Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 6330 del 2006 deposito del 17 febbraio 2006 INCOLUMITA’ PUBBLICA REATI INQUINAMENTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

Il Tribunale di Catania, con sentenza 11-11-03, condannava L? C? B?, responsabile di uno stabilimento, alla pena di euro 2000 di ammenda per due reati riuniti nel vincolo della continuazione (art. 51, D.lg.vo 22/97 e 674 C.P.), accertati il 1-8-2001.

Il Tribunale fondava la penale responsabilità sui seguenti elementi: a) due sopralluoghi eseguiti nello stesso giorno dai Carabinieri presso l’area di ubicazione della ditta dell’imputato, ove venivano rinvenuti cumuli di rifiuti di polistirolo in fiamme, che avevano cagionato pregiudizio alla circolazione sulla tangenziale ed al traffico aereo del vicino aeroporto; b) l’assenza di autorizzazione, come confermato al dibattimento dagli agenti accertatori.

Ritenevano i giudici di merito che era da escludere la mera accidentalità del fatto, perché il L? era presente al momento del primo sopralluogo, senza provvedere ad eliminare la condotta (polistirolo in fiamme) come accertato alle ore 18,30 dello stesso giorno.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo che il deposito di materiali costituenti rifiuti propri nell’area di pertinenza della propria ditta non costituisce reato ex art. 51 L. 22/97 e che anche il reato ex art. 674 c.p. non era configurabile mancando un pericolo per la incolumità pubblica.

Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. III, 13808/01) il deposito temporaneo dei rifiuti non costituisce reato se è "controllato" ed avviene presso la struttura produttiva, rispettando le condizioni qualitative, quantitative e temporali previste dalla legge 22/97.

Nel caso in esame trattavasi di "abbandono" di grandi quantità di polistirolo, nel senso del prelevamento da un capannone e riversamento in vasche esterne, in vista dello smaltimento successivo nella discarica comunale, senza autorizzazione alcuna e senza alcun controllo.

L’incendio di rifiuti speciali è un’attività di smaltimento illegittima, se avviene all’aperto e senza alcuna precauzione, come nel caso in esame. L’emissione di fumo atto a cagionare offesa alle persone e pericolo alla pubblica incolumità è stata la conseguenza non di un incidente involontario, ma di una condotta imprudente proseguita per l’intera giornata, come accertato a seguito di due sopralluoghi.

Le censure del ricorrente sulla carenza dell’elemento soggettivo sono oltre che generiche, infondate perché sul punto esiste congrua e corretta motivazione nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *