Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-06-2011) 24-10-2011, n. 38340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.G. ed A.D. ricorrono, ai soli effetti civili, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone del 30 aprile 2010 che, in riforma di quella del giudice di pace, che aveva affermato la penale responsabilità di D.G., C. M. e D.M. per i resti di ingiurie, minacce e lesioni volontarie in loro danno, aveva assolto i predetti ritenendo di non ravvisare elementi univoci di valutazione dei fatti.

Deducono i ricorrenti la nullità della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) perchè, essendo stati condannati gli imputati a sola pena pecuniaria, l’appello, che non aveva espressamente contestato le statuizioni civili, era inammissibile;

2) per erronea valutazione dei fatti e delle prove, esponendo a sostegno del ricorso una dettagliata esposizione della vicenda.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, come ha stabilito questa Corte con orientamento ampiamente consolidato (cfr. da ultimo Sez. 5^, n. 38733 del 20.6.2008 Rv 242024; Sez. 2^, n. 23555 del 12.5.2009 Rv 244235), può proporsi appello avverso le sentenze del giudice di pace che abbiano condannato a pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, anche se il capo relativo alle statuizioni civile non venga espressamente impugnato atteso che ai sensi dell’art. 574 c.p.p., comma 4, l’impugnazione proposta contro le statuizioni penali estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna, se con l’impugnazione venga contestata l’affermazione della penale responsabilità.

La seconda censura è inammissibile, prospettando il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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