Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 279 del 2006 deposito del 11 gennaio 2006 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI Ordinanza ingiunzione di pagamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M. L., con ricorso depositato il giorno 9 agosto 2002 nella cancelleria del Giudice di pace di Roma, proponeva opposizione avverso alcuni verbali di accertamento di violazioni del codice della strada notificatigli il giorno 13 giugno 2002. Il Giudice di pace, con ordinanza 5 settembre 2002, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, essendo stata l’opposizione proposta oltre il termine di trenta giorni. L’opponente ha proposto ricorso a questa Corte avverso tale sentenza, con atto notificato al Comune di Roma il giorno 18 novembre 2002. La parte intimata non ha controdedotto.

Il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il ricorso si deduce che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto l’opposizione tardiva, perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, senza tenere conto che essa riguardava verbali di accertamento – e non ordinanze-ingiunzioni – mentre il termine per impugnare detti verbali deve ritenersi di giorni sessanta.

Il ricorso è manifestamente fondato.

In proposito va considerato che l’art. 203 del codice della strada prevede che l’interessato, in materia di violazioni relative alla circolazione stradale possa proporre, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell’accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione. La norma, stante la incompatibilità con il sistema costituzionale della sua interpretazione come istituente un ricorso amministrativo che costituisca presupposto processuale per adire il giudice, è stata interpretata nel senso dell’alternatività del ricorso amministrativo con quello giurisdizionale (Corte cost. sentenze nn. 255 e 311 del 19941 437 del 19951 Cass. SS.UU. 21 dicembre 2001, n. 161811 Cass. 26 luglio 2001, n. 101941 5 aprile 2001, n. 5046).

Questa Corte, secondo il più recente orientamento (Cass. 24 settembre 2002, n. 138721 29 settembre 1999, n. 10768), ha affermato che il termine per impugnare in via giurisdizionale il verbale, trattandosi dell’esperimento di un rimedio alternativo con il ricorso amministrativo, debba ritenersi il medesimo previsto per tale ricorso, e cioè di sessanta giorni.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Roma in persona di altro magistrato, che deciderà anche sulla spese del giudizio di cessazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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