Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione IV Sentenza n. 45639 del 2005 deposito del 16 dicembre 2005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del locale giudice di pace, emessa in data 25 luglio 2002, con la quale O. G. veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, deducendo quali motivi la violazione dell’art. l86 cod. strad. per aver irrogato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida con l’indicazione del computo di quello applicato in via cautelare dal Prefetto senza avvedersi della differente natura dei due provvedimenti e della loro cumulabilità.

Motivi dalla decisione

Il ricorso è manifestamente infondato o deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, la decisione indicata (Cass., sez. un. 21 luglio 1998 n. 8488, B. B. Rv. 210981) è stata chiarita da altra (Cass. sez. un. 13 novembre 2000 n. 20, C. C. Rv. 217020), che precisato come nonostante la sospensione cautelare della patente di guida decretata dal prefetto e quella irrogata dal giudice in seguito a condanna per determinati reati, occorre detrarre il periodo di sospensione provvisoria da quello stabilito in via giudiziale.

Ed invero, i due periodi di sospensione sono cumulabili, giacché sono complementari, perché la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella definitiva disposta dal giudice incidono sull’autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patenti di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l’applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all’applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità.

Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente pressofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente, la quale, in maniera accurata, nella fattispecie, ha proceduto a far notare che la sospensione "de qua" doveva essere dedotta.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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