Cass. pen., sez. III 03-05-2006 (08-03-2006), n. 15154 EDILIZIA – Cartelli pubblicitari – Installazione – Disciplina applicabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 16 novembre 2005, il Tribunale di riesame di Reggio Calabria ha confermato integralmente il provvedimento di convalida del sequestro probatorio pronunciato dal P.M. di Reggio Calabria in data 24 settembre 2005 e relativo a due strutture in ferro zingato ancora in corso di esecuzione per l’istallazione di cartellonistica pubblicitaria sul terrazzo e sull’abbaino di un fabbricato in via Foro Boario angolo via San Pietro n. 13 nel Comune di Reggio Calabria, qualificate come cosa pertinente il reato nell’ambito di un procedimento penale a carico di D? M?, amministratore unico della Publiemme s.r.l., indagato per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per Cassazione l’indagato, deducendo violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 253 c.p.p., per non avere il Tribunale dichiarato nullo il decreto del P.M., in assenza in esso di ogni reale motivazione in ordine alle specifiche finalità probatorie legittimanti la misura in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati dall’accusa. Tra l’altro, il Tribunale avrebbe qualificato la cosa sequestrata corpo del reato e non cosa pertinente il reato come fatto dal P.M. e avrebbe aggiunto il fine di non condurre il reato ad ulteriori conseguenze che è estraneo al sequestro probatorio e proprio del sequestro preventivo.

Con un ulteriore motivo, l’indagato censura l’ordinanza per violazione dell’art. 25 Cost., in quanto il sequestro sarebbe stato disposto nonostante la disciplina invocabile nel caso in esame non fosse quella contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ma quella sull’istallazione degli impianti pubblicitari di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che in caso di violazione delle relative disposizioni prevede unicamente sanzioni amministrative. Del resto gli impianti pubblicitari non sarebbero qualificabili come opere edilizie, perché precarie e temporanee, non aumentano il carico urbanistico e non comportano un mutamento della destinazione d’uso.

Motivi della decisione

Ambedue i motivi di ricorso sono fondati.

Quanto al primo, relativo all’assenza nel decreto di convalida del sequestro probatorio di ogni reale motivazione in ordine alle specifiche finalità probatorie legittimanti la misura in funzione dei fatti storici enunciati dall’accusa, le sezioni unite di questa Corte nella sentenza 28 gennaio 2004 n. 5876, citata anche dal ricorrente e il cui dictum questo Collegio condivide pienamente, hanno affermato la necessità di una tale motivazione del decreto del P.M. (non integrabile in sede di riesame) e ciò anche con riferimento alle cose sequestrate che costituiscono corpo del reato. Nel caso in esame la motivazione del decreto di convalida è solo apparente sul punto e quindi riconducibile, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, al vizio di violazione di legge di cui all’art. 325 c.p.p., comma 1, (cfr., ex plurimis, la sentenza citata nonché Cass. S.U. 28 maggio 2003 n. 12, le quali definiscono apparente la motivazione quando questa sia priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal Giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento).

Il provvedimento del P.M., che ha restituito all’esame del Tribunale è infatti così motivato: "ritenuto che il sequestro è avvenuto in presenza dei presupposti di legge, avente ad oggetto cosa pertinente il reato".

Trattandosi all’evidenza di motivazione meramente assertiva, priva di qualsivoglia riferimento alle esigenze che in concreto renderebbero necessario o anche solo utile il sequestro, essa deve pertanto essere qualificata come meramente apparente.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato e prevale sul primo in quanto conduce all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di convalida del P.M. perché il fatto non sussiste e quindi per una ragione di merito.

Il P.M. e il Tribunale della libertà di Reggio Calabria hanno infatti erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di legge in materia di edilizia, anziché, sulla base del principio di specialità, il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il quale disciplina, tra l’altro, anche il potere dei Comuni di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari nonché le modalità per ottenere dal Comune il provvedimento per la relativa istallazione (art. 3, in particolare comma 3) e stabilisce per la violazione delle relative disposizioni regolamentari unicamente sanzioni amministrative pecuniarie (art. 24) oltre alla rimozione da parte del Comune degli impianti pubblicitari abusivi. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nonché del decreto di convalida del sequestro del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, perché il fatto non sussiste e con l’ordine di restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria perché il fatto non sussiste e ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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