Cass. civ., sez. I 28-02-2006, n. 4405 BENI – IMMATERIALI – MARCHIO – DEBOLE O FORTE- MOTIVI DEL RICORSO – VIZI DI MOTIVAZIONE – Confondibilità fra segni similari – Omessa valutazione di un documento o di una prova testimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Bologna, adito ex articolo 310 c.p.p., con l’ordinanza in epigrafe confermava quella dello stesso tribunale che aveva respinto la reità di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presentata nell’interesse di M. I., tratta in arresto per il reato di cui all’articolo 14 comma 5ter, D.Lgs. 286/98, condannata per tale reato alla pena di mesi 8 di reclusione. Osservava il Tribunale della libertà che detta imputata aveva riportato due precedenti condanne per reato specifico e, quindi, la misura richiesta appariva inadeguata a fronteggiare il pericolo di reiezione del reato, tenuto conto anche della situazione di clandestinità e della mancanza di dimora e lavoro stabili della stessa.

2. Deduceva la ricorrente violazione di legge in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto la misura domiciliare incompatibile con il reato commesso in quanto l’unica preclusione alla concessione degli arresti domiciliari è quella prevista dall’articolo 284 comma 5bis c.p.p. secondo cui «non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si proceda» e, comunque, dovendosi considerare l’imputato agli arresti domiciliari come se fosse in stato di custodia cautelare (articolo 284 comma 5 c.p.p.), anche con riguardo alle funzioni cautelari della misura.

3. Tanto premesso, ritiene la Corte che, pur non potendosi condividere le considerazioni svolte nell’interesse della ricorrente non di meno l’ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio ed insieme ad essa anche l’ordinanza applicata della custodia cautelare.

Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che l’imputata aveva riportato altre due condanne per reato specifico e cioè per non avere ottemperato a precedenti ordini di espulsione.

Tale situazione appare regolata dall’ultima parte del comma 5ter del citato articolo 14, quanto all’ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’intimazione del questore, secondo cui «in ogni caso si proceda all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

Detta disposizione esprime, dunque, l’intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo procedimento di espulsione adottato nei confronti dallo straniero già condannato per non avere volontariamente ottemperato all’ordine di allontanamento impostogli dal questore, quella dell’accompagnamento alla frontiera e, qualora ciò non sia immediatamente possibile, può soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di permanenza per i necessari accertamenti sulla identità e nazionalità del medesimo in vista dell’esecuzione coattiva del provvedimento (v. Cassazione, Sezione prima, 12 gennaio 2006,14 novembre 2005,14 novembre 2005.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza applicata della custodia cautelare del 17 gennaio 2006 emessa nei confronti di M. I. della quale dispone la liberazione se non detenuta per altra causa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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