Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 4033 del 2006 deposito del 01 febbraio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

1. Con l’impugnata sentenza è stata confermata la condanna a 51 euro di multa inflitta a L.G., ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 612 c.p. per aver minacciato a C.R. un danno ingiusto facendo gesti minacciosi con le mani al suo indirizzo mentre lo inseguiva con una autovettura.

Ricorre per cassazione il difensore che denuncia erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di attendibilità della persona offesa, alla portata intimidatoria attribuita al gesticolare dell’imputato, al diniego delle attenuanti generiche e alla eccessività della pena irrogata.

2. La prima censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, ha spiegato le ragioni per le quali andava condiviso il giudizio di piena attendibilità riservata alla testimonianza della persona offesa. A parte l’ulteriore profilo di inammissibilità che la contraddistingue nella parte in cui indulge a valutazioni di merito – «le modalità percettive del fatto reato (il C. asserisce di aver visto il L. fare i gesti minacciosi dallo specchietto retrovisore) ben possono essere state travisate dalla particolare concitazione del momento» – non prospettabili in questa sede di legittimità.

Il successivo rilievo critico si sostanzia nella mera riproposizione di un argomento già disatteso perché ritenuto apodittico dal giudice d’appello, che ha peraltro perspicacemente osservato che «non si vede perché il prevenuto non avrebbe potuto realizzare, magari in un secondo momento, le sue minacce di picchiare l’avversario».

Incensurabile appare poi il diniego delle attenuanti generiche, siccome fondato sul logico rilievo dell’assenza di elementi cui ricondurre l’applicazione del beneficio, neppure indicati dall’appellante.

Merita accoglimento invece la doglianza che attiene all’entità della sanzione.

Si palesa infatti manifestamente incongrua e irrazionale una motivazione che, come quella esibita dal giudice a quo, giustifichi l’applicazione del massimo edittale della pena considerandola «oltremodo modesta, per effetto della svalutazione, persino inferiore alla sanzione amministrativa comminata per un banale divieto di sosta in z.t.l.».

S’impone pertanto sul punto l’annullamento dell’impugnata sentenza, ma senza rinvio, potendo questa stessa Corte provvedere direttamente a determinare il trattamento sanzionatorio, ex art. 620, lett. l), c.p.p., applicando, avuto riguardo all’entità del fatto, la pena pecuniaria di 20 euro di multa.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla pena, che determina in euro 20 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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