Cass. pen., sez. III 19-05-2006 (23-03-2006), n. 17462 REATO – ESTINZIONE – Procedimenti pendenti – Disposizioni sul reato continuato – Disciplina transitoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31 marzo 2005, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari – ha confermato la decisione del Tribunale di quest’ultima città che aveva condannato S.F.S. alla pena di giorni 20 di reclusione, sostituita con Euro 760,00 di multa, riconoscendolo colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 37 della legge 24 novembre 1981 n.689, per aver omesso, per i membri dell’equipaggio della Motonave C.F., armata dalla S. srl di Bari, relativamente al periodo dal settembre 1996 all’aprile 1997, le prescritte denunce obbligatorie all’Inps di Cagliari, col conseguente mancato pagamento dei contributi e dei premi per un importo mensile non inferiore a cinque milioni di lire.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo l’inosservanza della legge penale, per non avere la Corte territoriale rilevato l’intervenuta prescrizione del reato alla data del 29 dicembre 2004.

Inoltre il ricorrente censura la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., per non avere la stessa rilevato l’incompetenza territoriale del primo giudice, in ragione del fatto che risultava dall’istruttoria che i contributi e le denunce omesse avrebbero dovuto essere indirizzati alla sede dell’Inps di Taranto e non a quella di Sassari.

Infine l’imputato censura la sentenza della Corte ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p. in quanto non ha ritenuto di accogliere l’eccezione di nullità della decisione di primo grado che non aveva concesso il rinvio dell’udienza del 17 marzo 2004 nonostante il legittimo impedimento dell’imputato, ricoverato al Romolo Hospital per accertamenti indefettibili.

Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato quanto al primo motivo dello stesso.

Trattandosi di delitto punito con la reclusione sino a due anni, il periodo di prescrizione è stabilito dall’art. 157 comma primo, n.4 c.p. in cinque anni, maggiorabili fino alla metà al ricorrere di uno o più degli eventi interruttivi indicati dall’art. 160 c.pp..

Nel caso in esame, la contestata omissione di versamento si riferisce alle ritenute operate di ritenute previdenziali dal settembre 1996 all’aprile 1997, per cui l’ultima di esse andava effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza del mese di riferimento, ai sensi dell’art. 11 della legge 26 luglio 1984 n.413 e pertanto entro il 29 giugno 1997.

Da tale data, che segna altresì la cessazione della continuazione del reato contestato, decorre pertanto, a norma dell’art. 158 c.p. nella formulazione antecedente alla riforma del dicembre 2005 (inapplicabile ratione temporis al caso in esame, ai sensi dell’art. 10 della legge 5 dicembre 2005 n.251), il periodo di anni sette e mesi sei di prescrizione, conseguentemente verificatasi in data 29 dicembre 2004, antecedetemente alla pronuncia della sentenza della Corte territoriale in data 31 marzo 2005.

Poichè il ricorso non appare inammissibile (il che precluderebbe la possibilità di rilevare la prescrizione del reato, secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n.32 – recentemente infatti Cass. Sez. IV pen. 22 aprile 2004 n.18641), avendo l’imputato già tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione in sede di appello, rimanendo senza risposta dalla Corte territoriale e poichè, per altro verso, non emerge dagli atti, anche alla stregua degli altri motivi di ricorso, l’evidenza di una situazione che consentirebbe, ai sensi del secondo comma dell’art. 129 c.p.p., l’immediata piena assoluzione nel merito dell’imputato, la sentenza impugnata va annullata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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