituiti di fondamento ed il rilievo deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

Con riguardo alla prima ragione di doglianza deve osservarsi che, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte territoriale ha esaustivamente argomentato il proprio convincimento in ordine all’integrazione, sotto?i profili, del reato contestato.

ÿ stato infatti ritenuto che le immagini contenute nella videocassetta registrata dall’imputato non fossero, di per se particolarmente compromettenti per la reputazione della M.

Poiché, però, le riprese erano state mostrate ai parenti della donna mentre l’A. comunicava loro, per telefono, che la stessa era una puttana e se la intendeva con altri uomini, frequentando alberghi della zona, dette immagini avevano, di fatto svolto la funzione di convincere gli interlocutori in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, pesantemente offensive rivolte dall’imputato all’indirizzo della propria moglie, dalla quale in quel periodo si stava separando.

Inoltre la sentenza si è fatta carico di argomentare che, proprio l’uso combinato di questi diversi mezzi da parte dell’imputato, favoriva inequivocabile dimostrazione in ordine al chiaro intento di offendere la reputazione della M. nell’ambito stesso dei suoi parenti.

Trattasi di considerazioni stringenti che, lungi dal costituire assemblaggio di comportamenti non illeciti, risultano funzionali, nella ricostruzione unitaria della vicenda, alla dimostrazione della responsabilità del ricorrente.

Quanto poi al requisito della comunicazione con più persone è sufficiente rilevare che, per la sussistenza del reato di cui all’art. 595 c.p., non è necessario che la propalazione delle espressioni offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa avere luogo anche in momenti differenti, purché risulti, comunque, rivolta a più soggetti (Cass. sez. V, 21/12/2000 n. 6920).

l’ultimo motivo è palesemente inammissibile.

Anzitutto la configurabilità della scriminante di cui all’art. 599 co. 2 c.p.p. viene prospettata mediante riferimenti a circostanze di fatto personalmente interpretate.

Inoltre la doglianza al riguardo non era stata neppure dedotta con i motivi d’appello e non era stata, quindi, escussa.

P.Q.M.

La Cote rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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