DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 58 Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 98 del 29-4-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento
della qualita’ del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008,
n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello
sviluppo economico;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunita’;
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi
postali comunitari;
Visto l’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante
delega al Governo per l’attuazione della menzionata direttiva
2008/6/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per
lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e
per il miglioramento della qualita’ del servizio

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) la parola: «pubblica» e’ soppressa;
b) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente: «c) "punti di
accesso": ubicazioni fisiche comprendenti in particolare gli uffici
postali e le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o
sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale
o dei fornitori dei servizi postali dove gli invii postali possono
essere depositati dai mittenti nella rete postale;»;
c) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) "raccolta":
l’operazione di raccolta degli invii postali da parte di un fornitore
di servizi postali;»;
d) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente: «f) "invio
postale": l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene
preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre
agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali,
periodici e similari nonche’ di pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale;»;
e) alla lettera h), le parole da: «definito» a: «lettera p),»
sono soppresse;
f) la lettera o) e’ sostituita dalla seguente: «o) "fornitore del
servizio universale": il fornitore di un servizio postale, pubblico o
privato, che fornisce un servizio postale universale sul territorio
nazionale e la cui identita’ e’ stata notificata alla Commissione;»;
g) la lettera p) e’ soppressa;
h) la lettera q) e’ sostituita dalla seguente:
«q) "autorizzazioni": ogni titolo abilitativo che stabilisce i
diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente
alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare ovvero
gestire le proprie reti per la fornitura di tali servizi, sotto forma
di "autorizzazione generale" oppure di "licenza individuale",
definite come segue:
1) "autorizzazione generale": ogni autorizzazione che non
richiede al fornitore di un servizio postale interessato di ottenere
una esplicita decisione da parte dell’amministrazione competente
prima dell’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione,
indipendentemente dal fatto che questa sia regolata da una "licenza
per categoria" o da norme di legge generali e che sia prevista o meno
per essa una procedura di registrazione o di dichiarazione;
2) "licenza individuale": ogni autorizzazione concessa
dall’amministrazione competente, la quale conferisce diritti
specifici ad un fornitore di servizi postali ovvero che assoggetta le
operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrano
l’autorizzazione generale, qualora detto fornitore non possa
esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione
dell’amministrazione competente;»;
i) la lettera u) e’ sostituita dalla seguente: «u) "esigenze
essenziali": i motivi di interesse generale e di natura non economica
che possono portare ad imporre condizioni in materia di fornitura di
servizi postali, quali la riservatezza della corrispondenza, la
sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di
sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei
sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o
dalle disposizioni amministrative ovvero dagli accordi collettivi
negoziati tra le parti sociali nazionali in conformita’ al diritto
comunitario e nazionale e, nei casi in cui sia giustificato, la
protezione dei dati, la tutela dell’ambiente e l’assetto
territoriale; la protezione dei dati puo’ comprendere la protezione
dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o
conservate, nonche’ la tutela della vita privata;»;
l) dopo la lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«u-bis) "fornitore di un servizio postale": l’impresa che
fornisce uno o piu’ servizi postali;
u-ter) "invii di posta massiva": invii non raccomandati o
assicurati diversi dalla pubblicita’ diretta per corrispondenza
consegnati in grandi quantita’ ai fornitori di servizi postali presso
i punti di accesso individuati dai fornitori stessi;
u-quater) "Autorita’ nazionale di regolamentazione":
l’organismo designato a svolgere le funzioni di regolamentazione del
settore postale di cui alla direttiva 2008/6/CE, di seguito anche
"autorita’ di regolamentazione";
u-quinquies) "servizi forniti a tariffa unitaria": servizi
postali la cui tariffa e’ fissata per invii postali singoli.».
2. L’articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Autorita’ nazionale di regolamentazione del settore
postale). – 1. E’ istituita l’Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale e’
designata autorita’ nazionale di regolamentazione per il settore
postale ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e
successive modificazioni.
2. L’Agenzia e’ soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente
indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
3. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di
economicita’. Per quanto non previsto dal presente articolo,
all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
4. L’Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio,
le seguenti funzioni:
a) regolazione dei mercati postali;
b) partecipazione ai lavori e alle attivita’ dell’Unione europea
e internazionali entro i limiti delle competenze di attribuzione;
c) adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualita’ e
caratteristiche del servizio postale universale di cui all’articolo
12, anche con riferimento alla determinazione dei criteri di
ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del
territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea
fornitura del servizio;
d) adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso
alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe
dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati
postali;
e) svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell’attivita’
di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di
qualita’ del servizio postale universale;
f) vigilanza – anche avvalendosi degli organi territoriali del
Ministero dello sviluppo economico – sull’assolvimento degli obblighi
a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti
da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle
condizioni generali della fornitura dei servizi postali;
g) analisi e monitoraggio dei mercati postali, con particolare
riferimento ai prezzi dei servizi, anche mediante l’istituzione di un
apposito osservatorio.
