Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione II Sentenza n. 7595 del 2006 deposito del 02 marzo 2006 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Con ordinanza in data 12 novembre 2005, il Tribunale di Bologna confermava la misura della custodia cautelare nei confronti dell?indagato per violazione dell?articolo 12 della legge 197/91. In particolare il Tribunale, dopo aver ricostruito i fatti che avevano portato all?arresto dell?indagato, con particolare riferimento al sequestro di numerose carte di credito, carte banco‑posta ed altri mezzi di pagamento, anche intestati ad altre persone, rigettava la eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, sollevata per l?omesso deposito dei decreti autorizzativi e, nel merito, rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di custodia cautelare in considerazione dei contenuti delle disposte intercettazioni telefoniche e del sequestro delle carte di credito rinvenute nella disponibilità dell?indagato.

Pur prendendo atto delle deduzioni della difesa, riteneva infatti il Tribunale che almeno con riferimento alla carta di credito della Bank New Zeland, potesse ritenersi integrata la condotta ipotizzata.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l?indagato personalmente deducendo:

‑ con un primo motivo, l?erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto utilizzabili le intercettazioni acquisite m procedimento diverso in palese violazione dell?articolo 270 Cpp, che espressamente consente tale utilizzazione solo nell?ipotesi in cui si proceda per un reato per il quale è obbligatorio l?arresto in flagrante: ipotesi non sussistente nella specie in esame;

‑ con un secondo motivo, l?erronea applicazione di norme penali (recte processuali), con riferimento all?articolo 273 Cpp, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto contraffatti tutti i titoli di pagamento rinvenuti mentre l?unica carta di credito in ordine alla quale potevano, eventualmente, nutrirsi dubbi, era quella emessa dalla Bank New Zeland.

All?udienza, in camera di consiglio del 3 febbraio 2006, il Procuratore generale presso questa Corte, chiedeva il rigetto del ricorso mentre il difensore ne chiedeva l?accoglimento.

Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo, va rilevato che la relativa censura, sollevata per la prima volta in questa sede, muove da un presupposto (diversità dei procedimenti) che richiede un accertamento di fatto, incompatibile con i limiti del sindacato di legittimità consentito a questa Corte. Va, in ogni caso, rilevato come dalla motivazione dell?ordinanza del Tribunale e dallo stesso ricorso, non è dato dedurre se le intercettazioni telefoniche utilizzate nel procedimento in esame siano effettivamente sorte in un procedimento ?diverso?: viceversa, attesa l?unitarietà del fatto (l?arresto venne eseguito mi provincia di Bologna, presso l?abitazione dell?indagato, a seguito di indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma e a seguito di decreto di perquisizione e sequestro, disposto dalla stessa Procura di Roma, nel confronti del P., e proprio in relazione al reato di cui all?articolo 12 del Dl 143/91, convertito dalla legge 197/91), sembra doversi affermare che, nella specie, si tratta dello stesso procedimento che è proseguito, per competenza, m quel di Bologna.

Ad ogni buon conto, quindi, non appare sussistente la ?diversità? del procedimento che, ai sensi del comma 1, dell?articolo 270 Cpp, impedisce l?utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche (salvo che risultino indispensabili per l?accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l?arresto in flagranza): e ciò, anche alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte che ha affermato la natura ?sostanziale del concetto di diversità del procedimento? che, in quanto tale, non può ricollegarsi a un dato puramente formale, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma deve essere riferito al contenuto della medesima notizia, vale a dire al fatto‑reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per l?esercizio dell?azione penale. E, ancora, che, per gli stessi motivi, che ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall?articolo 270, comma 1, Cpp, nel concetto di ?diverso procedimento? non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto (cfr., ex plurimis, Sezione prima, sentenza 46075/04, Rv. 230505; Cassazione, Sezione seconda, sentenza 9579/04; Cassazione 16.5.1997, Rv. 210044; Cassazione 14.8.1998, Rv. 213587).

Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che le relative censure, presentate sotto il profilo della violazione di legge, si risolvono in argomentazioni di fatto, che prospettano soluzioni alternative, rispetto a quella, priva di vizi logici, alla quale è pervenuto il giudice di merito: l?iter argomentativo che ha portato a ritenere integrata la fattispecie ipotizzata appare non censurabile, perché condotto attraverso una esauriente analisi degli elementi acquisiti nel corso delle indagini.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 186/00, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in curo 600,00 (seicento).

Non conseguendo dalla presente sentenza la rimissione in libertà dell?indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell?articolo 94, comma 1ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, trasmetta copia del presente provvedimento al direttore dell?istituto penitenziario nel quale il ricorrente è detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende con una somma di euro 600,00 (seicento); dispone che la cancelleria, ai sensi dell?articolo 94, comma 1ter, delle norme di attuazione del Cpp, trasmetta copia del presente provvedimento al direttore dell?istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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