Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 2199 del 2006 deposito del 19 gennaio 2006 OMICIDIO E INFANTICIDIO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23/12/1993 il Pretore di Taranto affermava la responsabilità penale di C. I. e di B. V. in ordine ai reati di cui:

alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere realizzato, nella qualità di proprietari committenti, senza la necessaria concessione edilizia, un manufatto avente superficie di complessivi mq. 128 – acc. in Taranto, il 17/10/1991);

alla L. n. 1086 del 1971, artt. 4 e 14;

alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b, (per avere proseguito l’attività edilizia in violazione dell’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori emessa in data 16/12/1991 – acc. in Taranto, il 28/01/1992); e, riconosciute ad entrambi circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., condannava ciascuno alla pena di giorni 20 di arresto e L. 8 milioni di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo alla sola C. i doppi benefici di legge.

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 19/12/1996, dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse della C. (in quanto sottoscritto da difensore sfornito di mandato specifico) e concedeva anche al B. il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:

l’insussistenza dei reati edilizi, stante la natura pertinenziale del manufatto, edificato nel cortile interno di un caseificio ed avente "funzione tecnologica";

l’erronea applicazione della L. n. 1086 del 1971, per l’inesatta attribuzione al manufatto, avente caratteristiche di prefabbricato, di una consistenza muraria e cementizia armata;

l’impossibilità di ottemperare all’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, perché emessa allorquando l’installazione del manufatto prefabbricato era già completata.

Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata dal B., L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte – all’udienza del 6/11/1997 – ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.

Il Comune di Taranto ha comunicato che, in data 30/08/2001, è stata rilasciata al B. concessione per condono edilizio avente ad oggetto "integrazione di fabbricato esistente per uso artigianale – ubicato in Taranto, alla via Salento, n. 124 – realizzata mediante strutture murane al piano terra".

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato, ed invero:

1. Nessuna doglianza è riferita in esso alla declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse della C..

2. Correttamente i giudici del merito, con ineccepibile apprezzamento di fatto e corretta individuazione dei criteri di identificazione, hanno escluso che l’opera abusiva in oggetto costituisca "pertinenza", sottratta in quanto tale al regime concessorio. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso (carattere di strumentante funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l’ampliamento di un edificio in elusione della normativa edilizio – urbanistica.

Nella vicenda in oggetto, invece, vi è stato appunto "ampliamento" di una struttura produttiva, attraverso l’oggettivo incremento, in termini di superficie e volumi, di una unità immobiliare preesistente.

3. L’opera (alla stregua delle deposizioni testimoniali acquisite al dibattimento e della documentazione fotografica) risulta realizzata con elementi verticali ed orizzontali in cemento armato e muratura, oltre che con elementi prefabbricati.

I lavori non risultano ultimati all’epoca del primo accesso dei verbalizzanti.

4. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto:

della concessione rilasciata, per condono edilizio, in data 30/08/2001 (la cui rilevanza potrà essere, comunque, valutata in relazione all’esecuzione del disposto ordine di demolizione);

della prescrizione del reato che venga a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell’atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21/12/2000, n. 32, ric. De Luca).

5. Tenuto conto della sentenza 13/06/2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 500,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c p.p.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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