Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 6762 del 2006 deposito del 22 febbraio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 19.5.2004 del Tribunale di Livorno, sez. distacc. di Cecina, R? C? fu assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui agli artt.81 cp – 18 co.1 – 13 co.5 e 30 lett. a) ed h) L.157/92 ("perché esercitava la caccia in periodo di divieto generale e con mezzi non consentiti quali una gabbia e un cavetto in acciaio per la cattura degli ungulati, in Casale M.mo il 13.2.2003).

Avverso tale sentenza propose appello il Proc. Gen. presso la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del quale quella Corte d’Appello, con sentenza in data 11.4.2005 in riforma di quella di primo grado, ritenne l’imputato colpevole del menzionato reato condannandolo alle pene di giustizia.

Tale sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione personalmente dall’imputato, il quale con unico motivo censura, sotto i profili della violazione delle norme incriminatici nonché della motivazione insufficiente e/o manifestamente illogica, "la valutazione delle circostanze di fatto che sorreggono la decisione impugnata". Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le censure proposte sono manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto che l’attuale ricorrente "conosceva perfettamente l’esistenza della trappola e con gli attrezzi necessari (granturco e cavetto intrecciato di acciaio) la stava preparando per la cattura degli istrici". Trattasi con tutta evidenza di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, il compimento di quell’attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali -che costituisce proprio e di per sé esercizio della caccia punibile ai sensi delle citate norme incriminatici (giurisprudenza consolidata, non contestata dal ricorrente, puntualmente citata in sentenza)- è stato logicamente desunto dai giudici di merito sulla base dei rilievi:

a) che "la trappola distava 80 metri dalla casa palesemente nella disponibilità dell’imputato";

b) che quest’ultimo fu sorpreso in possesso degli attrezzi necessari all’armamento della trappola stessa. Ed invero, la coordinazione logica di tali dati di fatto giustifica pienamente la conclusione adottata, in quanto il possesso degli attrezzi da un lato è specificamente funzionale nel senso dell’attivazione della trappola e dall’altro non potrebbe avere una diversa destinazione.

La valutazione delle circostanze di fatto è, quindi, per un verso esente dai denunciati vizi logici e, per l’altro, correttamente allineata con la citata giurisprudenza di questa Corte (in base alla quale la nozione di esercizio di attività venatoria usata dalla L.157/92 comprende non solo l’effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, di conseguenza, qualsiasi attività, desumibile dall’insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretta al suindicato fine). Di mero fatto, e quindi non consentite in sede di legittimità, sono le ulteriori deduzioni del ricorrente circa, in particolare, la mancanza di prova della "disponibilità in capo al ricorrente dell’abitazione nelle vicinanze dell’accaduto" e di "considerazione in relazione alla modalità di funzionamento della trappola".

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (non essendovi elementi per ritenere un’assenza di colpa) al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di cinquecento euro.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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