Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 4311 del 2006 deposito del 02 febbraio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

Giudicando allo stato degli atti con il rito abbreviato il Tribunale di Rieti, con sentenza dell’11-6-2003, dichiarava A? G? e A? M? responsabili – in concorso tra loro – dei reati previsti dalle lettere a e b dell’art. 5 del-la legge 283/62, avendo essi impiegato nella produzione e preparazione di prodotti caseari sostanze di qualità inferiore vietate dalla legge (ovvero latte in polvere), tali da variare la composizione naturale dei prodotti ed avendo detenuto Kg. 13.000 di latte in polvere per il successivo impiego, in cattivo stato di conservazione (perché tale latte era stoccato in locali antigienici, in una situazione di pericolo di contaminazione ed alterazione del prodotto destinato al consumo umano), come accertato in Rieti il 16-10-2001.

Riteneva il Tribunale: a) che il reato di cui all’art. 5 lett. a 1. 283/62 era stato provato dagli accertamenti analitici eseguiti, nel senso dell’effettivo impiego di latte in polvere per la produzione e preparazione del formaggio e che tale reato appare configurabile anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte;

b) che anche il reato sub art. 5 lett. b 1. 283/62 risultava integrato alla luce dei medesimi accertamenti svolti dagli inquirenti, oltre che dal tenore delle foto, giacché lo stoccaggio e la conservazione in cattivo stato erano effettuati all’interno di magazzini non igienici e non adeguati.

Contro questa sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo carenza di ade-guata motivazione in ordine al fatto dell’impiego effettivo di latte in polvere ed all’accertamento dello stato di cattiva conservazione del prodotto, a prescindere dai locali nei quali era detenuto.

I ricorsi sono infondati.

L’utilizzo di latte in polvere, anziché di latte naturale, nella produzione di prodotti caseari in un Caseificio integra il reato di cui allo art. 5 lett. a della legge 283/62, in quanto la fattispecie criminosa è integrata in via alternativa dalla privazione anche parziale degli elementi nutritivi ordinari di un alimento o dal mescolamento con sostanze di qualità inferiore.

Il legislatore intende evitare ogni variazione della "composizione naturale" e questo certamente avviene allorchè un alimento sia prodotto anziché con latte naturale, con latte in polvere, senza che si possa sostenere che la composizione chimica allo stato liquido sia equivalente nello stadio finale. Nel caso in esame il dato dell’utilizzo di latte in polvere è risultato provato in modo certo, come emerge dagli accertamenti eseguiti e dal materiale fotografico.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente il reato di cui all’art. 5 lett. b 1. 283/62 può essere integrato anche da condizioni igieniche estrinseche relative all’ambiente in cui l’alimento è custodito, trattandosi di contravvenzione di pericolo presunto (Cass. Sez. III, 5 aprile 1996, n. 978, n. 204288).

P.Q.M.

La Corte; Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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