Corte Costituzionale, Sentenza n. 323 del 2005 ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA Docenti della scuola secondaria

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, di alcune norme della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004), tra cui l’art. 19, comma 4.

La norma impugnata, «per soddisfare le esigenze di continuità didattica», affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale, in tal modo derogando alla disciplina dettata dall’art. 4 della legge statale 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che fissa quella annuale come durata massima delle supplenze scolastiche, in attuazione – ad avviso dell’Avvocatura – del principio di cui all’art. 97, comma terzo, della Costituzione.

La norma, secondo il Governo, si porrebbe perciò in contrasto «con l’art. 9 n. 2 dello Statuto d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 […], con l’art. 19 comma decimo del medesimo Statuto […], con l’art. 12 comma primo del d.P.R. 20 gennaio 1973 n. 116 come modificato dal d.P.R. 4 dicembre 1981 n. 761, con gli artt. 3, 97 commi primo e terzo, 117 comma secondo lettera N e 117 comma terzo (“istruzione”) e 119 Cost., nonché con il sopra citato art. 4 e con l’art. 2 comma 1 lettera DD della legge 23 ottobre 1992 n. 421».

2.– Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

Deduce in primo luogo la Provincia resistente la genericità delle censure per mancata specificazione dei parametri: se la Provincia è titolare – come lo stesso ricorrente riconosce – di competenza legislativa concorrente in materia di istruzione, il contrasto con disposizioni di legge statale comporterebbe l’incostituzionalità della disciplina solo in quanto le suddette leggi pongano – il che nel ricorso non è però chiarito – «norme fondamentali di riforma economico-sociale» oppure «principi fondamentali».

Se avesse inteso lamentare la violazione di principi fondamentali, il Governo avrebbe dovuto allora specificare da quale dei 14 commi di cui si compone l’art. 4 della legge n. 124 del 1999 esso ritenga di trarre il principio fondamentale del divieto di supplenze pluriennali, mentre, sotto altro aspetto, risulterebbe inconferente il riferimento all’art. 2, comma 1, lettera dd), della legge n. 421 del 1992, in quanto i principi e criteri direttivi contenuti in una legge delega – quale è appunto la legge n. 421 del 1992 – non possono fungere da principi fondamentali intesi come limiti alla competenza legislativa provinciale concorrente.

La questione sarebbe peraltro inammissibile anche con riferimento ai parametri statutari e costituzionali evocati, sia per l’assoluta indeterminatezza delle censure, prive di qualsiasi specificità, sia – per quanto in particolare concerne l’asserita violazione dell’art. 117, commi secondo e terzo, e dell’art. 119 della Costituzione – per il mancato riferimento all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sul quale solo potrebbe fondarsi, nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, una questione di legittimità costituzionale per la violazione dei suddetti parametri.

Nel merito, la questione sarebbe comunque – secondo la Provincia – non fondata.

Osserva la resistente che l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), delega alla Provincia le attribuzioni statali in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante (secondo comma) e riconosce alla medesima Provincia potestà legislativa nella suddetta materia, «per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuità didattica» (terzo comma).

Non sussisterebbe pertanto dubbio sul fatto che la legge provinciale sia competente a disciplinare anche le supplenze degli insegnanti, ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale docente, non posta in discussione dalla norma impugnata.

Dovrebbe, d’altro canto, escludersi la violazione di un principio fondamentale stabilito dalla legge statale con il quale sarebbero vietate le supplenze pluriennali, sia perché un simile principio non sembrerebbe desumibile dall’art. 4 della legge n. 124 del 1999 sia perché comunque tale divieto, se esistente, costituirebbe una norma di dettaglio e non certo un principio fondamentale.

In ogni caso, pur ipotizzando l’esistenza di un principio fondamentale che vieta le supplenze pluriennali, tale regola potrebbe riguardare soltanto le supplenze necessarie per la copertura di posti di ruolo vacanti, cui esclusivamente avrebbe riguardo l’art. 4 citato, mentre la legge provinciale impugnata avrebbe una ben più ampia portata, riferendosi più in generale a contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale, non necessariamente limitati, quindi, all’ipotesi di supplenza sulle cattedre vacanti.

3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa nella quale, ribadendo le conclusioni già assunte, sottolinea che l’art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983, invocato dalla Provincia resistente come fonte della propria competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale statale, non consente l’accrescimento mediante legge provinciale delle attribuzioni amministrative delegate dallo Stato, ma prevede solo la possibilità per la Provincia di disciplinare con propria legge dette attribuzioni.

La competenza legislativa provinciale in materia di istruzione manterrebbe perciò carattere solo concorrente, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, dello statuto, il che impedirebbe alla Provincia di modificare – per di più mediante atti di Giunta – la disciplina statale dei rapporti di lavoro dei docenti, prevedendo la stipula di contratti di lavoro di diritto privato di durata triennale.

4.– Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato un’ampia memoria illustrativa a sostegno della richiesta declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

1.– Rimane riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, relative a norme diverse, sollevate con il medesimo ricorso introduttivo.

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004), lamentandone il contrasto con norme statutarie e di attuazione (artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, dello statuto, art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761), norme costituzionali (artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera n, e terzo, e 119 della Costituzione) e norme di legge statale (art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e art. 2, comma 1, lettera dd, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Al di là della copiosa e mera evocazione di parametri, l’unica motivazione del ricorso consiste in un asserito contrasto tra la norma impugnata – che affida alla Giunta provinciale il potere di disciplinare, mediante propria deliberazione, contratti di lavoro di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale – e l’art. 4 della legge statale n. 124 del 1999 – che prevede esclusivamente l’istituto della supplenza di durata annuale o temporanea – senza peraltro che sia neppure precisato sotto quale profilo siffatto contrasto tra legge provinciale e legge statale si traduca in un vizio di legittimità costituzionale della prima.

Ne deriva la sostanziale elusione dell’onere di allegazione gravante sul ricorrente nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

La questione, nei termini in cui è proposta, non può, pertanto, che essere dichiarata inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti di altre disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004), qui non espressamente esaminate,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1, sollevata – in riferimento agli artt. 9, numero 2, e 19, comma decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116), agli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, commi secondo, lettera n), e terzo, e 119 della Costituzione, all’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e all’art. 2, comma 1, lettera dd), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.

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