DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9/2/11, n. 66 Regolamento recante attuazione della previsione dell’articolo 74,comma 3,del decreto legislativo 27/10/09,n. 150,in relazione al Titolo IV,Capi II e III del medesimo decreto legislativo

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 107 del 10-5-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge n. 15 del 2009, ed in particolare l’articolo
74, comma 3;
Ritenuta la necessita’ di dare attuazione alla previsione
dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi II e III, del medesimo
decreto legislativo, riservando a uno o piu’ ulteriori decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei limiti,
delle modalita’ di applicazione e della data di entrata in vigore
delle restanti disposizioni, anche inderogabili, del decreto
legislativo n. 150 del 2009 per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 9 dicembre 2010;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalita’ di
applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle
previsioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.

Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei
termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi II e
III, del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 37;
b) articolo 38;
c) articolo 39; la disciplina di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera e-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, trova applicazione nei limiti, con le
modalita’ e con le decorrenze stabiliti per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo n.
150 del 2009 ;
d) articolo 40, con esclusione del riferimento all’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni e ferma, comunque, l’applicazione della disciplina di
cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 e l’applicazione delle altre norme relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente ai casi dalle
stesse regolati;
e) articolo 41, ferma restando, con riferimento all’articolo 21,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’applicazione
della disciplina di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 303 del 1999; la disciplina di cui all’articolo 21,
comma 1-bis, trova applicazione nei limiti, con le modalita’ e con le
decorrenze stabiliti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del
Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009;
f) articolo 42;
g) articolo 43;
h) articolo 44;
i) articolo 45, con esclusione del riferimento all’articolo 24,
commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; la
disciplina di cui al comma 1-bis trova applicazione a decorrere dal
primo rinnovo contrattuale successivo all’entrata in vigore del
presente decreto;
l) articolo 46;
m) articolo 48;
n) articolo 49, ferma restando l’applicazione della speciale
procedura prevista dall’articolo 30, comma 2-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
o) articolo 52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 febbraio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 33

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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