Cass. civ., sez. III 27-10-2005, n. 20913 PROCEDIMENTO CIVILE – CAPACITA’ PROCESSUALE – Persona fisica non abilitata a rappresentare altro soggetto fisico o persona giuridica – Successiva costituzione del soggetto dotato della effettiva rappresentanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, *, nella qualità di procuratore speciale di *, convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Gela, la società *, *, *, deducendo che in data 11.11.1995, mentre percorreva in salita la strada W Cinque in Gela alla guida dell’autovettura Lancia Delta, tg.*, era stato investito dalla macchina operatrice (muletto) telaio * di proprietà di * e condotta da *, la quale si trovava davanti alla sua auto ed a causa di una avaria ai freni era scivolata indietro, andando a collidere con la sua autovettura; questa ultima, a seguito dell’urto aveva subito notevoli danni, dei quali si chiedeva la condanna in solido di lire 26.000.000. oltre accessori.

Costituitasi la sola società assicuratrice ed espletata l’istruttoria del caso, il giudice adito, con sentenza del 16.09.99, rigettò la domanda attorea, stante la carenza di legittimazione attiva dell’attore per difetto di procura alle liti e compensò le spese di lite.

Avverso tale sentenza propose appello *, nella qualità di procuratore speciale di * e costituitasi la sola *, che interpose appello incidentale, il tribunale di Gela, con sentenza depositata in data 13 settembre 2001, respinse gli opposti gravami, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Rilevò, con particolare riferimento all’appello principale, che l’attore aveva agito inizialmente sprovvisto sia del potere di rappresentanza volontaria negoziale che di quella processuale; successivamente, in corso di causa, entrambi tali poteri gli erano stati frniti, per cui il difetto di legittimazione ad processum era stato eliminato, peraltro non con effetti retroattivi; per cui, posto che la procura era stata rilasciata in data 18.11.1997 e depositata all’udienza del 03.02.1998, quindi successivamente all’udienza del 17.12.1996 di ammissione delle prove e di escussione di testi, non ci si poteva avvalere di tali risultanze istruttorie; non risultando provati i fatti posti a sostegno della domanda attorea, la domanda medesima doveva essere rigettata.

Per la cassazione della suindicata sentenza *, nella qualità di procuratore speciale di *, ha proposto ricorso, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, cui la * ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1) Va disposta, preliminarmente, la riunione ex art. 335 c. p. c. dei due ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.

2) Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli art. 77,83 c. p. c. e 1399 c. c., nonché omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, deduce, in sostanza, che, essendo intervenuta pacificamente, nel corso del giudizio di primo grado, il rilascio, ad opera del rappresentato, di una procura, che aveva conferito al * il potere sostanziale e processuale, con ratifica di quanto già operato dal procuratore, erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto che il rapporto processuale si fosse regolarizzato solo ex nunc: non aveva, in conseguenza, il tribunale tenuto conto delle pregresse risultanze processuali ed, in particolare, dell’esito della prova per testi espletata, pervenendo cosi illegittimamente al rigetto della domanda.

Con il terzo motivo, il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 c. p. c., censura la sentenza impugnata, per avere il tribunale di Gela dichiarato l’irrutualità delle prove testimoniali escusse in prime cure, senza che tale eccezione fosse stata sollevata dalla parte appellata, che si era limitata a chiedere, con l’appello incidentale, esclusivamente la condanna dell’appellante principale al pagamento per intero delle spese di giudizio di primo grado.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati. Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 c. p. c..

Il postulato così enunciato dalla prevalente giurisprudenza di questo Supremo Collegio (cfr. Cass. 12 ottobre 2001 n. 12494; 21 novembre 2000 n. 15031; 14 gennaio 1998 n. 272; 25 gennaio 1995 n. 882, nonchè 12 marzo 2004 n. 5135, 2 marzo 2005 n. 4468) deve essere ulteriormente ribadito in questa sede, osservandosi, a sostegno ulteriore della sua fondatezza, che la sanatoria retroattiva non è impedita dalla previsione dell’art. 182 c.p.c., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi.

Questa, infatti, va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l’esercizio del diritto e dell’azione: art. 2964 s.s. c.c.) e non a quelle che si esauriscono nell’ambito del processo, com’è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l’inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) dell’art. 182 c. p. c. in tutte le ipotesi in cui le parti incorrono in decadenze processuali già nell’atto introduttivo.

Nel caso in esame, come si evince dagli atti di causa e non è del resto contestato dalla resistente, nel corso del giudizio di primo grado fu prodotta dall’odierno ricorrente procura notarile, con la quale il * conferiva al * il potere di rappresentanza sia sostanziale che processuale, manifestando espressamente la volontà di ratificare la condotta difensiva precedente nel processo in corso davanti al giudice di pace di Gela: in tal modo, ha sanato con effetto retroattivo il dedotto difetto di delega.

Non ignora certo il Collegio che esiste, nell’ ambito della giurisprudenza di questa Corte, un diverso orientamento (cfr. Cass. 17 gennaio 1996 n. ; 18 aprile 2003 n. 6297, nonché, 9 marzo 2005, n. 5175), che ha indotto il P. G., alla fine dell’odierna discussione orale, a chiedere, in via principale, la rimessione della causa al Primo Presidente, per l’eventuale invio alle Sezioni Unite, ai fini di dirimere l’esistente contrasto.

Peraltro, il motivo per cui non appare opportuno aderire a tale richiesta è costituito, anche ad avviso del Collegio, dalla circostanza che, se si dovesse aderire al diverso indirizzo, la circostanza sarebbe del tutto irrilevante, risultando comunque fondato il terzo motivo del ricorso, avendo il giudice di secondo grado provveduto a dichiarare di non potersi avvalere della prove espletate in prime cure (prima che fosse stata rilasciata la procura da parte del *), senza che fosse stata formulata un’apposita eccezione al riguardo dall’appellata

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale, previo assorbimento delle residue censure, va accolto.

3) Fondato è, inoltre, il ricorso incidentale, con il quale si deduce che il giudice di appello ha dichiarato inammissibile, per difetto di idonea procura, l’appello incidentale della società assicuratrice. Al riguardo la sentenza impugnata, a sostegno della inammissibilità dell’appello incidentale, concernente la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ha ritenuto che la procura rilasciata, come nel caso in esame, in calce alla copia notificata dell’atto di appello abilita il difensore solo a resistere all’avverso gravame e non già a proporre anche il gravame incidentale. Ciò, peraltro, erroneamente, sol che si consideri che, se il difensore dell’appellato può senza dubbio alcuno proporre appello incidentale ove una procura speciale qenerica alla rappresentanza ed alla difesa in appello sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata, non è dato vedere perché il difensore non possa farlo ove la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, e cioè ad uno degli atti previsti dall’art. 83, terzo comma.

4) A quanto fin qui detto consegue la cassazione, della sentenza impugnata ed il rinvio, per nuovo esame, a diverso giudice monocratico del tribunale di Gela, che provvederà a nuovo esame sia dell’appello principale che di quello incidentale proposti avverso la sentenza del Giudice di pace di Gela.

Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

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