DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 61 Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita’ di migliorarne la protezione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 102 del 4-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009 ed in particolare
l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell’8 dicembre
2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle
infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessita’
di migliorarne la protezione;
Viste le Non Binding Guidelines n. JRC 48985 per l’applicazione
della direttiva 2008/114/CE, emanate dalla Commissione europea, Joint
Research Centre;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2010, recante organizzazione nazionale per la gestione delle
crisi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 3 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del
13 febbraio 2009, recante indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle
finanze e della salute;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l’individuazione
e la designazione di Infrastrutture critiche europee (ICE), nei
settori dell’energia e dei trasporti, nonche’ le modalita’ di
valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative
prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana,
accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali.
2. I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati
nell’allegato A al presente decreto.
3. Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in
territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di
altri Stati membri dell’Unione europea, l’Italia ha interesse a far
designare ICE.
4. Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri
degli affari esteri, dell’interno, della difesa, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, ne’
quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni
vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e
gestite nelle sedi, anche interministeriali a cio’ preposte, e dai
singoli Ministeri, enti ed organizzazioni locali cui e’ attribuita
tale competenza.
5. Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di
infrastrutture, gia’ stabiliti da disposizioni in vigore, nonche’ gli
impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali
ratificati.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura: un elemento, un sistema o parte di questo, che
contribuisce al mantenimento delle funzioni della societa’, della
salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della
popolazione;
b) infrastruttura critica (IC): infrastruttura, ubicata in uno
Stato membro dell’Unione europea, che e’ essenziale per il
mantenimento delle funzioni vitali della societa’, della salute,
della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione
ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto
significativo in quello Stato, a causa dell’impossibilita’ di
mantenere tali funzioni;
c) settore: campo di attivita’ omogenee, per materia, nel quale
operano le infrastrutture, che puo’ essere ulteriormente diviso in
sotto-settori;
d) intersettoriale: che riguarda due o piu’ settori o
sotto-settori;
e) infrastruttura critica europea (ICE): infrastruttura critica
ubicata negli Stati membri dell’UE il cui danneggiamento o la cui
distruzione avrebbe un significativo impatto su almeno due Stati
membri. La rilevanza di tale impatto e’ valutata in termini
intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze
intersettoriali in relazione ad altri tipi di infrastrutture;
f) effetti negativi esterni: effetti negativi dovuti alla perdita
di funzionalita’ di un’infrastruttura e di erogazione del relativo
bene o servizio;
g) effetti negativi intrinseci: effetti negativi che, l’eventuale
danneggiamento o distruzione di un’infrastruttura, produce nei
confronti dell’infrastruttura stessa e dell’ambiente circostante;
h) criterio di valutazione settoriale: percentuale dei fruitori
del bene o servizio che l’infrastruttura eroga, rispetto alla
popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una
parte di territorio dell’Unione europea;
i) criteri di valutazione intersettoriale: elementi per la
valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi
intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della societa’,
della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale
della popolazione;
l) proprietario dell’infrastruttura: soggetto pubblico o privato
che ha la proprieta’ di un’infrastruttura;
m) operatore dell’infrastruttura: soggetto pubblico o privato
responsabile del funzionamento di una infrastruttura;
n) informazioni sensibili relative alle IC: dati e notizie,
relative alle IC, che, se divulgati, potrebbero essere usati per
pianificare ed eseguire azioni volte al danneggiamento od alla
distruzione di tali infrastrutture;
o) analisi dei rischi: valutazione della vulnerabilita’ di una
ICE rispetto alle diverse possibili minacce e prevedibili conseguenze
del danneggiamento o distruzione della stessa, in termini di effetti
negativi esterni e intrinseci;
p) protezione: attivita’ per assicurare funzionalita’,
continuita’ ed integrita’ di una ICE o ridurne, comunque, le
possibilita’ di danneggiamento o distruzione.

