Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezioni Unite Sentenza n. 4582 del 2006 deposito del 02 marzo 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Premesso In fatto

Con atto del 6 dicembre 2003, la Procura presso la Corte dei Conti per la Campania conveniva dinnanzi alla competente sezione giurisdizionale regionale P? C? P?, chiedendo: in via principale, la condanna in solido – con altri parlamentari – al risarcimento del danno all’immagine delle Istituzioni dello Stato causato con condotta dolosa in relazione all’accettazione di contributi illeciti erogati negli anni dal 1987 al 1992 da imprese facenti parte della Metropolitana di Napoli S.p.A., aggiudicataria dei lavori di realizzazione della metropolitana, danno equitativamente determinato in euro 2.633.930,18; in via subordinata, la condanna al danno, causato con condotta omissiva gravemente colposa, determinato in euro 1.549.370,69 per C? P?, in ragione dell’apporto causale. Per gli stessi fatti si era svolto processo penale, conclusosi, in primo grado, con il proscioglimento del P? per i capi di imputazione di corruzione e abuso d’ufficio, stante la delibera di insindacabilità della Camera ex art. 68 Cost., e con la condanna per il reato di illecito finanziamento dei partiti; per quest’ultimo veniva pronunciato in appello il proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Nelle more del giudizio il C? P? ha promosso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per sentir dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Resiste con controricorso la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania.

Con un unico complesso motivo di censura, illustrato anche con memoria, il ricorrente sotto un primo profilo contesta la giurisdizione della Corte dei Conti per richieste risarcitorie nei confronti di componenti delle Assemblee Parlamentari in relazione all’attività espletata, di cui è espressione il voto favorevole all’emendamento relativo al finanziamento della metropolitana di Napoli nella legge finanziaria per il 1986, nonché l’attività svolta come Presidente della Commissione Bilancio della Camera.

Sotto un secondo profilo, negata l’esistenza di un rapporto di servizio con qualsiasi amministrazione, rileva che – trattandosi di fatti anteriori alla l. n. 20 del 1994 – avuto riguardo al petitum sostanziale, la responsabilità azionata ha natura extracontrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Sotto un terzo profilo, il ricorrente deduce che, trattandosi di richiesta di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c., la potestas judicandi si è esaurita con la costituzione di parte civile nel giudizio penale, con conseguente esclusione della giurisdizione contabile.

Considerato in diritto

Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la conseguente affermazione della giurisdizione ordinaria in quanto "deve escludersi la sindacabilità nell’alveo della giurisdizione contabile dell’attività svolta dal P? come membro del Parlamento (cui è riconducibile, ovviamente, anche quella di presidente della commissione bilancio) e nell’esercizio delle prerogative – costituzionalmente garantite (cfr. Corte Cost. 1997 n. 265) – di espressione del voto".

Questa conclusione sembra frutto di un’errata impostazione dei fatti di causa e non può, pertanto, accogliersi. Va infatti rilevato, come lucidamente messo in luce nel controricorso del Procuratore contabile regionale, che:

– la vicenda riguarda un parlamentare (1976-1992), Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (1983-1988), nonché Ministro della Repubblica (dal 1988 al 1991; senza portafoglio sino al 1989, del Bilancio e della Programmazione Economica sino al 1991), il quale nella qualità di Deputato e di Presidente della Commissione Bilancio della Camera e, quindi, in costanza di un rapporto di servizio onorario con lo Stato che gli assicurava le prerogative previste all’art. 68 della Costituzione, nell’esercizio della funzione parlamentare, che gli era demandata, ha percepito "contributi" indebiti per quattro miliardi di lire da parte di alcune imprese, raggruppate nella Metropolitana di Napoli S.p.A., aggiudicataria dei lavori di costruzione della metropolitana di Napoli, con conseguente irrimediabile danno (indicato nella misura di Euro 2.633.930,18), in termini di pregiudizio del prestigio e del decoro dell’Istituzione pubblica, il Parlamento, cui apparteneva, e dello Stato-Comunità, che rappresentava;

