Cass. civ., sez. Unite 07-02-2006, n. 2519 CIRCOLAZIONE STRADALE – CONDUCENTE DEI VEICOLI – PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA – SOSPENSIONE – Guida in stato di ebbrezza – Ritiro della patente di guida

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte, a Sezioni Unite, considerato: – che agenti della Polizia stradale di Ravenna, intervenendo in occasione di un incidente che aveva coinvolto vettura condotta da D. V., con verbale del 14 luglio 2002 gli hanno contestato la violazione dell’art. 186 secondo comma del codice della strada, per aver guidato in stato di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, e gli hanno ritirato la patente, trasmettendola al Prefetto di Ravenna;

– che il V. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, davanti al Giudice di pace di Ravenna;

– che il giudice di pace, con sentenza depositata il 27 giugno 2003, ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione, sul rilievo che la guida in stato d’ebbrezza integra una violazione di esclusiva competenza del giudice penale;

– che il V., con ricorso notificato il 15 settembre 2003, ha chiesto la cassazione di detta sentenza, sostenendo che il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato d’ebbrezza, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal Prefetto al quale gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l’opposizione prevista dal citato art, 22, e che quindi il giudice di pace non poteva declinare la giurisdizione, peraltro con un erroneo riferimento alla devoluzione della cognizione del reato al giudice penale (non potendosi configurare nel rapporto fra questi ed il giudice civile una situazione di difetto di giurisdizione);

– che l’Ufficio non ha presentato controdeduzioni;

– che, per la decisione sul ricorso, ai sensi dell’art. 375 secondo comma c.p.c., è stata fissata l’odierna camera di consiglio, previa acquisizione delle menzionate conclusioni del procuratore generale;

– che il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in via provvisoria dal Prefetto in ipotesi di reato a norma dell’art. 223 secondo comma del codice della strada (D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285), è impugnabile dinanzi al giudice ordinario, in sede civile, ai sensi degli artt. 22 seguenti della citata legge n. 689 del 1981, cui rinvia l’art. 205 di detto codice richiamato dal successivo art. 218 quinto comma, senza che al riguardo influisca la circostanza che l’opponente, a tutela del diritto di fare uso della patente, contesti in via strumentale ed incidentale la sussistenza dell’illecito penale giustificativo della sospensione (Cass., S.U., 27 aprile 2005 n. 8693);

– che il principio è estensibile, sulla scorta dell’identità della posizione soggettiva dedotta in giudizio, all’impugnazione del ritiro della patente operato dagli agenti verbalizzanti al momento della constatazione del fatto, salva restando la questione (demandata al giudice di detta opposizione) dell’ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione,

– che il principio medesimo evidenzia la manifesta fondatezza del ricorso, e ne esige l’accoglimento, con l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa allo stesso giudice di pace, il quale provvederà anche sulle spese di questa fase processuale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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