Cass. civ., sez. Unite 21-12-2005, n. 28261 PREVIDENZA – ASSICURAZIONE PER L’INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI – PENSIONE DI ANZIANITA’ – Disciplina applicabile – Riferimento alla gestione erogante la prestazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V? M?, premesso di essere lavoratore dipendente e di aver maturato 35 anni di contribuzione, conveniva in giudizio l’Inps, chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione di anzianità (in relazione a contributi versati in parte come artigiano e in parte come lavoratore dipendente) con decorrenza dall’1 gennaio 1997, ai sensi dell’art. 1, comma 26, l. 335/1995. L’ente previdenziale contestava la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione della prestazione richiesta, ritenendo applicabile nella specie l’art. 1, comma 28, della medesima legge citata.

Il giudice adito accoglieva la domanda; ricostituitosi il contraddittorio in appello, il Tribunale di Udine con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, rilevando la maturazione dei requisiti indicati nell’art. 1, comma 26, della l. 335/1995 in relazione alla qualità di lavoratore dipendente rivestita dall’assicurato al momento della presentazione della domanda.

ÿ stato così disatteso l’assunto dell’Inps, secondo cui ai fini dell’attribuzione della prestazione doveva farsi riferimento alla gestione previdenziale che eroga il trattamento; nella specie l’assicurato non aveva maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, e il principio del cumulo della contribuzione da lavoro autonomo con quella da lavoro dipendente operava solo per le pensioni da liquidare a carico della gestione autonomi.

Avverso questa decisione l’Inps propone ricorso per cassazione con unico motivo. V? M? resiste con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni unite, in relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine alla individuazione del regime giuridico del trattamento di pensione di anzianità, nel caso in cui l’assicurato possa far valere periodi di contribuzione presso le diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 25,26, 289 29 e 30, della l. 335 e degli artt. 20 e 21 della l. 613/1966. Si ripropone l’assunto in base al quale per i lavoratori dipendenti che perfezionano i requisiti contributivi con il cumulo di pregressa contribuzione da lavoro autonomo la pensione di anzianità può essere liquidata solo secondo le disposizioni vigenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi; si sostiene che nella disciplina introdotta dalla l. 335/1995 in materia di requisiti e di accesso e decorrenza delle pensioni di anzianità il riferimento ai lavoratori dipendenti si intende operato con riguardo alla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

Il motivo è fondato. La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda la decorrenza della pensione di anzianità per i soggetti che devono sommare i contributi di due diverse gestioni, in relazione alla disciplina prevista dall’art. 1 della l. 335/1995, in cui sono contenute previsioni differenziate per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare, si tratta di stabilire se il regime giuridico da applicare sia determinato dalla iscrizione all’una o all’altra gestione nel momento del perfezionamento del requisito contributivo, o invece corrisponda a quello proprio della gestione nella quale deve compiersi la liquidazione del trattamento, nel senso che mentre il cumulo dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini della liquidazione nella gestione dei lavoratori dipendenti il requisito contributivo deve sussistere con riferimento all’iscrizione in detta gestione e in relazione ai contributi ivi versati.

Rilevano qui le norme introdotte dall’art. 1 della l. 335/1995, che al comma 25 prevede il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità dei «lavoratori dipendenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive» «al raggiungimento di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica» (lettera a); la lettera b) prevede la distinta ipotesi di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Il successivo comma 26 stabilisce che «per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell’allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall’età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2».

Per i «lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria» il comma 28 dello stesso articolo prevede che il diritto alla pensione di anzianità si consegue (oltre che nell’ipotesi di cui al comma 25, lettera b) «al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età».

I successivi commi 29 e 30 prevedono un’articolata disciplina derogatoria per il periodo di prima applicazione (con regole diverse, quanto alla decorrenza della pensione per i soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione, per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi: v. comma 30).

In relazione a tale disciplina, Cassazione 5008/2001 ha affermato che quando i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l’individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all’iscrizione all’una o all’altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione (nella specie, quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa contribuzione necessaria al raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta).

Nella stessa linea si collocano altri precedenti (Cassazione 3147/2002, 11193/2002, 17419/2002, 1104/2003, 7029/2003, 7849/2003). Questo orientamento attribuisce rilevanza, ai fini del perfezionamento del presupposto per l’attribuzione del trattamento di anzianità, al possesso della qualifica di lavoratore dipendente al momento della maturazione dei 35 anni di contribuzione, pure sulla base del cumulo dei contributi versati in gestioni dei lavoratori autonomi; si fonda sul rilievo della struttura unitaria del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, sia pure articolato nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, e utilizza come argomento il principio del cumulo delle contribuzioni accumulate in più gestioni, posto dall’art. 9, comma 1, della l. 463/1959, nonché dall’art. 16 della l. 233/1990, in relazione alla previsione dell’art. 7 della l. 29/1979 (secondo cui «le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa»). Un altro argomento è tratto (Cassazione 7849/2003 cit.) dall’uso del termine «iscritti» per designare i beneficiari delle disposizioni dei commi 26 e 28 dell’art. 1 l. 335/1995: si afferma che tale espressione significa che l’appartenenza alla categoria dei lavoratori dipendenti o autonomi deve essere individuata facendo riferimento alla relativa iscrizione e quindi all’attività esercitata al momento della richiesta del trattamento pensionistico.

