Cass. civ., sez. I 02-12-2005, n. 26268 CIRCOLAZIONE STRADALE – SANZIONI – Circolazione su corsie riservate – Divieto – Circolazione di veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, munite dello speciale contrassegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. F. propose opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. 20010143703 notificatogli dal Comune di Roma il 4 giugno 2001, con il quale gli veniva contestato di aver circolato con l’autovettura targata BF?ZW nella corsia riservata ai mezzi pubblici in via Portonaccio. Dedusse che la infrazione non era stata contestata immediatamente, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, e che era abilitato al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici quale titolare di concessione parcheggio invalidi evincibile dal contrassegno regolarmente esposto sul parabrezza della propria autovettura.

l’adito giudice di pace respinse l’opposizione rilevando che il contrassegno rilasciato all’opponente ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 non consentiva la circolazione e la sosta sui percorsi preferenziali riservati ai trasporti pubblici.

Della sopra compendiata sentenza, il F. ha chiesto la cassazione con ricorso sostenuto da due motivi.

Non resiste l’intimato Comune.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996. Il giudice di pace, ha applicato l’art. 5 del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 abrogato dall’art. 32 del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 che all’art. 11, comma quarto, consente la circolazione lungo le corsie preferenziali ai veicoli al servizio di persone invalidi detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12.

Il motivo è fondato.

In fatto è pacifico che al F. era stato rilasciato dal Comune di Roma il contrassegno n. 26247R, con validità sino al 25 febbraio 2004, previsto dall’art. 12 D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 secondo il quale «Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo».

l’art. 381, comma secondo, del citato regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n- 495) contempla appunto il rilascio, ad opera del sindaco, della «autorizzazione in deroga» a favore delle persone affette dalla suindicato invalidità, precisando che essa «è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi».

Ora l’art. 32 del citato D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore, tutte le disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Nel respingere l’opposizione, quindi, il giudice adito ha applicato una norma, l’art. 5 del D.P.R. n. 384/1978, non più esistente nell’ordinamento positivo.

E mentre detta norma, nei centri abitati, vietava in ogni caso ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibile ridotte, la circolazione e la sosta sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo, la nuova norma vigente in materia introdotta dal comma quarto dell’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996 ha stabilito che «Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalidi detentrici dello speciale contrassegno di cui all’art. 12».

In quanto titolare del contrassegno in questione, il F. era, quindi, abilitato a circolare lungo la corsia riservata ai mezzi pubblici.

l’accoglimento del motivo importa l’assorbimento dell’altra censura, relativa alla violazione delle norme sulla contestazione immediata, e la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito annullando la sanzione comminata con il verbale di accertamento n. 20010143703 e notificato al F. dal Comune di Roma il 04 giugno 2001.

Segue la condanna alle spese del presente giudizio del Comune intimato in ossequio al principio della soccombenza. ?.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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