Corte Costituzionale, Sentenza n. 433 del 2005 PENSIONI Pensioni indirette o di reversibilità Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel corso di un giudizio per l’annullamento del provvedimento con il quale la Direzione generale degli Istituti di previdenza aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della pensione di riversibilità in favore dei due orfani maggiorenni, studenti universitari, di un iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, l’equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all’università.

Il rimettente premette che tale equiparazione è stata disposta con l’art. 17, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), ma precisa, in punto di rilevanza della questione, che tale norma è inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in giudizio.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo rimettente rileva che, proprio in considerazione dell’efficacia non retroattiva della norma suindicata – che ha lasciato, perciò, immodificata la situazione di discriminazione tra le due categorie di orfani per il periodo soggetto alla legge previgente – la Corte costituzionale, con la sentenza n. 454 del 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), recante norma analoga a quella impugnata.

La suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda tuttavia soltanto il regime applicabile ai dipendenti degli enti locali e non incide perciò sui trattamenti di quiescenza erogati dalla Cassa per le pensioni ai sanitari (così come dalle altre Casse amministrate dagli Istituti di previdenza), con la conseguenza che, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 274 del 1991, permane, quanto agli iscritti a quest’ultima cassa, l’identica situazione di disparità tra le due categorie di orfani, ritenuta dalla stessa Corte lesiva del principio di eguaglianza. Lesione, nella specie, tanto più evidente in quanto sia la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali sia la Cassa per le pensioni ai sanitari sono amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e possono perciò considerarsi – ad avviso del rimettente – facenti parte di un unico sistema previdenziale.

Considerato in diritto

1.– La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di riversibilità, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), l’equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all’università.

2.– La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «la regola generale della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini dell’art. 3 Cost. […] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza» (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio – e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla pensione di riversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi universitari – questa Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell’istituto della riversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).

3.– Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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