5. L’Agenzia e’ dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 21, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da
parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di
informazioni, o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli
ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non
siano veritieri.
6. Le funzioni dell’Agenzia di programmazione, indirizzo,
regolazione e controllo nelle materie di cui al comma 4 sono affidate
ad un Collegio costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione
delle persone designate. I membri del Collegio sono scelti tra
persone dotate di indiscusse moralita’ e indipendenza, alta e
riconosciuta professionalita’ e competenza nel settore. La carica di
componente del Collegio e’ incompatibile con incarichi politici
elettivi, ne’ possono essere nominati componenti coloro che abbiano
interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni
dell’Agenzia. Il Collegio adotta le deliberazioni relative
all’esercizio delle funzioni dell’Agenzia e irroga le sanzioni di cui
al comma 5. Le funzioni di controllo di regolarita’ amministrativo
contabile e di verifica sulla regolarita’ della gestione dell’Agenzia
sono affidate al Collegio dei revisori al quale si applica l’articolo
8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Il presidente del Collegio dei revisori e’ designato dal
Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il direttore generale svolge funzioni di direzione,
coordinamento e controllo della struttura dell’Agenzia. Formula
proposte al Collegio, da’ attuazione alle deliberazioni e ai
programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attivita’ dell’Agenzia ed al
perseguimento delle sue finalita’ istituzionali. Il direttore
generale e’ nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili,
con la procedura prevista dall’articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si
applica il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
8. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al Presidente
del Collegio e a ciascuno dei suoi componenti e’ pari,
rispettivamente, ad euro 150.000 e euro 120.000 annui. Al Presidente
e a ciascun componente, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, e’
corrisposta una indennita’ pari, rispettivamente, ad euro 60.000 e
euro 40.000 annui. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma sono coperti nell’ambito delle risorse di cui al comma 14.
9. I membri del Collegio dell’Agenzia durano in carica tre anni e
possono essere confermati una sola volta. A pena di decadenza i
membri del Collegio e il direttore generale non possono esercitare,
direttamente o indirettamente, alcuna attivita’ professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o
privati ne’ ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi
compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne’ avere interessi diretti o indiretti nelle imprese
operanti nel settore. I componenti del Collegio e il direttore
generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono
obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza
assegni, per l’intera durata dell’incarico ed il relativo posto in
organico e’ reso indisponibile per tutta la durata dell’incarico.
10. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell’incarico, i membri
del Collegio dell’Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore. La violazione di tale divieto e’ punita, salvo che il
fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad un’annualita’ dell’importo del corrispettivo percepito.
All’imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a
euro 10 milioni, e, nei casi piu’ gravi o quando il comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell’atto autorizzativo. I
limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il
tasso di variazione annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
11. Il Collegio dell’Agenzia puo’ essere sciolto per gravi e
motivate ragioni, inerenti al corretto funzionamento dell’Agenzia e
al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Con il
medesimo decreto e’ nominato un commissario straordinario, che
esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni del
Collegio dell’Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente,
si procede al rinnovo del Collegio dell’Agenzia, secondo quanto
disposto dal comma 6.
12. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni di cui al comma 4,
attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione
generale per la regolamentazione del settore postale, di cui
all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, con le inerenti risorse umane, finanziarie e
strumentali. Il personale trasferito dal Ministero dello sviluppo
economico non potra’ superare 1’80 per cento della consistenza del
personale assegnato alla data del 31 dicembre 2010 presso la stessa
direzione generale.
13. Al personale che accede al ruolo organico dell’Agenzia e’
riconosciuta una collocazione professionale equivalente a quella
ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e continua ad applicarsi
la contrattazione collettiva del comparto di provenienza, nonche’
l’inquadramento previdenziale del comparto di provenienza, in
riferimento sia al trattamento pensionistico che al trattamento di
fine servizio o fine rapporto.
14. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell’Agenzia si
provvede:
a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse
finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all’uno per
mille dei ricavi dell’ultimo esercizio relativi al settore postale,
versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per
il fornitore del servizio universale, dell’onere relativo al servizio
universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via
esclusiva, di cui all’articolo 4. Il contributo e’ versato entro il
31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente
al bilancio dell’Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18,
la misura del contributo e le modalita’ di versamento al bilancio
dell’Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita l’Agenzia.
15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un
mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2008/6/CE, e’ approvato lo statuto
dell’Agenzia, con cui sono definite, nel rispetto del presente
decreto, le finalita’ e i compiti istituzionali, i criteri di
organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le
modalita’ di esercizio delle funzioni.
16. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, entro un
mese dalla data di adozione del decreto di cui al comma 15 e secondo
i criteri da esso stabiliti, e’ approvato il regolamento che
definisce l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Agenzia e
ne determina il ruolo organico, nel limite di 60 unita’.
17. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al
comma 16, sono individuate le risorse di personale e le risorse
strumentali del Ministero da trasferire all’Agenzia ai sensi del
comma 12 e ne e’ disposto il trasferimento.
18. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro
quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma
17, e’ stabilito l’ammontare delle risorse finanziarie di cui al
comma 12, entro il limite dell’80 per cento delle risorse disponibili
a legislazione vigente per il Ministero dello sviluppo economico –
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, e
sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie
del Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono
altresi’ determinate, in sede di prima applicazione, la misura del
contributo, di cui alla lettera b) del comma 14, e le modalita’ di
versamento al bilancio dell’Agenzia. A decorrere dal secondo anno di
attivita’ dell’Agenzia, la dotazione del Fondo di cui alla lettera a)
del comma 14 puo’ essere ridotta con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sulla base del gettito effettivo del contributo
di cui alla lettera b) del medesimo comma e dei costi complessivi
dell’Agenzia.
19. L’Agenzia adotta un proprio regolamento di contabilita’,
ispirato, ove richiesto dall’attivita’ dell’Agenzia, a principi
civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’
pubblica. Il regolamento di cui al presente comma e’ sottoposto alla
preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
20. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
21. Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento,
entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta
dall’Agenzia sull’attivita’ da essa svolta nell’anno precedente.
22. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
3. L’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio universale). – 1. E’ assicurata la fornitura del
servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di
qualita’ determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del
territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole
minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili
all’utenza.
2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero,
comprende:
a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
degli invii postali fino a 2 kg;
b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione
dei pacchi postali fino a 20 kg;
c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii
assicurati.
3. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati
sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate
dall’Unione postale universale.
4. A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita’ diretta per
corrispondenza e’ esclusa dall’ambito del servizio universale.
5. Il servizio universale e’ caratterizzato come segue:
a) la qualita’ e’ definita nell’ambito di ciascun servizio e
trova riferimento nella normativa europea;
b) il servizio e’ prestato in via continuativa per tutta la
durata dell’anno;
c) la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova
specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso
l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di
tenere conto delle esigenze dell’utenza. Detti criteri sono
individuati con provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione;
d) la determinazione del "prezzo accessibile" deve prevedere
l’orientamento ai costi in riferimento ad un’efficiente gestione
aziendale.
6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5
giorni a settimana:
a) una raccolta;
b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o
giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite
dall’autorita’ di regolamentazione in installazioni appropriate.
7. E’ fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e’ autorizzata
dall’autorita’ di regolamentazione, in presenza di particolari
situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti
territoriali con una densita’ inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque
fino ad un massimo di un ottavo della popolazione nazionale. Ogni
circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall’autorita’ di
regolamentazione ai sensi del presente comma e’ comunicata alla
Commissione europea.
8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessita’:
a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle
esigenze essenziali;
b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento
identico;
c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di
ordine politico, religioso o ideologico;
d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza
maggiore;
e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e
sociale, nonche’ delle esigenze dell’utenza.
9. Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita’
adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, segnatamente agli articoli 36
e 52, e che riguardano in particolare la moralita’ pubblica, la
pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l’ordine
pubblico.
10. Il fornitore del servizio universale e’ tenuto a informare gli
utenti nonche’ i fornitori di servizi postali circa le
caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per
quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i
prezzi e il livello di qualita’. L’informativa, avente ad oggetto
notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque,
almeno annuale. L’informativa avviene a mezzo di adeguata
pubblicazione. L’autorita’ di regolamentazione comunica alla
Commissione europea le modalita’ con cui sono rese disponibili le
informazioni di cui al presente comma.