– che secondo il più recente e largamente apprezzato orientamento di questa Corte, è ammessa la risarcibilità del c.d. danno morale anche quando la responsabilità dell’autore del reato risulti da una presunzione astratta di legge o, comunque, non vi sia stato l’accertamento in concreto del fatto-reato;

– che il C? P? non ha posto in essere esclusivamente un comportamento doloso attivo – percezione di contributi illeciti, accompagnato, ovviamente, dalla consapevolezza della propria (e dell’altrui) qualifica -, ma anche uno omissivo, quanto meno gravemente colposo, di non aver denunciato i fatti penalmente rilevanti o di non averli impediti, in quanto a sua diretta conoscenza, poiché il dovere di denuncia si sarebbe risolto in autodenuncia;

– che in entrambi i casi (comportamento commissivo e omissivo), le condotte risultano gravemente trasgressive dei più elementari doveri di fedeltà di ogni pubblico agente, di quel dovere, cioè, che prima (di) e più che ad ogni altro, fa capo ad un rappresentante eletto dal Popolo Italiano, a cui appartiene la Sovranità ex art. 1 della Costituzione e al cui servizio deve essere dedicato esclusivamente il Deputato in virtù del mandato ricevuto;

– che la maggior parte delle contribuzioni illecite sono state percepite dal C? P? in un periodo in cui, peraltro, era anche Ministro della Repubblica, vincolato al rispetto del dovere assoluto di fedeltà al Governo di cui era esponente;

– che, in linea generale, il Deputato, quando esercita il proprio compito istituzionale, agisce in funzione di un rapporto di servizio, speciale e onorario e non è perseguibile in assoluto solo se c’è uno stretto legame funzionale tra opinioni espresse e atti compiuti ed esercizio indipendente delle proprie attribuzioni (Corte Cost., sentenze nn. 10 e 11 del 2000);

– che tale legame evidentemente si interrompe quando l’accettazione di denaro e di altri beni materiali intervenga a condizionare atti parlamentari e/o di governo;

– che il comportamento, inoltre, non attinente né ad opinioni espresse, né a voti dati dal C? P? nell’esercizio delle sue attribuzioni, è in chiaro ed evidente nesso strumentale di occasionalità con la funzione svolta di Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e, anzi, è stato tenuto in ragione della stessa;

– che la prospettazione di un rapporto di servizio tra il parlamentare e lo Stato è confermata dal fatto che l’Amministrazione si è costituita parte civile nel processo penale, con atto che ha superato il vaglio di ben due Collegi giudicanti e in relazione al quale è intervenuta condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio;

– che, peraltro, tale costituzione non è rilevante nel presente giudizio in quanto, essendo la giurisdizione penale e la giurisdizione civile per risarcimento dei danni, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investano uno stesso fatto materiale, dalle colorazioni e rilevanze giuridiche diverse, e potendo l’interferenza verificarsi tra giudizi e mai tra le giurisdizioni, non può accogliersi la tesi della consumazione dell’azione di responsabilità, esercitata innanzi alla Corte dei Conti per fatti, già oggetto, in altra sede, di analoga azione esercitata dalla P.A., in quanto irrilevante in termini di riparto di giurisdizione (Cass. sez. un. 21 maggio 1991 n. 369 e 23 novembre 1999 n. 822);

– che le considerazioni esposte sono in perfetta sintonia con i principi affermati in materia da questa Corte che, da un lato, ha sempre riconosciuto la rilevanza di un rapporto di servizio anche di natura onoraria (Cass. sez. un. 17 maggio 1995 n. 5393 e 22 ottobre 1979 n. 5467) e, dall’altro, è ben ferma nell’affermare che la cognizione in ordine all’azione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato, che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. sez. un. 25 ottobre 1999 n. 744, 4 aprile 2000 n. 98, ord. 12 novembre 2003 n. 17078 ex plurimis);

tutto ciò premesso e considerato, va dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte formale del P.G. contabile.

P.Q.M.

la Corte, pronunciando sull’istanza di regolamento, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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