Art. 3

Tutela delle informazioni sensibili

1. Alle informazioni sensibili relative alle IC, nonche’ ai dati ed
alle notizie relativi al processo d’individuazione, di designazione e
di protezione delle ICE, e’ attribuita adeguata classifica di
segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e relative disposizioni attuative.
2. Ove venga attribuita classifica di segretezza superiore a
riservato, l’accesso ed il trattamento delle informazioni, dei dati e
delle notizie di cui al comma 1 e’ consentito solo al personale in
possesso di adeguato nulla osta di segretezza (NOS) nazionale ed UE,
ai sensi dell’articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, relative
disposizioni attuative.
3. Sono fatte salve le necessita’ di diffusione, anche preventiva,
di notizie e di informazioni verso gli utenti ed i soggetti diversi
dal proprietario e dall’operatore dell’infrastruttura, che a
qualsiasi titolo prestano attivita’ nell’IC, ai fini della
salvaguardia degli stessi.
4. Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione
europea, alle informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e
notizie che consentono comunque l’identificazione di
un’infrastruttura, sono attribuite le classifiche di segretezza UE,
secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.

Art. 4

Nucleo interministeriale e Struttura responsabile

1. Il Nucleo interministeriale situazione e pianificazione (NISP),
nella composizione di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010, svolge
le funzioni specificate nel presente decreto per l’individuazione e
la designazione delle ICE, fermi restando i compiti ad esso
attribuiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri in altre
materie.
2. Per tali funzioni il NISP e’ integrato dai rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, per
il settore trasporti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto,
nell’ambito delle strutture gia’ esistenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, individua quella, di seguito denominata
"struttura responsabile", cui sono affidate, per il supporto al NISP,
le attivita’ tecniche e scientifiche riguardanti l’individuazione
delle ICE e per ogni altra attivita’ connessa, nonche’ per i rapporti
con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri
Stati membri dell’Unione europea.
4. Ai componenti del nucleo interministeriale di cui ai commi 1 e 2
non sono corrisposti compensi, ne’ rimborsi spese.
5. Per gli aspetti connessi con la difesa civile il NISP acquisisce
il preventivo parere del Ministero dell’interno che si avvale, a tal
fine, anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa
civile, costituita con proprio decreto.
6. Per gli aspetti connessi con le attivita’ ed i compiti di
protezione civile il NISP acquisisce il preventivo parere del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
7. I Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della difesa,
dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti,
nonche’ il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ove lo ritengano opportuno, designano,
nell’ambito del personale in servizio presso le medesime
Amministrazioni, un proprio funzionario per seguire le attivita’
della "struttura responsabile" in ordine agli aspetti di propria
competenza.

Art. 5

Individuazione settoriale

1. La struttura responsabile di cui all’articolo 4, in
collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, per il
settore energia, e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed enti vigilati, per il settore trasporti, tenendo anche
conto delle linee guida elaborate dalla Commissione europea,
determina il limite del criterio di valutazione settoriale oltre il
quale l’infrastruttura puo’ essere potenzialmente critica.
2. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, individuano e comunicano alla
struttura responsabile, con apposito decreto dirigenziale:
a) le infrastrutture situate in territorio nazionale da valutare
in base al limite di cui al comma 1 del presente articolo;
b) le infrastrutture situate in altri Stati membri dell’UE che,
nell’ambito dello stesso settore, potrebbero essere di interesse
significativo.

Art. 6

Individuazione di potenziali ICE

1. Ogni infrastruttura situata in territorio nazionale ed
individuata ai sensi dell’articolo 5, ai fini della sua designazione
come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle
funzioni vitali della societa’, della salute, della sicurezza e del
benessere economico e sociale della popolazione e, a tale fine, e’
esaminata la gravita’ dei possibili effetti negativi esterni ed
intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a
criteri di valutazione intersettoriali.
2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di
feriti;
b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite
finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti
ambientali;
c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di
fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione
della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi
essenziali.
3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate
diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilita’ di alternative,
delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il
ripristino della funzionalita’.
4. Il NISP, in base alla definizione di ICE di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), anche su proposta della struttura responsabile
di cui all’articolo 4 e tenendo conto delle linee guida elaborate
dalla Commissione europea, determina, in linea di massima, i limiti
dei criteri di valutazione intersettoriale, oltre i quali
l’infrastruttura e’ definita potenzialmente critica.
5. La struttura responsabile, applicando i limiti dei criteri di
valutazione intersettoriale alle infrastrutture determinate ai sensi
dell’articolo 5, individua le potenziali ICE.

