Cass. civ., sez. Unite 02-03-2006, n. 4584 ACQUE PUBBLICHE – DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI – Controversia tra l’utente e il gestore del servizio in ordine all’importo preteso per la fornitura – Contestazione della tariffa applicata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Con atto notificato il 29.3.2002, P.A.M., titolare di una azienda agricola nella quale era esercitata altresì una attività agrituristica, conveniva davanti al Giudice di Pace di Arezzo l’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e la S.P.A. Nuove, acque per sentir dichiarare non dovuta la somma di L. 1.705.000 richiesta per la fornitura di acqua in base alla tariffa prevista per le utenze alberghiere, mentre avrebbe dovuto essere applicata la più favorevole tariffa per le utenze agricole, non essendo corretta l’omologazione dell’attività agrituristica all’attività alberghiera effettuata dall’Autorità nella Relazione generale al Piano di ambito allegata alla delibera n. 17.

I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Il Giudice di Pace, con sentenza del 31.8.2002, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. Considerava che la P. non aveva contestato la liceità della richiesta delle somme portata dalle fatture contestate e avanzata dall’ente gestore del servizio, bensì la legittimità dell’atto amministrativo presupposto, e cioè la deliberazione dell’Autorità di ambito territoriale ottimale in base alla quale la richiesta era stata avanzata ed era stata effettuata l’equiparazione, ai fini dell’applicazione delle tariffe, dell’attività agrituristica alla attività alberghiera, e vertendosi, pertanto, in materia di interessi legittimi, attribuita alla giurisdizione del Giudice amministrativo.

Avverso la sentenza la P. ha proposto ricorso per Cassazione con atto notificato il 19.3.2003.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, l’Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e la S.P.A. Nuove acque.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e 7 c.p.c., D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 e L. n. 205 del 2000, art. 7, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1, la ricorrente assume che erroneamente il Giudice di pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Sostiene che la domanda era volta a far accertare l’illiceità della richiesta delle somme pretese per la fornitura di acqua, e la non debenza dell’intero importo, calcolato in base alla tariffa per le utenze alberghiere, ma solo di quello minore determinato in base alla tariffa per le utenze agrituristiche, sicchè la posizione fatta valere era di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

Rileva che la statuizione è comunque erronea, poiché, in materia di servizi pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 2, lettera e), come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, non sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nelle controversie relative a rapporti individuali di utenza con soggetti privati.

2. Il ricorso è ammissibile, in quanto proposto avverso sentenza del Giudice di pace resa in controversia di valore inferiore ad Euro 1.032,91, da decidere secondo equità, non soggetta ad appello (art. 339 c.p.c., comma 3, e art. 360 c.p.c., comma 1).

3. il motivo è ammissibile, in quanto volto a contestare una pronuncia sulla giurisdizione, nell’adozione della quale il Giudice di pace, quale Giudice di equità, è tenuto ad osservare i gli ordinari criteri di riparto (sent. n. 5131/2000; n. 4275/1997), è fondato e va accolto con le seguenti precisazioni.

4. La domanda con la quale l’utente del servizio pubblico di erogazione dell’acqua contestando l’importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio, in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione, in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza ed appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, poiché, nel regime scaturito dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, pur essendo venuta meno la espressa esclusione di tali controversie dall’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, già prevista del citato art. 33, comma 2, lettera e), con conseguente attribuzione delle stesse al Giudice ordinario, siffatta esclusione va confermata e ribadita, avendo la Corte Costituzionale, nel ridefinire, con la nuova formulazione del citato art. 33, l’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, statuito che questa postula l’inerenza della controversia ad una situazione di potere della pubblica amministrazione, laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la pubblica amministrazione autorità.

Nè la giurisdizione del Giudice amministrativo è configurabile per il fatto che la controversia investe l’atto amministrativo generale con il quale le tariffe per i vari tipi di utenze sono determinate, atteso che al riguardo viene in rilievo il potere del Giudice ordinario, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, all. E, art. 5, di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, la cui efficacia condizioni l’esistenza ed il contenuto del diritto sostanziale costituente l’oggetto del processo.

5. l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, concernente il merito della controversia.

6. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario. La sentenza va cassata e la causa rimessa al Giudice di pace di Arezzo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo;

dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione, al Giudice di Pace di Arezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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