Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 47277 del 2005 deposito del 29 dicembre 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Con ordinanza 3.05.2005 il Tribunale di Vicenza revocava il decreto di sequestro di pezzi lavorati di pellame emesso dal PM in data 14.04.2005 nel procedimento a carico di B? G?, indagato per i reati di cui agli artt. 33,51,52 comma 1 lett. a) d. 1gs. n. 22/1997; 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen.

Osservava che il provvedimento cautelare era basato sull’asserita violazione della normativa sulla smaltimento dei rifiuti in tema d’adozione della procedura semplificata; che risultava dal verbale della Guardia di Finanza che l’attività riscontrata consisteva nella cernita di parti di pellame già lavorato, come scarto di lavorazione, con la suddivisione in diversi contenitori delle parti recuperate secondo le grandezze; che tale attività corrispondeva a quella denunciata e autorizzata dalla Provincia di Vicenza.

Proponeva ricorso per cassazione il PM, il quale denunciava violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti alla stregua delle disposizioni del decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998, che integra il d. lgs. n. 22/1997, che nell’allegato n.1 menziona i rifiuti derivati dalla lavorazione del cuoi e del pellame (paragrafo 8) stabilendo le modalità del recupero (paragrafo 8.5.3) e la tipologia dei prodotti recuperati (paragrafo 8.5.4).

Non avendo rispettato tale normativa, l’indagato, che non disponeva degli impianti richiesti per il recupero dei rifiuti, non poteva usufruire della procedura semplificata.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Con memoria depositata il 24.05.2005, l’indagato chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o rigettato.

Il ricorso è infondato.

Premesso che il controllo della Corte deve essere limitato alla congruità e coerenza delle valutazioni compiute in sede di merito e che esse non si sottraggono al sindacato di legittimità se il processo formativo del convincimento del giudice sia stato condizionato da un procedimento induttivo contraddittorio o illogico, ovvero da un esame incompleto e impreciso, va puntualizzato che, nel procedimento incidentale di sequestro, l’imposizione della misura cautelare reale è subordinata al controllo del fumus commissi delicti, ossia all’accertamento dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all’agente in una determinata ipotesi di reato, non occorrendo l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Nello stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, il giudice, pur dovendosi limitare ad una presa d’atto della tesi accusatoria, non può, però, prescindere dall’individuazione di concreti elementi di fatto che, in tema di reati ambientali, attengono anche alla natura delle sostanze indicate come rifiuti, sicché su tale base fattuale deve essere operata la verifica dell’astratta possibilità di inquadrare il fatto attribuito all’indagato nelle ipotesi di reato enunciate.

Nel caso in esame, la società B? r.l. risulta iscritta [al n. 354] sin dall’ 11.07.2002, nel registro relativo alle operazioni di recupero rifiuti, con procedura semplificata, tenuto dall’Amministrazione provinciale di Vicenza.

Il recupero ha ad oggetto "trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio" e "scarti conciati al vegetale" e l’attività di recupero consiste nella "messa in riserva, selezione e cernita".

Le materie prime ottenute consistono in "trucioli e ritagli selezionati per il riutilizzo tali quali nell’industria manifatturiera della pelletteria in genere per l ‘ottenimento di manufatti vari".

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza è emerso che la società effettua carico e scarico di scarti, cascami, ritagli di pelli finite e cernita manuale del pezzate da selezionare e imbustare in sacchi di plastica e da spedire alla clientela prevalentemente estera, sicché correttamente è stato ritenuto che tali attività rispettino i parametri stabiliti dagli art. 31 e 33 del d. 1gs. n. 22/1997 come individuati dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 al n. 8 dell’allegato 1.

Coincidono, infatti, la tipologia, la provenienza, le attività di recupero e le caratteriste delle materie prime ottenute previste dal decreto del Ministero dell’ambiente e quelle verificate dai verbalizzanti.

Ne consegue che per la messa in riserva, selezione e cernita di residui di pellame (attività comprese nell’allegato 1 del DM ai punti 8.5 e 8.6) effettuate dall’indagato è consentita la procedura semplificata di cui all’art. 33 del d. lgs. 22/1997, essendo state rispettate le condizioni di cui all’art. 6 dello stesso DM.

Pertanto non è puntuale il ricorso del PM [secondo cui non sarebbero state rispettate le modalità di recupero (paragrafo 8.5.3) e la tipologia dei prodotti recuperati (paragrafo 8.5.4)] risultando, invece, che veniva svolta attività di recupero mediante "riutilizzo tal quale nell’ industria manifatturiera e della pelletteria" (paragrafo 8.5.3 lettera b) effettuando, cioè, la selezione e la cernita manuale [non occorrendo alcun macchinario, come sostenuto in ricorso] del pezzame; la collocazione dei ritagli di uguale dimensione in buste e la spedizione del prodotto, costituito da "pelle di limitate dimensioni"’ (paragrafo 8.5.4), alla clientela estera.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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