Cass. civ., sez. II 23-03-2006, n. 6566 IGIENE E SANITÀ PUBBLICA – SANITÀ DELL’AMBIENTE – IGIENE DEL SUOLO E DELL’ABITATO – DEFLUSSO E SCARICO DELLE ACQUE – Tutela delle acque dall’inquinamento – Successione delle leggi – Disciplina transitoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza notificata in data 11.4.02 la Provincia di Brescia ingiungeva all’A.S.M. Brescia S.P.A. il pagamento di euro 2.065,00 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per violazione dell’art.54 quarto comma del D.Lgs. n.152/99, essendo stato accertato da personale dell’A.R.P.A. che lo scarico dell’impianto di depurazione sito in località Botticino Mattina, gestito dall’A.S.M., superava il limite di azoto nitroso previsto dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 del detto decreto.

L’A.S.M. proponeva opposizione avverso l’ordinanza sostenendo che il campione prelevato non era rappresentativo perché effettuato nell’arco di un’ora anziché di 24 ore, come stabilito dall’All.5 del citato decreto legislativo nel caso, come quello di specie, di scarico di acque reflue urbane; che, trattandosi di reflui urbani, la tabella a cui fare riferimento era la tabella 1 dell’All.5 (che non comprendeva l’azoto nitroso), e non la tabella 3 (relativa solo agli scarichi industriali); che, anche prendendo a riferimento la tabella 3, nel periodo transitorio dell’applicazione della nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n.152/99 trovava applicazione la nota 2 di detta tabella, la quale stabilisce che per gli scarichi delle acque reflue urbane deve applicarsi la tabella 1, nella quale non compare l’azoto nitroso; che trattandosi di un unico campione annuo non conforme, era esclusa la rilevanza del medesimo.

La Provincia si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza 13.2.02 il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione confermando il provvedimento impugnato e condannando l’A.S.M. alle spese. Contro la sentenza l’A.S.M. ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi di censura integrati con una memoria.

La Provincia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

I. 1 – Con il primo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge con riferimento all’Allegato 5 D.Lgs. n.152/99 e D.Lgs.258/00 (in particolare art. 2 lettera i) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza ritenuto rappresentativo il campione sottoposto ad analisi, benché questo fosse stato prelevato dagli agenti dell’ARPA in difformità del dettato normativo, e cioè mediante un unico prelievo nell’arco di un’ora, anziché di più prelievi nell’arco di 24 ore, così come espressamente stabilito dai citati decreti legislativi e dall’All.5, nei casi di scarichi di acque reflue urbane, qual’era, nel caso di specie, lo scarico della ricorrente per pacifico riconoscimento anche della controparte.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che il campionamento in tempi diversi è consentito in via eccezionale dal D.Lgs. n.258/2000 solo per gli scarichi industriali, per i quali, in deroga alla regola generale del prelievo nell’arco di tre ore, le nuove disposizioni consentono di fare ricorso anche prelievi in tempi "diversi" (quindi ravvicinati), ma la deroga deve essere motivata, il che non era avvenuto nel caso di specie.

2 – Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge (art. 28 e Tab.3 All.5 del D.Lgs. n.152/99) nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la sentenza qualificato lo scarico oggetto di causa come scarico di acque industriali e, di conseguenza, ritenuto applicabile il limite di azoto nitroso fissato dalla Tab.3 dell’All.5, benché la stessa Provincia avesse riconosciuto che si trattava di scarico di acque reflue urbane e tale caratteristica risultasse anche dalla documentazione fornita dalla ricorrente, di cui la sentenza non aveva tenuto conto, mentre aveva erroneamente tenuto conto della presenza, nel campione prelevato, del BOD 5, che, invece, non faceva parte della contestazione .

Con lo stesso motivo si lamenta l’immotivato diniego di una CTU.