Art. 7

Individuazione delle ICE

1. La struttura responsabile, tenendo informato il NISP:
a) comunica ai rappresentanti designati dagli altri Stati membri,
che possono esserne interessati in modo significativo,
l’individuazione di potenziali ICE, ubicate nel territorio nazionale
e le ragioni che potrebbero portare alla loro designazione come ICE;
b) riceve dai rappresentanti designati dagli altri Stati Membri
la comunicazione dell’individuazione di potenziali ICE nel loro
territorio, cui l’Italia potrebbe essere interessata in modo
significativo e le ragioni che potrebbero portare alla loro
designazione come ICE;
c) avvia, con i rappresentanti di tali altri Stati membri,
insieme al Ministero degli affari esteri, dell’interno e della
difesa, nonche’ al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, discussioni bilaterali o
multilaterali, per verificare l’effettiva criticita’ delle
infrastrutture di cui alle lettere a) e b);
d) riceve dalla Commissione europea eventuali comunicazioni
relative alla richiesta, da parte di altri Stati membri, di avviare
discussioni bilaterali o multilaterali su infrastrutture ubicate in
territorio nazionale.
2. La struttura responsabile, ove uno Stato membro dell’UE non
abbia comunicato l’individuazione di una delle infrastrutture
segnalate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o di altra che, su
richiesta di una delle Amministrazioni indicate all’articolo 4, comma
1, possa essere di interesse significativo, informa la Commissione
europea del desiderio di avviare discussioni bilaterali o
multilaterali riguardo a tali infrastrutture ubicate nel territorio
dell’altro Stato membro.
3. Le discussioni bilaterali o multilaterali hanno lo scopo di
fissare limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale e di
verificare se i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in
caso di danneggiamento o distruzione dell’infrastruttura, superano
tali limiti per gli Stati membri interessati; ove cio’ si verifichi
l’infrastruttura e’ individuata come ICE.
4. La Commissione europea puo’ partecipare alle discussioni
bilaterali o multilaterali, ma non ha accesso alle informazioni
particolareggiate che permetterebbero di individuare
inequivocabilmente una particolare infrastruttura.
5. La struttura responsabile informa annualmente la Commissione
europea del numero di infrastrutture per settore per le quali si sono
tenute discussioni riguardanti i limiti comuni dei criteri di
valutazione intersettoriali.

Art. 8

Designazione delle ICE

1. L’infrastruttura individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
e’ designata ICE ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel
cui territorio e’ ubicata.
2. Su proposta della struttura responsabile, il NISP, previa
valutazione, esprime il consenso per le infrastrutture ubicate nel
territorio nazionale.
3. Ove vi sia consenso da parte dello Stato membro nel cui
territorio e’ ubicata la infrastruttura designata ICE, la struttura
responsabile, in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri,
dell’interno e della difesa, nonche’ con il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentiti il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, predispone, ai fini della sottoscrizione con i
rappresentanti degli altri Stati membri interessati, un’intesa per
designare ICE l’infrastruttura individuata ai sensi dell’articolo 7,
comma 3.
4. L’infrastruttura, ubicata in territorio nazionale, su proposta
del NISP, e’ designata ICE dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
con apposito decreto che e’ trasmesso alla struttura responsabile per
gli adempimenti successivi.
5. Al provvedimento di designazione di un’infrastruttura come ICE
e’ attribuita adeguata classifica di segretezza ai sensi
dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del relativo
regolamento di attuazione.
6. La designazione di un’infrastruttura come ICE non determina
deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti
pubblici, salvo le misure relative alla protezione delle
informazioni.

Art. 9

Termine del processo e periodico riesame

1. Il processo di individuazione e designazione delle ICE e’
completato alla data di entrata in vigore del presente decreto e
riesaminato almeno ogni cinque anni.

Art. 10

Comunicazioni concernenti le ICE

1. La struttura responsabile informa della designazione
esclusivamente gli Stati membri con cui e’ stata sottoscritta
l’intesa di cui all’articolo 8, comma 3, e comunica annualmente alla
Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio
nazionale, per ciascun settore, nonche’ il numero degli Stati membri
che dipendono da ciascuna di esse.
2. La struttura responsabile informa della designazione delle ICE,
anche i Ministeri dell’interno e della difesa, i Dipartimenti
informazioni per la sicurezza e della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo
economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, per il settore trasporti, le Commissioni
parlamentari competenti, il proprietario e l’operatore
dell’infrastruttura, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere m) ed
n), per ogni conseguente adempimento, compresa l’attivazione dei
rispettivi organismi ed uffici competenti, ove esistenti.

Art. 11

Responsabili della protezione

1. Il Ministero dell’interno, il Ministero della difesa, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il settore
energia, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il
settore trasporti, pongono in essere, nell’ambito delle rispettive
competenze, tutte le azioni e le misure indispensabili a garantire la
protezione delle ICE ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei
propri organi centrali o delle articolazioni locali, ove esistenti, e
tenendo informato il NISP.
2. A livello locale la responsabilita’ della protezione delle
singole installazioni costituenti le ICE e’ attribuita al Prefetto
territorialmente competente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, per il settore energia,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore
trasporti, il Ministero dell’interno e della difesa, nonche’ il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell’ambito del personale
in servizio presso le medesime amministrazioni, un proprio
funzionario che funge da punto di contatto con la struttura
responsabile.
4. Ai funzionari di cui al comma 3 non sono corrisposti compensi
ne’ rimborsi spese.

Art. 12

Adempimenti per la protezione

1. L’operatore dell’infrastruttura, nel termine di 30 giorni dalla
designazione dell’ICE, comunica il nominativo del funzionario di
collegamento in materia di sicurezza, al Prefetto responsabile, al
proprietario ed alla struttura responsabile, che ne informa anche i
funzionari di cui all’articolo 11, comma 3.
2. L’operatore attiva la procedura per il rilascio del nulla osta
di segretezza (NOS) nazionale ed UE al funzionario di collegamento in
materia di sicurezza, ai sensi dell’articolo 9 della legge del 3
agosto 2007, n. 124, e relative disposizioni attuative, informandone
l’interessato.
3. Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela delle
informazioni classificate, presso ogni ICE opera un’organizzazione di
sicurezza ed e’ individuato, quale funzionario alla sicurezza, il
funzionario di cui al comma 1.
4. I funzionari di cui all’articolo 11, comma 3, e la struttura
responsabile, collaborano con l’operatore ed il proprietario dell’
ICE, anche tramite il funzionario di collegamento in materia di
sicurezza, nell’effettuare l’analisi dei rischi e nel redigere o
aggiornare il conseguente Piano di sicurezza dell’operatore (PSO),
che deve rispettare i parametri minimi concordati in sede comunitaria
e riportati nell’allegato B.
5. Ove l’ICE designata, disponga gia’ di un PSO ai sensi delle
disposizioni normative vigenti, i funzionari di cui al comma 4 e la
struttura responsabile si limitano ad accertare che tali disposizioni
rispettino i parametri minimi riportati nell’allegato B, informandone
il Prefetto responsabile.
6. Tutti i dati e le notizie riguardanti l’ICE ai fini della
redazione del PSO, nonche’ il documento di analisi dei rischi, sono
considerati e trattati come informazioni sensibili relative alle IC.
7. Il PSO deve essere completato nel termine di un anno dalla
designazione dell’infrastruttura come ICE, e revisionato almeno ogni
cinque anni.
8. Ove per circostanze eccezionali non sia possibile completare il
PSO entro il termine di un anno, la struttura responsabile ne informa
la Commissione europea.

Art. 13

Punto di contatto nazionale

1. Il NISP e’ punto di contatto nazionale per la Protezione delle
ICE (PICE) con gli altri Stati membri e con la Commissione europea.
2. In tale funzione il NISP acquisisce dalla Commissione europea le
migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione,
ponendoli a disposizione dei soggetti pubblici di cui all’articolo
11, degli operatori e dei Prefetti interessati, informandoli, anche,
delle iniziative europee per la formazione e degli sviluppi tecnici
in materia.

Art. 14

Direttive ed altri adempimenti

1. Il NISP puo’ coordinare l’elaborazione di direttive
interministeriali, contenenti parametri integrativi di protezione,
ferme restando le competenze del Ministro dell’interno, quale
Autorita’ nazionale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e quelle del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il NISP, in base alle informazioni comunicate dalle
Amministrazioni competenti:
a) entro un anno dalla designazione di un ICE, elabora una
valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel
cui ambito opera l’ICE designata e la struttura responsabile ne
informa la Commissione europea;
b) ogni due anni elabora i dati generali sui diversi tipi di
rischi, minacce e vulnerabilita’ dei settori in cui vi e’ un ICE
designata e la struttura responsabile comunica, tali dati generali,
alla Commissione europea.

Art. 15

Contributo degli organismi di informazione
per la sicurezza

1. Le modalita’ del concorso informativo degli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono
stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri
da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della stessa legge.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare
Dato a Roma, addi’ 11 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Frattini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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