Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 2777 del 2006 deposito del 24 gennaio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frigna, con sentenza emessa l’11/03/05, dichiarava L? O? colpevole della contravvenzione di cui all’art. 51, comma l° lett. a), DLvo 22/97 e lo condannava alla pena di ? 3000,00 di ammenda.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p?

In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione contestata. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 21/12/05, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frigna, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

In particolare, risulta accertato che L? O? – nelle condizioni di tempo e di luogo come contestate in atti – provvedeva all’attività di demolizione di autoveicoli dismessi; senza essere provvisto della prescritta autorizzazione di cui all’art. 28 D.L.vo 22/97. Trattasi di illecita attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, effettuata in violazione della normativa vigente all’epoca dei fatti (artt. 28 e 51, lett. a), DLvo 22/97).

Per di contro, le censure dedotte nel ricorso sono generiche, non pertinenti alla materia in esame e, comunque, palesemente errate in diritto.

In particolare, va disatteso l’assunto difensivo principale secondo cui nella fattispecie in esame ricorreva l’ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti.

L’attività di autodemolizione costituiva, invero, una peculiare attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, per la quale era necessaria apposita autorizzazione amministrativa, ex artt. 28 – 46 D.L.vo 22/97, secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti. L’esercizio di attività di autodemolizione senza la prescritta autorizzazione, concretizzava la fattispecie criminosa di cui all’art. 51, 1° comma, D.Lvo 22/97.

Al riguardo va precisato che, in epoca successiva ai fatti in esame, è intervenuta la normativa di cui al D.L.vo n. 209/03 che costituisce la nuova disciplina generale della gestione dei veicoli fuori uso.

Detta normativa prevede, all’art. 13, la fattispecie criminosa relativa all’attività illecita di gestione dei veicoli fuori uso, già punita ai sensi dell’art. 51 D. L.vo 22/97. Trattasi, però, in riferimento alla specifica vicenda in esame, non di abolitio criminis, ma di successione di leggi nel tempo, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2, comma 3°, c.p.. Nella fattispecie de qua va applicata la norma di cui all’art. 51, 1 ° comma lett. a) D.L.vo 22/97, vigente all’epoca dei fatti (04/07/01), in quanto più favorevole all’imputato poiché prevede un trattamento sanzionatorio meno afflittivo rispetto a quello stabilito con l’art. 13, comma 1°, D. L.vo 209/2003.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da L? O?, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di ? 500,00.

P.Q.M.

La Corte, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d E 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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