3 – Con il terzo motivo si denunciano violazione dell’art.54 comma 4° del D. Lgs. n152/99 nonché vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto applicabili alla violazione contestata alla ricorrente i valori limite stabiliti dalla disciplina previgente (legge n.319/76 "Merli"), non considerando che l’illecito in questione, previsto dal 4° comma dell’art.54 del detto decreto legislativo, consistendo nell’aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento durante il periodo entro il quale gli impianti già esistenti devono adeguarsi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla nuova disciplina introdotta dal citato decreto legislativo, rappresenta una fattispecie di illecito del tutto diversa da quella prevista per i nuovi scarichi dal 1° comma dell’art.54, consistente, invece, nel superamento dei nuovi limiti tabellari da parte dei nuovi scarichi.

Stante la diversità dei due illeciti, osserva la ricorrente, richiamando in proposito la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, 19.12.01 – 31.1.02, l’aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento ai sensi del detto 4° comma, non poteva farsi coincidere con la medesima condotta materiale dell’illecito previsto dal 1 °comma, e quindi non poteva essere ritenuto sinonimo di scarico oltre i limiti di accettabilità, occorrendo, invece, accertare, attraverso un raffronto tra due dati temporalmente distinti, riferiti allo scarico, se durante il periodo transitorio vi era stato un peggioramento del fenomeno inquinatorio.

Ed infatti, osserva ancora la ricorrente, la finalità perseguita dal legislatore con la disciplina transitoria relativa agli scarichi già esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, è quella di evitare, durante il periodo transitorio entro il quale tali scarichi debbono provvedere alle misure di adeguamento, il peggioramento del fenomeno inquinatorio. Di conseguenza, i valori limite a cui fare riferimento ai fini del raffronto tra la situazione precedente dello scarico e quella attuale vanno individuati, come precisato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, in base al disposto dall’art.62 comma 12° del citato decreto, espressamente richiamato dal 1° comma dell’art.54, la cui formulazione non consente di ritenere applicabili i valori della legge Merli.

4 – Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge (All.5 D.L.gs. 152/99 e D.Lgs. 258/00) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto inapplicabile al caso di specie l’esenzione dell’unico campione annuo non conforme prevista dall’art.1.1 D.Lgs.152/99.

II – Il terzo motivo va esaminato per primo, avendo ad oggetto una questione preliminare a tutte le altre prospettate dalla ricorrente.

Il motivo è fondato.

Con la sentenza n.3798/2002 delle Sezioni Unite (erroneamente indicata nel ricorso col numero 42/02), questa Corte, ponendo fine al contrasto formatosi, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.152/99, in ordine ai problemi interpretativi concernenti il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ha affermato, con espresso riferimento alle disposizioni transitorie (in particolare art.62 comma 12°), che la finalità perseguita dal legislatore è stata quella di evitare, durante il periodo di tempo entro cui gli scarichi preesistenti debbono adeguarsi alle nuove disposizioni, l’aumento, anche temporaneo, del fenomeno inquinatorio, imponendo, a tale scopo, un "divieto generalizzato di aumento senza alcun riferimento a limiti e/o parametri". Poiché, ha osservato la Corte, il concetto di aumento é di per sé relativo, che presuppone necessariamente il raffronto tra due dati, uno di partenza e uno di arrivo, che secondo il chiaro tenore letterale della norma, non sono normativi, ma quantitativi e qualitativi, e quindi da verificare in concreto, con la prescrizione che il dato fisico chimico preesistente alla entrata in vigore della nuova disciplina non può essere alterato in peius, deve farsi riferimento, ai fini della sussistenza dell’aumento, all’andamento del fenomeno mediante raffronto tra due dati cronologicamente distinti, dei quali quello di partenza va individuato nella " precedente situazione di fatto dello scarico", che non coincide necessariamente con i limiti della legge Merli.

I suddetti principi, ancorché enunciati in materia penale (il caso esaminato in quell’occasione dalle Sezioni Unite riguardava scarichi industriali) sono di portata generale riguardando l’interpretazione delle disciplina transitoria, la quale si riferisce anche alle ipotesi, come quella in esame, di illecito comportante la sanzione amministrativa.

