Cass. pen., sez. I 25-05-2006 (10-05-2006), n. 18517 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – Affidamento in prova in casi particolari – Tossicodipendente – Programma di recupero – Valutazione – Parametri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Col provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile, e comunque rigettava, la richiesta di affidamento terapeutico avanzata dal Trione ai sensi dell’articolo 94 Dpr 309/90.

Osservava il tribunale, sotto il profilo dell’ammissibilità, che analoga istanza era stata precedentemente rigettata, in quanto da certificazioni del SERT si ricavava che il Trione, sia per i trattamenti frattanto ricevuti, sia per la lunga detenzione sofferta, non era più¹ dipendente fisicamente dall’uso di droga. Quanto alla dipendenza psicologica, la conclusione era analogamente negativa, trattandosi di soggetto da lungo tempo in remissione coatta e non più ricaduto nell’uso di droghe, specie in considerazione della restrizione ormai ammontante a diciannove mesi. Le contrarie considerazioni contenute nella relazione sull’osservazione scientifica della personalità erano apodittiche e si basavano su argomentazioni generiche e prive di fattuale concretezza.

Sotto il profilo del merito, in ogni caso, la misura non era concedibile in quanto il Trione era gravato da numerosissimi e anche recenti condanne per gravi reati; era sottoposto alla sorveglianza speciale; gli era stata revocata la sospensione condizionata della pena per aver commesso reati; pendevano a suo carico altri procedimenti; gli era stata recentemente revocata la misura della semilibertà, dopo di che egli aveva continuato a violare la legge; il rapporto di polizia rappresentava la negatività di un persona dalla pessima condotta e socialmente pericolosa.

Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Trione, che denunciava vizio della motivazione e violazione di legge.

Affermando la insussistenza di una dipendenza dalle sostanze stupefacenti, il tribunale andava in contrasto colle informazioni derivanti dall’osrvazione intramuraria, particolarmente pregnanti sull’individuare come permanente una sua compulsione all’uso dell’eroina, ad onta della remissione coattivamente imposta dal regime carcerario. Era evidente la prova della sua dipendenza psicologica da tale droga. Ma la motivazione appariva illogica anche per le ragioni esposte a sostegno del giudizio di infondatezza della richiesta, che facevano riferimento alla vita anteatta del ricorrente, senza valutare l’idoneità del programma terapeutico, al fine di agevolare il processo di un suo reinserimento sociale.

Il ricorso è infondato.

Per quanto attiene all’accertamento dell’attualità della tossicodipendenza del Trione, di quella fisica non è¨ più¹ il caso di parlare, giacchè¨ neppure il ricorrente vi fa specifico riferimento. Quanto a quella psicologica, la motivazione del provvedimento impugnato non presta il fianco a censure, in quanto il tribunale elenca gli elementi valutativi di segno contrario e disattende argomentatamene le difformi conclusioni raggiunte in sede di osservazione della personalità, pervenendo ad un giudizio di fatto motivato e non sindacabile da questa Corte, in quanto esente da manifeste illogicità o da errori di diritto.

Ma, del resto, sarebbe poi assorbente il seguito della motivazione, che individua nel Trione un soggetto socialmente pericoloso e inaffidabile, in quanto ricaduto nella devianza nonostante i benefici e le misure alternative già parzialmente fruite e poi revocate per la indegnità della condotta successiva. E non è sostenibile la tesi che il passato (anche recentissimo) del soggetto debba cedere di fronte alla esistenza di un astratto programma di recupero, dal momento che lo stesso legislatore, colla legge 49/2006, proprio in riferimento all’istituto dell’affidamento terapeutico, disciplinato dall’articolo 94 Dpr 309/90, prevede al comma 4 che tale programma debba assicurare la prevenzione dei reati, così¬ uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che più volte aveva segnalato come il giudice, ben lungi dall’accettare supinamente il programma stesso, dovesse valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine ad intraprendere positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel consorzio civile: cfr. Sezione prima, 4 aprile 2001, Di Pasqua.

Sotto tale profilo, l’ordinanza esprime una valida conclusione negativa, scrutinando attentamente la personalità del richiedente, assolutamente refrattario al rispetto di qualsiasi regola; non vi è spazio per un ulteriore sindacato del giudice di legittimità

Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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