11. Il fornitore del servizio universale e’ designato nel rispetto
del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’.
La designazione e’ effettuata sulla base dell’analisi dei costi del
servizio universale nonche’ dei seguenti criteri:
a) garanzia della continuita’ della fornitura del servizio
universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella
coesione economica e sociale;
b) redditivita’ degli investimenti;
c) struttura organizzativa dell’impresa;
d) stato economico dell’impresa nell’ultimo triennio;
e) esperienza di settore;
f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione
nel settore specifico, con esito positivo.
12. L’onere per la fornitura del servizio universale e’ finanziato:
a) attraverso trasferimenti posti a carico del bilancio dello
Stato. Gli importi dei trasferimenti sono quantificati nel contratto
di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore
del servizio universale, secondo le modalita’ previste dalla
normativa vigente;
b) attraverso il fondo di compensazione di cui all’articolo 10
del presente decreto.
13. Il calcolo del costo netto del servizio universale e’
effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all’allegato I
della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
14. L’autorita’ di regolamentazione rende pubblica annualmente la
quantificazione dell’onere del servizio universale e le modalita’ di
finanziamento dello stesso.».
4. L’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). – 1. Per esigenze di
ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del
servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive
modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui
all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
5. All’articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «licenza individuale», sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «da parte del Ministero dello
sviluppo economico»;
b) al comma 2, dopo le parole: «servizi in questione» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero a obblighi di contribuzione
finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui
all’articolo 10 del presente decreto.»;
c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
emanarsi entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione da emanarsi entro
centottanta giorni»;
2) dopo le parole: «gli obblighi a carico dei titolari delle
licenze stesse,» sono inserite le seguenti: «compresi gli obblighi in
materia di condizioni di lavoro di cui all’articolo 18-bis,».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dell’autorita’ di regolamentazione»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dello sviluppo
economico»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il rilascio dell’autorizzazione generale, anche per il
fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del
mercato e dell’organizzazione dei servizi postali, puo’ essere
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo
anche alla qualita’, alla disponibilita’ e all’esecuzione dei servizi
in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai
meccanismi di condivisione dei costi di cui all’articolo 10 del
presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento
dell’autorita’ di regolamentazione.»;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Con provvedimento dell’autorita’ di regolamentazione, da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono
individuati i casi in cui l’attivita’ puo’ essere avviata
contestualmente all’invio al Ministero dello sviluppo economico,
mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di
ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivita’ e i
casi nei quali l’attivita’ puo’ avere inizio dopo quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia
comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di
chiarimenti o di documenti, il predetto termine e’ sospeso fino alla
ricezione di questi ultimi. L’atto di assenso, se illegittimamente
formato, e’ annullato, salvo che l’interessato provveda, ove
possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.»;
d) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «Con il regolamento» sono sostituite dalle
seguenti: «Con il provvedimento»;
2) dopo le parole: «autorizzazione generale,», sono inserite le
seguenti: «compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro
di cui all’articolo 18-bis,».
7. All’articolo 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il fornitore del servizio universale e’ tenuto ad istituire la
separazione contabile sulla base di principi di contabilita’ dei
costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili,
distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che
fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.»;
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea, le parole: «riservati e non riservati» sono
soppresse;
2) alla lettera a) la parola: «particolare» e’ sostituita dalle
seguenti: «o prodotto particolare»;
3) alla lettera b), le parole: «particolare servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «servizio o prodotto particolare»;
4) alla lettera b), numero 3), la parola: «riservati» e’
sostituita dalla seguente: «universali»;
5) alla lettera b), dopo il numero 3), e’ aggiunto, in
fine, il seguente:
«3-bis) I costi comuni necessari per la prestazione di servizi
universali e di servizi non universali sono imputati in modo
appropriato; ai servizi universali e ai servizi non universali devono
essere applicati gli stessi fattori di costo.»;
c) al comma 3, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
conformita’ del sistema di separazione contabile e’ verificata da un
organismo competente indipendente dal fornitore del servizio
universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del
servizio universale.»;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. L’autorita’ di regolamentazione puo’ adottare altri sistemi
di contabilita’ dei costi, compatibili con le previsioni di cui al
comma 2. Di tale adozione l’autorita’ informa la Commissione europea
prima della relativa applicazione.
3-ter. L’autorita’ di regolamentazione tiene a disposizione
informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di
contabilita’ dei costi applicati dal fornitore del servizio
universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea,
su richiesta.