Non si conforma ai suddetti principi la decisione impugnata.

Pur distinguendo tra loro gli illeciti rispettivamente previsti dal 1° e dal 4° comma dell’art.54 del D.Lgs. 152/99 e pur riconoscendo che, nel caso di specie, la violazione contestata all’A.T.M.. non era il superamento dei limiti tabellari di cui al 1° comma, bensì il divieto di aumento anche temporaneo dell’inquinamento di cui al 4° comma, e che, pertanto, "al fine di stabilire se vi sia o meno un aumento dell’inquinamento occorreva in concreto verificare se lo scarico non modificava in peius la quantità di sostanze immesse", il Tribunale-, sulla scia di un indirizzo giurisprudenziale ormai definitivamente superato dalla pronunzia delle Sezioni Unite (v. il richiamo fatto dalla sentenza impugnata a Cass.pen.16.6.99), ha ritenuto sussistente l’illecito perché la presenza di azoto nitroso rilevata dal personale dell’A.R.P.A. eccedeva i limiti fissati dalla detta legge Merli.

Risulta, pertanto, omesso il concreto raffronto tra la situazione attuale dello scarico, quale accertata dai tecnici dell’ARPA, e quella preesistente all’entrata in vigore della legge, che il Tribunale ha ritenuto presuntivamente coincidente con i limiti normativi della legge Merli senza però indicare gli elementi concreti da cui aveva tratto la presunzione.

Né può essere condivisa la seconda ed autonoma ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, e che forma oggetto del secondo motivo di ricorso, laddove il Tribunale, qualificato lo scarico oggetto di causa come "industriale" in base in base ad una valutazione delle caratteristiche dell’impianto e della composizione del refluo, ha affermato che "anche la nuova disciplina, nella tabella 3 dell’All.5, contempla l’azoto nitroso, onde risulta soddisfatto il disposto dell’art.62 comma 12°, ultimo inciso, secondo cui sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal presente decreto" (v. pagg.8-10 della sentenza).

Non ha considerato il Tribunale che in base alla nuova disciplina (in particolare: Art.2 letti D.Lgsl. n.152/99) lo scarico in questione rientrava tra le "acque reflue urbane", essendo i reflui costituiti, come riconosciuto dalla stessa sentenza, da un miscuglio di acque domestiche, di dilavamento e industriali. Pertanto, trattandosi di norma che definisce la materialità dell’illecito, integratrice, cioè, della fattispecie punibile, non era consentito al Tribunale derogarvi mutando per via interpretativa la qualificazione dello scarico da urbano a industriale, né tanto meno fare ricorso, a tale scopo, ad un parametro (il BOD 5), che non formava oggetto della contestazione.

Di conseguenza, anche prendendo a riferimento la nuova disciplina, i valori a cui fare riferimento non erano quelli della tabella 3, relativa agli scarichi industriali, ma quelli della tabella 1, relativa agli scarichi urbani, (non comprendente l’azoto), valevole anche per gli scarichi già esistenti in quanto più favorevole ai sensi dell’art.62 comma 12° ultima parte.

Vanno, pertanto, accolti il terzo motivo e, per quanto di ragione, anche il secondo motivo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto relativo al raffronto tra la situazione attuale dello scarico (quale accertata dai tecnici dell’A.R.P.A.) e quella preesistente all’entrata in vigore del D.Lgs.152/99 (da accertare alla stregua delle risultanze di causa ed anche, se del caso, a mezzo di una CTU).

III – Trattandosi di accertare, attraverso la comparazione tra la situazione attuale e quella preesistente dello scarico, la sussistenza dell’aumento dell’inquinamento ai sensi del 4° comma dell’art.54 D.Lgs. le questioni relative al metodo di campionamento e alla legittimità dell’unico campione annuo non conforme, che formano oggetto rispettivamente del primo e del quarto motivo, risultano ininfluenti e restano, perciò, assorbite dalla cassazione.

Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M..

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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