Cass. civ., sez. I 20-01-2006, n. 1198 FAMIGLIA – MATRIMONIO – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – EFFETTI – ABITAZIONE – Separazione e divorzio – Coniuge separato o divorziato convivente con figlio maggiorenne

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza depositata il giorno 11/10/2001, il Tribunale di Rimini dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario fra i signori c.c. e P.I. e, per quanto ancora interessa, riconobbe a quest’ultima un assegno di divorzio di L. 250.000 mensili, rivalutabili, condannando l’ex coniuge anche al pagamento di un quarto delle spese di lite.

2.- Propose appello c.c. per chiedere, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della condanna al pagamento dell’assegno di divorzio e di quella sulle spese.

La signora P., costituendosi in giudizio, chiese il rigetto dell’impugnazione proposta ex adverso e spiegò appello incidentale per domandare l’assegnazione della casa coniugale.

3.- on la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Bologna, accogliendo entrambi i gravami, revocò la disposizione relativa all’assegno di divorzio, ma attribuì a P.I., convivente con figlia maggiorenne, l’abitazione nella casa familiare; e compensò integralmente fra le parti le spese di giudizio.

4.- Per la cassazione di tale sentenza c.c. propone ricorso, con un solo motivo, illustrato da memoria, cui resiste P.I. mediante controricorso e proponendo altresì ricorso incidentale, pure con un solo motivo.

Motivi della decisione

5.- Devesi disporre preliminarmente la riunione, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., del ricorso principale e dell’incidentale, siccome proposti contro la stessa sentenza.

6.- Con l’unico motivo del ricorso principale, c.c. censura la sentenza impugnata per violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 6, comma 6, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 11, nonchè per omessa, insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia ed omesso esame di documenti e circostanze decisive per la soluzione della lite, con riferimento all’attribuzione della casa coniugale alla ex moglie.

6.1.- Afferma, in particolare, che non sussisterebbe alcun diritto della donna all’assegnazione della casa di proprietà comune di esse parti, sia perchè tale immobile è diverso da quello, tolto in locazione, in cui la famiglia abitò finchè rimase unita sia perchè la figlia ultraventenne convivente con la madre devesi considerare autosufficiente sotto il profilo economico, tanto da non essere destinataria di alcun assegno di mantenimento a carico del padre, come già motivatamente disposto dal Tribunale con decisione coperta dal giudicato.

6.2.- Il motivo di censura suesposto è fondato, sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione.

6.2.1.- La sentenza impugnala, premesso che l’abitazione nella casa familiare "spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età", e rilevato che, nel caso di specie, la P. e la figlia maggiorenne Simona – cui il Tribunale non ha riconosciuto alcun diritto al mantenimento da parte del padre – convivono nell’appartamento di proprietà comune degli ex coniugi, ha ritenuto sussistente il presupposto giuridico per l’assegnazione di detta abitazione all’appellata.

6.2.2.- La premessa da cui muove l’argomentazione del Giudice a quo, e la surriferita conclusione, non sono giuridicamente esatte.

Per costante giurisprudenza di questa suprema corte, condivisa dal collegio, sono requisiti imprescindibili, per l’assegnazione della casa "familiare" ad uno dei genitori separati o divorziati, la sussistenza di tale requisito – nel senso (indicato da Cass. nn. 13065/2002, 6706/2000, 12083/1995) di habitat domestico, ossia di luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – e l’affidamento a questo di figli minorenni o la convivenza con figli maggiorenni, incolpevolmente privi di adeguati mezzi autonomi di sostentamento (Cass. nn. 12309/2004, 13736/2003, 4753/2003, 661/2003, 2070/2000, 11030/1997 ed altre).

6.2.3.- La corte bolognese non fornisce alcuna motivazione in ordine alla necessaria sussistenza del primo requisito (carattere di casa "familiare" dell’abitazione assegnata) e, pur notando che il Tribunale aveva respinto la domanda proposta dalla P., diretta ad ottenere dall’ex coniuge un contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne convivente, omette di motivare il suo convincimento circa l’esistenza dell’altro presupposto (mancanza incolpevole di autosufficienza economica) per l’assegnazione dell’abitazione.

6.2.4.- Si deve pertanto riaffermare che, al fine dell’assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finchè era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica.

7.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’impugnata sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, comma 6, (e successive modificazioni), nonchè per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, consistente nella revoca dell’assegno di divorzio, già stabilito dal Tribunale a favore della P. nella misura di L. 250.000 (pari ad Euro 129,11) mensili.

Sostiene, in definitiva, la ricorrente incidentale che l’applicazione corretta dei criteri legali avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello a confermare il modesto assegno di divorzio riconosciutole dal Tribunale.

7.1.- La corte d’appello asserisce, in merito alla (non) spettanza di detto assegno, che la posizione economica di entrambe le parti era peggiorata in epoca posteriore al divorzio; che, comunque, il diritto ad un pur modesto assegno, astrattamente riconoscibile a favore della P., verrebbe meno in considerazione della condizione economica e patrimoniale dell’obbligato, prossima alla soglia minima di sopravvivenza.

7.2.- Osserva il collegio che l’accoglimento del ricorso principale, relativo all’assegnazione della casa, influisce sulla sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., comma 1, nella parte in cui questa esclude la spettanza dell’assegno di divorzio, dovendo il Giudice del rinvio, nel decidere anche a questo proposito, rivalutare l’intera situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce della decisione sulla casa.

7.3.- Il ricorso incidentale è, pertanto, assorbito.

8.- Per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere accolto e l’incidentale resta assorbito.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, che giudicherà uniformandosi ai principi di diritto suespressi (par. 6.2.4, 7.2) e vorrà anche provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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