3-quater. Su richiesta dell’autorita’ di regolamentazione e della
Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a
disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in
materia di contabilita’ risultanti dai sistemi di cui al presente
articolo.
3-quinquies. I fornitori di servizi postali che contribuiscono al
fondo di compensazione di cui all’articolo 10 del presente decreto
assicurano la separazione della contabilita’ al fine di garantire il
funzionamento del fondo stesso.».
8. All’articolo 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole da: «e nella misura» fino a: «non procurano al»
sono sostituite dalle seguenti: «in cui il»;
2) dopo le parole: «predetto servizio» sono inserite le
seguenti: «non ricava dalla fornitura del servizio universale e dai
servizi in esclusiva di cui all’articolo 4»;
b) al comma 2, dopo le parole: «licenze individuali», sono
inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale»; dopo le parole:
«introiti lordi» sono inserite le seguenti: «, relative a servizi
sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale,»;
c) al comma 3, le parole da: « – con riferimento» fino alla fine
del comma sono soppresse.
9. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio
1999, n. 261, le parole da: «delle comunicazioni» a: «della
navigazione e» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo
economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti,».
10. All’articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell’articolo 13 e’ sostituita dalla seguente:
«Tariffe delle prestazioni rientranti nell’ambito del servizio
universale»;
b) il comma 1 e’ soppresso;
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale
sono determinate, nella misura massima, dall’autorita’ di
regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero
di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle
linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre
2003»;
d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea, le parole: «Le tariffe ed i prezzi di cui ai
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le tariffe di cui al
comma 2» e la parola: «fissati» e’ sostituita dalla seguente:
«fissate»;
2) alla lettera b), la parola: «correlati» e’ sostituita dalla
seguente: «correlate»;
3) alla lettera c), la parola: «fissati» e’ sostituita dalla
seguente: «fissate»;
4) alla lettera e), la parola: «discriminatori» e’ sostituita
dalla seguente: «discriminatorie»;
e) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. Qualora il fornitore del servizio universale applichi
prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che
esercitano attivita’ commerciali, utenti all’ingrosso o consolidatori
postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e
non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le
condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate,
si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del
servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi
devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare
singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.»;
f) dopo il comma 3-bis, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. In caso di accordi sulle spese terminali per la posta
transfrontaliera intracomunitaria, il fornitore del servizio
universale rispetta i seguenti principi:
a) fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di
trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in
entrata;
b) collegamento dei livelli di remunerazione con la qualita’ di
servizio fornita;
c) garanzia di spese terminali trasparenti e non
discriminatorie.».
11. L’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Reclami). – 1. Il fornitore del servizio postale e’
tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di
smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di
qualita’ del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di
chi sia la responsabilita’, qualora sia coinvolto piu’ di un
operatore, nonche’ le procedure conciliative in sede locale
uniformate ai principi comunitari. E’ altresi’ fissato il termine per
la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del
relativo esito all’utente.
2. Nei casi in cui il fornitore del servizio e’ chiamato a
rispondere dei disservizi e’ previsto un sistema di rimborso o di
compensazione.
3. Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente,
l’interessato puo’ rivolgersi, individualmente o in collegamento con
le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti,
all’autorita’ di regolamentazione.
4. E’ fatta salva la facolta’ di adire l’Autorita’ giurisdizionale
indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e
2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione
extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28.
5. Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono
servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al
numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone
l’autorita’ di regolamentazione.».
12. Dopo l’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e’ inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Informazioni). – 1. I fornitori di servizi postali
sono tenuti a comunicare all’autorita’ di regolamentazione, anche in
via riservata, osservando i tempi ed il livello di dettaglio
richiesti, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e
attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie alle
seguenti finalita’:
a) assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel
presente decreto nonche’ nelle decisioni adottate ai sensi del
presente decreto;
b) perseguire fini statistici chiaramente definiti.
2. L’autorita’ di regolamentazione fornisce alla Commissione
europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti
necessarie all’esecuzione delle sue funzioni.
3. L’autorita’ di regolamentazione, qualora ritenga riservate le
informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del
trattamento, in conformita’ alle regole comunitarie e nazionali in
materia di riservatezza degli affari.».
13. All’articolo 15 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
dopo il comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e
i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6
contribuiscono alle spese di funzionamento dell’autorita’ di
regolamentazione mediante il contributo di cui all’articolo 2, comma
14, lettera b), del presente decreto.».
14. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, e’ inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Obblighi in materia di condizioni di lavoro). – 1. I
soggetti esercenti i servizi postali di cui all’articolo 3, commi 11,
5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di
condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla
contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.».
15. L’articolo 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Responsabilita’). – 1. La responsabilita’ per la
fornitura dei servizi postali e’ disciplinata, per quanto non
stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle
norme del codice civile.».
16. All’articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e dei servizi riservati» sono soppresse;
2) le parole: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro
cinquantunomilaseicentoquarantacinque» sono sostituite dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
b) al comma 2, le parole: «l’autorita’ di regolamentazione» sono
sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, su
proposta dell’Autorita’ di regolamentazione,»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Chiunque espleti il servizio di cui all’articolo 4 del presente
decreto, attribuito in via esclusiva al fornitore del servizio
universale, e’ punito con sanzione pecuniaria amministrativa da
cinquemila euro a centocinquantamila euro.»;
d) al comma 4, le parole: «da euro duemilacinquecentottandadue a
euro venticinquemilaottocentoventidue» sono sostituite dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
e) al comma 5, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da
cinquemila euro a centocinquantamila euro»;
f) al comma 6, le parole: «da euro millecinquecentoquarantanove a
euro quindicimilaquattrocentonovantatre» sono sostituite dalle
seguenti: «da cinquemila euro a centomila euro»;
g) al comma 7, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantaquattro» sono sostituite dalle seguenti: «da
cinquemila euro a centomila euro»;
h) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con
le modalita’ prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e
delle notizie richiesti dall’autorita’ di regolamentazione sono
puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a
centocinquantamila euro.
7-ter. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide
dell’autorita’ di regolazione, impartiti ai sensi del presente
decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da
diecimila euro a centocinquantamila euro.
7-quater. In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti
alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero
dello sviluppo economico, su proposta dell’autorita’ di
regolamentazione, puo’ disporre, previa diffida, la sospensione
ovvero la revoca dell’affidamento del servizio.
7-quinquies. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 2,
comma 14, lettera a).»;
i) al comma 8, le parole: «agli organi del Ministero delle
comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all’autorita’, che
puo’, nell’esercizio di tale potere, avvalersi degli organi
territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita’ da
stabilire nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 16».
17. All’articolo 22 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «fissate» e’ sostituita dalla seguente:
«predisposte»;
2) le parole: «dal Ministro delle comunicazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’autorita’ di regolamentazione»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. All’aggiornamento e alla modifica delle disposizioni
dell’allegato al presente decreto legislativo derivanti da
aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con
decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2-ter. Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle
disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno.».
18. L’articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e’
sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Norme transitorie). – 1. Fino alla piena operativita’
dell’Agenzia di cui all’articolo 2, e comunque non oltre due mesi
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo
articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad
esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale.
2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell’articolo 3, il
servizio universale e’ affidato a Poste Italiane S.p.A. per un
periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni
cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla
base di un’analisi effettuata dall’autorita’ di regolamentazione, che
l’affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia
conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11
dell’articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un
miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e
quantificati dall’autorita’. In caso di esito negativo della verifica
di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico
dispone la revoca dell’affidamento.
3. Sino all’entrata in vigore dei provvedimenti dell’autorita’ di
regolamentazione di cui all’articolo 5, comma 4, e all’articolo 6,
comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della
pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2008/6/CE.
4. Sino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative in
materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di
autorizzazione generale, di cui all’articolo 10, comma 2, continua ad
applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.
5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie
di settore, restano efficaci, purche’ non incompatibili, le
discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.».

Art. 2 Disposizioni di coordinamento 1. Al comma 2 dell’articolo 211 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) "invio postale": l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonche’ di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;»; b) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) "servizi postali": servizi che includono la raccolta, lo smistamento il trasporto e la distribuzione degli invii postali;». 2. Al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 119, comma 1, dopo la lettera m) e’ aggiunta, in fine, la seguente: «m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell’ Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego,»; b) all’articolo 133, comma 1, dopo la lettera z) e’ aggiunta, in fine, la seguente: «z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96.». 3. Con regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, alla modifica del regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, tenuto conto del trasferimento di funzioni all’Agenzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal presente decreto.

Art. 3 Disposizione finanziaria 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Alle minori entrate derivanti dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, introdotto dal comma 3 dell’articolo 1 del presente decreto, si provvede a valere sulla riduzione, a decorrere dall’anno 2013, del contributo statale a Poste Italiane Spa per lo svolgimento degli obblighi del servizio universale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 marzo 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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