Un diverso indirizzo è espresso da Cassazione 4054/2003, secondo cui nella individuazione della decorrenza del trattamento di pensione di anzianità, che l’art. 1, comma 30, l. 335/1995, fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi al fine dell’accertamento della sussistenza del requisito dei 35 anni di contribuzione, il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all’iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati. Questa decisione, ponendo in risalto la diversità di disposizioni stabilite rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, afferma che il legislatore, quando ha fatto riferimento a tali distinte categorie, ha inteso riferirsi alla qualificazione del rispettivo regime pensionistico, in relazione alla quale sussisteva il requisito del possesso dei 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993.

L’operatività dello stesso principio è stata affermata anche da Cassazione 7481/2003 con riferimento alla pensione di anzianità per i coltivatori diretti con decorrenza dal i gennaio 1998, in base alla normativa contenuta nell’art. 59, commi sesto e ottavo, della l. 449/1997: secondo questa decisione, se il lavoratore è in possesso di contribuzioni afferenti alle due diverse gestioni del lavoro autonomo e del lavoro dipendente, i requisiti del diritto al pensionamento e la decorrenza di esso sono disciplinati secondo le regole vigenti nella gestione previdenziale che eroga la pensione e non secondo quelle della gestione dell’ultima iscrizione precedente al pensionamento.

La Corte ritiene che questa impostazione debba essere seguita anche nel caso oggi esaminato, dovendosi quindi disattendere il contrario indirizzo espresso da Cassazione 5088/2001 e successive conformi.

Come è stato esattamente rilevato dalle due ultime pronunzie richiamate, nel quadro relativamente unitario dell’assicurazione generale obbligatoria il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni opera solo ai fini della liquidazione di una pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi. Infatti, ciò risulta con chiarezza dalle stesse norme richiamate a sostegno dell’orientamento qui confutato, posto che sia l’art. 9, comma 1, della l. 463/1959, sia l’art. 16 della l. 233/1990 riguardano la disciplina di trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi; e questa seconda disposizione non ha fatto venir meno il divieto della valutazione dei contributi di questi assicurati ai fini dell’acquisizione del diritto alla liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti. La previsione dell’art. 7 della l. 29/1979 attiene d’altro canto alla disciplina del diverso istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Non esiste dunque nell’ordinamento previdenziale – come osserva Cassazione 7481/2003 cit. – il diritto a cumulare nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti i contributi versati nelle gestioni speciali degli artigiani e commercianti, se si intende conseguire la pensione nella gestione lavoratori dipendenti. Ciò sarebbe consentito solo ricorrendo all’istituto della ricongiunzione di cui alla l. 29/1979, che però ha carattere oneroso per l’assicurato. ÿ invece possibile cumulare i contributi versati nell’assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi quando la pensione da percepire appartiene a quest’ultima gestione, mentre non è possibile il contrario, ossia non è consentito di cumulare i contributi versati in una gestione dei lavoratori autonomi con quelli versati per i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione in quest’ultima gestione. Le richiamate norme delle ll. 463/1959 e 233/1990, come pure le disposizioni degli artt. 20 e 21 della l. 613/1966 e dell’art. 2-ter del d.l. 30/1974, convertito nella l. 114/1974, confermano l’esistenza di questo diverso meccanismo, dovuto al differenziato "peso" economico dei due tipi di contribuzione.

A tale diversità di regime corrispondono le citate disposizioni dell’art. 1 della l. 335/1995, posto che mentre il comma 25 fa un preciso riferimento alla gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti, il comma 28 considera invece i lavoratori autonomi: anche la formulazione di diverse regole, al comma 30, per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, va così riferita alle relative gestioni pensionistiche. In questo contesto, il dato letterale fornito dall’uso del termine «iscritti» non assume un significato univoco di riferimento al momento di richiesta del trattamento pensionistico, anche perché normalmente la prestazione viene erogata dalla gestione di ultima iscrizione.

La disciplina dettata successivamente dall’art. 59 dalla l. 449/1997, con la determinazione dei momenti di effettivo accesso al pensionamento, diversamente stabiliti (comma 8) per i lavoratori «per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti» e per «I lavoratori, che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti» conferma, ulteriormente, anche nell’ambito di questo nuovo quadro normativo, che le regole da applicare sono quelle della gestione a carico della quale è la prestazione.

Sulla base di questi rilievi, va pertanto riaffermato il principio secondo cui per individuare, in relazione alle disposizioni dell’art. 1, commi 25 e seguenti, l. 335/1995, le regole che disciplinano la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione; la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all’iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati.

Conseguentemente, non risulta conforme a questo principio di diritto la decisione della Corte territoriale, che ha fissato la decorrenza della pensione di anzianità secondo le regole della gestione lavoratori dipendenti, con il riconoscimento del cumulo dei contributi versati come lavoratore autonomo.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, perché la domanda proposta dal M? si fonda esclusivamente sul suddetto presupposto del riconoscimento della contribuzione mista ai fini della attribuzione della prestazione secondo le previsioni dettate per i lavoratori dipendenti.

La causa può essere quindi decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dall’assicurato.

Non sussistono i presupposti di legge per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da V? M?. Nulla per le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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