Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile 6 aprile 2011 n. 7852. In tema di contratto preliminare

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda trae origine dall’inadempimento di una scrittura privata datata 11.7.69, con cui Ci.Gu. promise in vendita a Ta.Ma. un fondo di circa mq 2.500 in Casagiove (CE) per il prezzo di lire/mq 3.500, versato per sole lire 3.000.000. A seguito di questa, sul lamentato inadempimento del promittente venditore Ci., il Ta. lo convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per sentir pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c., o, in subordine, per il caso di intervenuta vendita a terzi, per la di lui condanna alla restituzione del prezzo percepito ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede; il Ci., dal canto suo, addossata a controparte la responsabilità della mancata stipula del definitivo, dispiegò domanda riconvenzionale per la condanna di controparte al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede; ed il Tribunale pronunciò una prima sentenza, non definitiva (n. 2478/88), con cui, rigettando la riconvenzionale, accertò l’inadempimento del Ci.; il medesimo Tribunale, all’esito di complesse istruttorie tecniche, definì poi la causa, ritenendo passata in giudicato la sentenza non definitiva, con successiva sentenza n. 3762/99, con la quale trasferì al promissario acquirente la porzione residua del fondo e condannò il promittente venditore, tra l’altro, al risarcimento del danno (liquidato in lire 272.140.000, oltre alla restituzione di lire 770.500 quale differenza tra acconto versato e costo di trasferimento della porzione residua disponibile, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi) quanto al mancato trasferimento di una porzione di quello nelle more venduta a terzi.
2. Avverso le due sentenze propose appello il Ci., invocando riconoscersi l’inadempimento del solo Ta. per il mancato perfezionamento del contratto, con annullamento delle consulenze tecniche in atto ed ogni altra conseguenza di legge. Resistette al gravame il Ta. ed infine la Corte di Appello, acquisiti gli atti dell’annoso giudizio di primo grado, con sentenza n. 2881/05, pubbl. il 14.10.05, rigettò il gravame, rilevando che erroneamente era stata ritenuta passata in giudicato la sentenza non definitiva, ma che comunque il gravame contro di essa era infondato; ed in particolare:
2.1. quanto all’essenzialità del termine pattuito con la scrittura privata, essa la escluse, negando pure la sua fissazione con la diffida ad adempiere in concreto formulata dal Ci. ed identificando nel momento della stipula del definitivo quello dell’insorgenza del pagamento del saldo del prezzo;
2.2. quanto alla lamentata extrapetizione, essa la escluse, sulla base della disamina della domanda formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni del di 11.3.86, con cui era stata abbandonata l’originaria riserva di liquidazione in separata sede;
2.3. quanto alla liquidazione del danno derivante dalla mancata disponibilità della residua porzione di fondo, essa verificò la correttezza dell’espletamento degli incarichi di consulenza tecnica, anche in relazione alla concreta loro delimitazione come operata dal primo giudice, poi condividendo nel merito le conclusioni cui gli ausiliari erano pervenuti.
3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ci. e resiste il Ta. con controricorso, che notifica entro il termine rifissatogli con ordinanza n. 1119/08 di questa Corte; e, per l’udienza pubblica del 23.2.11, nessuna delle parti compare alla discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4 . A sostegno del suo ricorso il Ci. sviluppa motivi, senza qualificarli separatamente, ma facendoli tutti precedere (v. pag. 4 del ricorso) dal richiamo ad un vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1454, 1455, 1457 e 1223 c.c., ad un vizio di violazione e falsa applicazione delle norme regolanti il danno in rapporto alla mancata esecuzione del contratto ("art. 1223"), nonchè ad un’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla qualificazione del termine ed alla determinazione del danno. Dopo tale formulazione, egli sviluppa:
4.1. un primo motivo, ritenendo che la diffida ad adempiere contenesse una chiara manifestazione della volontà di considerare essenziale il termine fissato, come si poteva evincere dalla condotta complessiva delle parti nel caso concreto e soprattutto dal lungo intervallo temporale intercorso tra termine e diffida;
4.2. un secondo motivo, escludendo, sempre dalla disamina delle peculiarità del caso concreto, che potesse persistere un interesse delle parti alla stipula del definitivo, atteso anche il lungo tempo trascorso;
4.3. un terzo, sostenendo che il fatto stesso dell’inadempimento costituiva la prova del mancato interesse alla conclusione dell’affare;
4.4. un quarto, lamentando che il danno andava parametrato al valore del bene al momento (identificato nel 30.6.70) in cui l’inadempimento era divenuto definitivo, pari cioè a quello pattuito incrementato del 2% soltanto.
E sviluppa quesiti di diritto, benchè alla fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, non si applichi l’art. 366 bis c.p.c..
5. Con il controricorso, dal canto suo, il Ta. replica partitamente ai motivi di ricorso, con sostanziale adesione alle argomentazioni dei giudici di secondo grado.
6. Il ricorso è infondato:
6.1. la complessa censura dispiegata coi primi tre motivi, che si sviluppa confondendo i piani della violazione di legge e dal vizio di motivazione, tende con tutta evidenza ad una riconsiderazione della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito del contenuto degli i atti negoziali intercorsi tra le parti, la quale è però preclusa in sede di legittimità; da un lato, la Corte partenopea puntualmente ripercorre il contenuto degli atti e qualifica, sulla base del loro tenore letterale, esclusa l’espressione di una volontà tendente a fissare un termine essenziale, in piena applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; dall’altro, la stessa Corte argomenta in modo rigoroso sull’irrilevanza, in contrario, di altre condotte delle parti, anche in questo caso con valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità; infine, è una petizione di principio asserire che il solo fatto del decorso del tempo, sia pure prolungato, comporti il venir meno di un interesse ad adempiere, con vanificazione del principio generale dell’ordinamento della necessità della sussistenza di particolari elementi – prima dello spirare del termine prescrizionale – per consentire di qualificare un’inerzia – atto di per sè assolutamente neutro e non significativo nè univoco, per principio generalissimo dell’ordinamento – come rilevante ad esprimere determinate volontà negoziali;
6.2. ancora, i principi di diritto applicati dalla Corte di Appello sono ineccepibili e la sussunzione della fattispecie concreta entro il paradigma da quelli disegnato è sorretto da motivazione ampia e convincente, di cui nessun vizio logico, se non l’apodittica – e scorretta – detta adduzione della rilevanza ex se del decorso del tempo, viene messo in luce in modo adeguato o rilevante nella presente sede;
6.3. infine, la doglianza sulla liquidazione non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo riportato nè il passaggio specifico della motivazione impugnata, ma soprattutto quello degli atti del giudizio di merito in cui la complessa censura – poi disattesa – sarebbe stata dispiegata, visto che la stessa Corte di Appello si basa sugli accertamenti operati nel grado precedente e che tutte le doglianze si appuntano a carenze nei medesimi, con conseguente onere di esporle fin dall’atto di appello: dovendo pertanto qualificarsi inammissibile il motivo di doglianza.
7. Il ricorso va pertanto rigettato e la soccombenza del ricorrente ne comporta la condanna alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Ci.Gu. al pagamento, in favore di Ta.Ma., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2011.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 6 APRILE 2011

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