Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-10-2011) 28-10-2011, n. 39172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10/03/2010, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, in data 2 maggio 2003, che aveva condannato A.L. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di ricettazione di un certificato di assicurazione di una autovettura oggetto di furto.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la prescrizione del reato, essendo stato il furto commesso nel (OMISSIS) e si duole che la Corte d’appello non si sia pronunziata sulla eccepita prescrizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto all’eccezione di prescrizione del reato.

Di conseguenza, il reato per cui è intervenuta condanna è estinto per prescrizione; deve quindi procedersi alla relativa declaratoria, non sussistendo, alla luce di quanto rilevato dai giudici di merito in ordine all’affermazione di responsabilità, gli estremi per un immediato proscioglimento interamente liberatorio.

Ed invero la contestazione non indica, ne1 le sentenze di merito hanno accertato, la data esatta della commissione del reato, genericamente riportando l’indicazione nel capo di imputazione "accertato in (OMISSIS)"; unico dato temporale certo è dunque la data di commissione del delitto presupposto, (indicata dal giudice di primo grado nel (OMISSIS)), nell’immediatezza della quale pertanto, in applicazione del principio generale del favor rei, deve essere collocata l’epoca della ricettazione. E’ infatti affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che "l’onere di provare con precisione l’epoca del fatto non grava sull’imputato, bensì sull’accusa, sicchè in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l’estinzione del reato per compiuta prescrizione" (Cass. sez. 6A, 3.5.1993, Bambini, rv. 193597; conf. mass. uff. nn. 209500, 211930, 211962; Sez. 2A, Sentenza n. 19472 del 24/05/2006 Ud. (dep. 06/06/2006) Rv. 233835). Poichè il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorchè l’agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (Cass. sez. 2A, 23.1.1997, Mazza, rv. 207124; sez. 1A, 12.6.1997, confl. in proc. Sivari, rv 208400) il reato contestato all’ A., accertato il (OMISSIS), ma commesso in data anteriore e sconosciuta da collocarsi – tuttavia per quanto appena detto – nel corso dell’anno 1992, deve essere dichiarato estinto perchè ad oggi, in assenza di cause sospensive della sua decorrenza, risulta maturato il termine quindicennale di prescrizione, calcolato in base alla disciplina previgente la novella di cui alla L. n. 251 del 2005. Di conseguenza si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *