Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 9592 del 2006 deposito del 20 marzo 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 2005 ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 14 maggio 2002 con la quale C. F. è stato condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile perché ritenuto responsabile del reato: previsto e punto dagli articoli 595 comma 1, 2 e 3 Cp legge 47/1948 perché quale autore dell?articolo dal titolo ?Dai sindaci al Nordest, altro flop per Cacciari che porti jella?? pubblicato sul quotidiano ?La Padania? in data 29 luglio 1998, offendeva la reputazione dei Canarini Luca, particolarmente affermando «il tutto condito da presenze inquietanti come il leader centri sociali veneti, tal Luca Casarini, che vanta non solo un curriculum da autonomo di tutto rispetto, ma anche singolari raccomandazioni da far invidia ai vecchi dorotei democristiani che lo hanno portato ad essere consulente dal ministero degli Affari sociali, ad avere in passato anche qualche collaborazione con la Rai, ad essere nominato nei fatti portavoce oggi del Movimento del Nordest oltre che consigliere personale di Cacciari. ÿ questo, in chiave darwiniana, l?anello mancante tra la prima e la seconda Repubblica?».

Con le aggravanti di avere commesso il reato con il mezzo della stampa e con attribuzione di fatti determinati. In Paterno Dugnano, articolo pubblicato il 29 luglio 1998.

Contro la sentenza della corte territoriale l?imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale denuncia manifesta illogicità della motivazione per avere la corte affermato la dimensione squisitamente politica della critica prodotta dal C. e, quindi, «l?evidente valenza politica delle opinioni espresse» dall?imputato, riconoscendo che la parte offesa appartiene alla medesima area politica dell?allora ministro degli Affari sociali e che il querelante è persona priva di titoli specifici e per avere nel contempo rilevato la mancanza di prova della verità storica del fatto attribuito, ossia l?aver ottenuto l?incarico grazie a ?singolari raccomandazioni?. ÿ la Corte stessa a confermare che l?incarico di studio assegnato al Casarini è frutto di una legittima scelta politica e quindi di una raccomandazione politica in re ipsa, che risulta singolare proprio alla luce della veridicità delle predette circostanze.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Va ricordato, invero che «in tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione del contenuto diffamatorio di un articolo rientra nel potere del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata» (Sezione quinta, sentenza 6924/01) così come «la valutazione del carattere di critica e di satira di un articolo costituisce in linea di massima l?oggetto di una valutazione insindacabile da parte della Corte di cassazione, purché i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito risultino corretti» (Sezione quinta, 15595/04, Presidente Foscarini ? estensore Lattanzi).

Nella concreta fattispecie la Corte di merito ha correttamente osservato che doveva essere escluso che la frase già ritenuta offensiva dal giudice di primo grado potesse ?ritenersi espressione di legittima critica politica evidenziando come, pur se l?articolo querelato tratta una tematica di interesse politico in ordine al quale l?articolista esprime le proprie critiche (l?insuccesso di un?iniziativa di alleanza politica dell?allora sindaco di Venezia), tuttavia nel contesto di argomento di carattere politico era stato introdotto un preciso riferimento al querelante ?di indubbia valenza offensiva?. Tale, essendo, l?affermazione secondo cui il querelante «vanta singolari raccomandazioni da far invidia ai vecchi dorotei democristiani» che lo hanno portato asd essere consulente del ministero degli Affari sociali, ad avere in passato anche qualche collaborazione con la Rai ad essere nominato consigliere personale di Cacciari. Essa ? secondo la Corte territoriale ? fornisce al lettore un?immagine negativa della persona inducendo a ritenere che il conferimento degli incarichi menzionati è stato determinato da forti spinte politiche secondo la logica degli accordi di spartizione. In sostanza, secondo la sentenza impugnata, ai è attribuito al querelante un fatto specifico, disdicevole, anche se non illecito, di cui non è stata minimamente fornita la prova della rispondenza al vero, avendo il querelante negato di avere ottenuto incarichi grazie a ?raccomandazioni? e, con specifico riferimento all?incarico per ?progetto di monitoraggio ed interlocuzione con realtà giovanili dell?aggregazione informale ed autogestita? di cui alla lettera dell?allora ministro per la Solidarietà sociale Livia Turco datata 16 febbraio 1998, la Corte territoriale, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, ha accertato che la stessa onorevole Turco ha escluso che la persona del querelante sia stata segnalata da parte di terzi evidenziando ?le modalità che hanno condotto alla conoscenza del querelante ad area politica vicina a quella dell?on. Livia Turco e la frase della stessa on. Turco (?poi certo c?è una parte più politica e non c?è dubbio che l?intento era anche un intento politico?), secondo la corte territoriale si tratta di circostanze che non provano la verità ?storica? del fatto attribuito: l?avere ottenuto l?incarico grazie a ?singolari raccomandazioni?.

La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente applicato il principio secondo il quale se il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l?altro, nella narrazione i fatti, bensì nell?espressine di un giudizio o, più genericamente, di un?opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata sull?interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti, tuttavia il limite all?esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l?agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l?esercizio del diritto lungi dal rimanere nell?ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell?aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Sezione quinta, sentenza 935/99).

Ed è indubitabile che la critica diviene mero pretesto per offendere l?altrui reputazione, anche se inserita all?interno di una determinata analisi socio-politica, allorquando ? come nella concreta fattispecie ? si fondi sull?attribuzione a taluno, in termini di certezza, di un fatto che è invece rimasto non accertato, posto che «costituisce causa di giustificazione soltanto la critica che rispetti la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppi attraverso l?arbitrario inserimento di circostanze non vere» (cfr. Sezione prima, sentenza 2210/96).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *