Cass. pen., sez. III 26-01-2006 (16-11-2005), n. 3115 SENTENZA – CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA – Raccolta o smaltimento dei rifiuti – Condanna per lo smaltimento illegale – Imputazione relativa alla raccolta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C? A? e S? A? vennero rinviati a giudizio per rispondere del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, lett. b), per avere, senza la prescritta autorizzazione, effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali e pericolosi, in particolare residui della lavorazione delle olive e fogli di plastica, che raggruppavano all’interno di un invaso naturale per il successivo smaltimento.

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, con sentenza del 16 marzo 2004, assolse la S? per non aver commesso il fatto, mentre dichiarò il C? colpevole del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, lett. a), avendo ritenuto che non vi fosse la prova che si trattasse di rifiuti pericolosi, e lo condannò alla pena di Euro 12.000,00 di multa. Osservò in particolare il giudicante: a) che il C? era stato sorpreso mentre stava bruciando, all’interno di un laghetto artificiale, un consistente quantitativo di materiale plastico utilizzato per il rivestimento di serre e vivai nonché scarti di lavorazione dell’olio; b) che dalle tracce rinvenute sul suolo del laghetto poteva dedursi che verosimilmente l’aerea in questione era utilizzata anche in precedenza per bruciare rifiuti dello stesso genere; c) che il C? era in possesso solo di autorizzazioni del sindaco e della U.s.l. per lo stoccaggio delle acque di vegetazione provenienti dall’oleificio e per la successiva utilizzazione agronomica ai sensi della L. n. 574 del 1996, peraltro riferibili ai soli anni 1995 e 1996, mentre nella specie le sostanze non erano destinate ad utilizzazione agronomica ma erano smaltite attraverso la combustione; d) che le tracce di precedenti combustioni provavano la non occasionalità della utilizzazione dell’invaso per l’eliminazione dei rifiuti, sicché occorreva la autorizzazione della provincia; e) che però non vi era prova che si trattasse di rifiuti pericolosi, mentre non erano applicabili nè il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8 perché non si trattava di rifiuti riutilizzati nelle normali pratiche agricole di conduzione dei fondi rustici, nè la L. n. 574 del 1996 perché non era provata la loro utilizzazione agronomica. Il C? propone ricorso per Cassazione deducendo: a) nullità della sentenza per nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Osserva che alla udienza del 25/11/2003 il Giudice, rilevato che non era mai stata effettuata la notificazione all’imputato, ne dispose la rinnovazione a cura della cancelleria. Trattandosi però di una omessa notificazione da parte del Pubblico Ministero, il Giudice avrebbe dovuto restituire a questi gli atti, perché fosse lui a citare le parti e ad inviare un nuovo fascicolo.

b) nullità della sentenza per illegittimità della dichiarazione di contumacia dell’imputato alla udienza del 16/03/2004, non risultando integro il contraddittorio sulla sussistenza dei relativi presupposti.

c) nullità della sentenza per nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Infatti il C? non venne citato la prima volta in quanto non fu reperito al domicilio dichiarato perché trasferito, sicché fu disposta la notificazione ex art. 161 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore. La notificazione avrebbe dovuto essere invece eseguita nel nuovo domicilio, essendo questo noto indipendentemente da qualsiasi comunicazione fatta dall’imputato, e non nel domicilio dichiarato. Inoltre, l’indicazione di un luogo idoneo per le notificazioni senza specificazioni del domiciliatario, deve intendersi come dichiarazione di domicilio e non come elezione dello stesso.

d) nullità della sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. perché la contestazione non indicava il fatto in forma chiara e precisa, in quanto si limitava ad indicare la semplice raccolta di rifiuti speciali e pericolosi (residui della lavorazione delle olive e fogli di plastica) senza la prescritta autorizzazione e su questa contestazione era stata predisposta la difesa diretta a provare invece che la attività era stata svolta nel rispetto delle normative vigenti. Il Giudice del merito ha invece modificato sostanzialmente l’oggetto della contestazione ed è pervenuto ad una condanna ritenendo che la rubrica contenesse elementi sussumibili nella ipotesi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, lett. a). e) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Invero il Giudice lo ha condannato non per il fatto contestato, ossia per avere effettuato attività di raccolta di rifiuti speciali senza autorizzazione, ma per un fatto diverso non contestato, e cioè per avere proceduto allo smaltimento delle sostanze in questione attraverso la loro combustione. Non si è trattato solo di una diversa qualificazione giuridica ma di un mutamento del fatto storico contestato. Una cosa è infatti la attività di raccolta di rifiuti speciali e pericolosi, altra cosa e l’attività di smaltimento pericoloso di sostanze non pericolose attraverso la combustione, essendo diversi sia la condotta sia l’evento sia lo elemento psicologico.

f) vizio di motivazione sulla mancata applicazione della L. 11 novembre 1996, n. 574, che disciplina la utilizzazione agronomica degli scarichi dei rifiuti e la cui applicazione è fatta salva proprio dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 1, comma 1. Inoltre, il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 8 esclude dal proprio ambito di applicazione "le terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli". Deve invero ritenersi che il riutilizzo delle acque di lavorazione delle olive su un terreno agricolo, pur essendo riconducibile alla operazione di recupero R 10 (spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura e dell’ecologia) riportata nell’allegato C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, riguarda una tipologia di rifiuto al quale non sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ma quelle speciali della L. 11 novembre 1996, n. 574. Essendo questa la normativa applicabile nella specie, il titolare dell’oleificio era in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. In ogni caso, la violazione ravvisabile non era quella ritenuta in sentenza ma semmai quella dell’art. 674 cod. pen., per i gas e fumi provocati dalla combustione dei fogli di plastica.

g) mancanza assoluta di motivazione sulla misura della pena. h) mancanza assoluta di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche che nella specie invece ben potevano essere concesse in considerazione della modesta entità del fatto, della esistenza delle autorizzazioni per la raccolta dei residui della olive, della buona fede, della potenziale inoffensività della condotta, del comportamento processuale dell’imputato e della sua incensuratezza.

Motivi della decisione

Il primo motivo è manifestamente infondato perché, proprio la decisione delle Sezioni Unite citata dal ricorrente (seguita dalla giurisprudenza successiva) ha statuito che nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio il Giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (Sez. Un., 29 maggio 2002, Manca, m. 221.999). Correttamente, quindi, nella specie il Giudice, constatato che la notificazione non aveva avuto esito per il trasferimento dell’imputato dal domicilio dichiarato, dispose che la nuova notificazione del decreto di citazione a giudizio avvenisse a cura della cancelleria.

Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità, non essendo stato nemmeno specificato per quale ragione alla udienza del 16 marzo 2004 la dichiarazione di contumacia – tra l’altro effettuata alla presenza del difensore di fiducia avv. A? Lenza – sarebbe avvenuta in assenza di contraddittorio sulla sussistenza dei relativi requisiti.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile sia per genericità (non essendo stati specificati i presunti vizi della rinotificazione del decreto di citazione, ed anzi non essendo stati nemmeno indicati nè il nuovo domicilio dell’imputato, nè perché esso avrebbe dovuto essere noto all’ufficio, nè la rilevanza del fatto che il precedente domicilio era dichiarato e non eletto) ed è comunque manifestamente infondato, in quanto la rinotificazione effettuata ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. nello studio del difensore di fiducia è stata perfettamente regolare. L’imputato, infatti, il 10 luglio 2001 aveva, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, "dichiarato" (e non eletto) a verbale il proprio domicilio in Paternò, via Sabotino n. 55. La notificazione del decreto di citazione a giudizio in questo domicilio dichiarato effettuata il 1 luglio 2003 non ebbe esito positivo perché (come risulta dalla relata) il destinatario era "sloggiato altrove da circa un anno". Il C? non comunicò alla autorità giudiziaria il nuovo domicilio. Pertanto, non essendo stato l’imputato rinvenuto, perché trasferito, nel domicilio dichiarato e non avendo comunicato, come invece era suo preciso onere, il mutamento del domicilio dichiarato, la nuova notificazione è stata correttamente eseguita mediante consegna al difensore, così come previsto dal citato art. 161 c.p.p..

Il quarto motivo è anch’esso manifestamente infondato perché il fatto che il Giudice abbia ritenuto non sussistente la prova che i rifiuti in questione fossero pericolosi e li abbia di conseguenza considerati non pericolosi, ravvisando la meno grave fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, lett. a) anziché quella contestata di cui alla lett. b), della medesima disposizione, si è risolto in una mera riqualificazione giuridica del fatto, oltretutto vantaggiosa per l’imputato.

Ritiene invece il Collegio che sia fondato il quinto motivo, perché effettivamente nella specie è ravvisabile una violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, con conseguente violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e del diritto di difesa. Con il capo di imputazione, infatti, era stato contestato al C? soltanto il comportamento consistente in una attività di raccolta, all’interno di un invaso naturale, di rifiuti speciali costituiti da residui della lavorazione delle olive e da fogli di plastica (nella imputazione si dice infatti che la raccolta era effettuata per essere poi i rifiuti successivamente smaltiti, ma si non contesta in alcun modo al C? anche una attività di smaltimento).

Con la sentenza impugnata, invece, l’imputato è stato condannato non per una attività di raccolta dei rifiuti ma per una attività di incenerimento degli stessi, ossia per una attività di smaltimento mediante combustione. Non si tratta, in questo caso, di una mera riqualificazione giuridica del fatto, ma di un fatto diverso, sia per condotta sia per evento. Tale diversità, del resto, è anche legislativamente statuita, dal momento che al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 1 tiene ben distinte le due attività, precisando, alla lett. e), che per "raccolta" si intende l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto, mentre la attività di "smaltimento" è separatamente contemplata dalla lett. g), e può concretizzarsi in una serie di operazioni, tra cui appunto la attività di "incenerimento a terra", contemplata dal n. 10 dell’allegato B, ossia il comportamento per il quale l’imputato è stato nella specie ritenuto colpevole e condannato.

Un fatto, quindi, è la raccolta dei rifiuti, ed altro fatto è il loro smaltimento mediante incenerimento a terra. Il pubblico ministero avrebbe perciò dovuto in corso di dibattimento, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., modificare l’imputazione e contestare il fatto risultato diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio ed in mancanza di questa modifica della imputazione, il Giudice, un volta riconosciuto sussistente il fatto diverso, avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 521 c.p.p., comma 2. Nè nel caso in esame può ritenersi che non vi sia stata violazione del principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in applicazione del criterio sostanzialistico, improntato alla verifica concreta della sussistenza dei pregiudizi dei diritti della difesa con il quale va valutato il principio di correlazione (cfr. Sez. 4^, 6 aprile 2004, Facchini, m. 228.588; Sez. 2^, 15 marzo 2000, Imbimbo, m. 215.903).

Proprio in applicazione di tale criterio, infatti, deve ritenersi che nella specie la diversità del fatto ritenuto abbia comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, come emerge dalla circostanza che tutta l’impostazione difensiva svolta in dibattimento appariva mirata a dimostrare che la contestata attività di raccolta dei residui della lavorazione delle ulive era stata svolta nel rispetto delle normative speciali in materia di autorizzazioni amministrative relative allo stoccaccio delle acque di vegetazione delle olive ed alla loro riutilizzazione agronomica. ÿ quindi evidente che la condanna intervenuta invece non per un comportamento di raccolta dei rifiuti ma per un comportamento di smaltimento degli stessi mediante incenerimento a terra abbia sicuramente inciso sull’esercizio del diritto di difesa. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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