Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-07-2011) 24-10-2011, n. 38345

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.V. ed O.G. ricorrono con separati atti di impugnazione proposti personalmente, nonchè con uno proposto per entrambi di unico difensore di fiducia, avverso la sentenza della corte di appello di Catania del 20 gennaio 2010, che aveva confermato la condanna pronunciata a loro carico in primo grado per il reato di rissa, loro contestato per un serrato confronto cui avevano preso parte anche i minori O.F. e M..

Deducono sostanzialmente l’errata valutazione dei fatti e l’errata qualificazione giuridica della condotta, atteso che a loro dire non di rissa si era trattato, ma di una aggressione da cui avevano dovuto difendersi, ovvero di una reazione immediata a fatto ingiusto altrui.

Sostenevano infatti gli imputati di essere intervenuti in difesa di congiunte aggredite dai minori, ovvero di aver cercato i minori, affrontandoli, per punirli della pregressa condotta.

Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e coerente, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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