DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l’ istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identita’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10-5-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai
consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni,
recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge
comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 33, comma 1, lettera
d-ter);
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – legge comunitaria 2009, ed, in particolare,
l’articolo 13;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche’ modifiche del titolo IV del testo
unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il titolo V,
e’ aggiunto il seguente:

«Titolo V-bis

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO
AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D’IDENTITA’

Art. 30-bis
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d’identita’
si intende:
a) l’impersonificazione totale: occultamento totale della propria
identita’ mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identita’
e al reddito di un altro soggetto. L’impersonificazione puo’
riguardare l’utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto
in vita sia ad un soggetto deceduto;
b) l’impersonificazione parziale: occultamento parziale della
propria identita’ mediante l’impiego, in forma combinata, di dati
relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi
ad un altro soggetto, nell’ambito di quelli di cui alla lettera a).

Art. 30-ter
Sistema di prevenzione

1. E’ istituito, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle
finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei
pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto
di identita’.
2. Il sistema di prevenzione e’ basato sull’archivio centrale
informatizzato di cui all’articolo 30-quater, di seguito denominato
archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente
articolo.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ titolare
dell’archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto
previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Ministero dell’economia e delle finanze designa, per la
gestione dell’archivio e in qualita’ di responsabile del trattamento
dei dati personali, la Consap S.p.A, di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze e
l’ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla
quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, fatte salve le
attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre
Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi
di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi
nei settori del credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti
soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q),
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese
che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi
assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi,
in base ad apposita convenzione con il Ministero dell’economia e
delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’
individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9,
ogni altra categoria di soggetti cui e’ consentita la partecipazione
al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all’ente gestore richieste di verifica
dell’autenticita’ dei dati contenuti nella documentazione fornita
dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento
di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione
finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica
dell’autenticita’ dei dati non puo’ essere richiesta al di fuori dei
casi e delle finalita’ previste per la prevenzione del furto di
identita’. Gli aderenti inviano altresi’, in forma scritta, una
comunicazione riguardante l’avvenuta stipula del contratto,
nell’ambito dei settori di cui al comma 1, all’indirizzo risultante
dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.
Gli aderenti trasmettono al titolare dell’archivio le informazioni
relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del
credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.
8. Nell’ambito del sistema di prevenzione, e’ istituito, presso
l’ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che
consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno
subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita’.
9. Nell’ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che
svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di
migliorare l’azione di prevenzione delle frodi nel settore del
credito al consumo e del furto di identita’ a livello nazionale,
nonche’ compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto
delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di
lavoro e’ composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un
supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorita’
indicate: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero
dell’interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo
economico, Banca d’Italia, Guardia di finanza. La segreteria del
gruppo di lavoro e’ assicurata dall’ente gestore. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla
nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in
carica un triennio. Per la partecipazione all’attivita’ del gruppo di
lavoro non sono previsti compensi, indennita’ o rimborsi spese. Il
gruppo di lavoro e’ presieduto dal componente del gruppo designato
dal Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, in ragione dei
temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i
rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti
e degli operatori commerciali, nonche’ con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla
base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell’attivita’ di prevenzione delle frodi svolta entro il
31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell’archivio, anche
attraverso l’attivita’ di studio ed elaborazione dei dati disponibili
da parte del gruppo di lavoro, svolge attivita’ d’informazione e
conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante
l’ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita’, i soggetti preposti fanno
fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 30-quater
Finalita’ e struttura dell’archivio

1. L’archivio e’ composto da tre strumenti informatici:
a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di
dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti
mediante il riscontro con i dati di cui all’articolo 30-quinquies,
detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato,
memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha
evidenziato la non autenticita’ di una o piu’ categorie di dati
presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare
dell’archivio e al gruppo di lavoro di cui all’articolo 30-ter, comma
9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell’esercizio della
prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione
periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o
differiti. Per le finalita’ di cui alla presente lettera, il titolare
dell’archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti
nell’archivio informatizzato istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;
c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza
le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o
ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito,
dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi nonche’ le
segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare
dell’archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate
nell’archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare
l’effettiva sussistenza del rischio di frodi.
2. L’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la
Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di
prevenzione.
3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le
modalita’ stabilite dal decreto di cui all’articolo 30-octies del
presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno competenti in materia
di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche
internazionale, di polizia per l’esercizio delle funzioni di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche’, ove
rilevanti, all’Unita’ di informazione finanziaria della Banca
d’Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare
dell’archivio, anche ai fini dell’approfondimento delle segnalazioni
di cui all’articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, puo’ avvalersi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facolta’ previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
utilizzando, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale
esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Art. 30-quinquies
Dati oggetto di riscontro

1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da
organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che
richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):
a) documenti di identita’ e di riconoscimento, comunque
denominati o equipollenti, ancorche’ smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il
reddito esclusivamente per le finalita’ perseguite dal presente
decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita’ del
presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che
detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono
renderli disponibili nelle modalita’ e nei termini previsti dal
decreto di cui all’articolo 30-octies.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’
individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all’articolo
30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle
finalita’ del presente decreto legislativo.

Art. 30-sexies
Procedura di riscontro sull’autenticita’
dei dati e contributo degli aderenti

1. Ai fini del riscontro sull’autenticita’ dei dati contenuti nelle
richieste di verifica inviate dagli aderenti, l’ente gestore
autorizza di volta in volta la procedura di collegamento
dell’archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati.
Ciascuna richiesta puo’ concernere una o piu’ categorie di dati
nell’ambito di quelle elencate nell’articolo 30-quinquies.
2. L’onere derivante dall’attuazione del presente decreto
legislativo e’ posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di
prevenzione. L’adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica,
riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte
dell’aderente, previa stipula di apposita convenzione con l’ente
gestore, il pagamento all’ente gestore stesso di un contributo
articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e
di realizzazione dell’archivio, sia il costo pieno del servizio
svolto dall’ente gestore. La misura delle componenti del contributo
e’ determinata con il decreto di cui all’articolo 30-octies.

Art. 30-septies
Disposizioni finanziarie

1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all’ente gestore, il
quale deve fornire al Ministero dell’economia e delle finanze
apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi
sostenuti in relazione al servizio svolto.

Art. 30-octies
Termini, modalita’ e condizioni per la gestione
del sistema di prevenzione

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso
all’archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti
nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi
dell’articolo 30-quinquies, le modalita’ e i termini relativi alle
convenzioni di cui all’articolo 30-ter, comma 5, lettera d);
b) sono stabilite le modalita’ relative al collegamento
informatico dell’archivio con le banche dati degli organismi pubblici
e privati che detengono i dati di cui all’articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalita’ e fissati i termini secondo cui
i dati di cui all’articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti,
nonche’ viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di
riscontro ai sensi dell’articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l’importo del contributo di cui all’articolo
30-sexies, comma 2, nonche’ i criteri di determinazione e le
modalita’ di riscossione del medesimo.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al
Garante per la protezione dei dati personali affinche’ esprima il
proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.
3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui
all’articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, puo’ chiedere in qualsiasi momento di
essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all’articolo 30-ter,
comma 9, in ordine all’applicazione del presente decreto legislativo.
4. I termini e le modalita’ di attuazione dell’articolo
30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto
interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle
entrate.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 11 aprile 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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