Corte Costituzionale, Sentenza n. 412 del 2004, In materia ambientale e regioni speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato in data 1° marzo 2003 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2003), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), e tra esse, in particolare, l’art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle “relative norme di attuazione”.

La disposizione censurata prevede che “l’autorizzazione di cui al comma 3” – cioè l’autorizzazione integrata ambientale cui sono soggetti “tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996” – è rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”.

Ad avviso della Provincia ricorrente l’art. 77 della legge n. 289 del 2002 avrebbe determinato una riduzione del ruolo delle Regioni, sottoponendo ad autorizzazione integrata ambientale statale indistintamente tutti gli impianti indicati al comma 3, sia quelli che già prima appartenevano alla competenza statale, sia, a quel che sembra, quelli che l’art. 71 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva assegnato alla competenza regionale, limitandosi a prevedere che le Regioni debbano essere solamente sentite ai fini della decisione. Viceversa – sempre secondo la ricorrente – nel regime previgente erano comunque mantenute ferme le competenze regionali, essendo collegata la competenza al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a quella del rilascio della V.I.A. (art. 2, numero 8, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, recante “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”) ed essendo comunque prevista la partecipazione regionale nell’ambito della Conferenza dei servizi (art. 4, commi 8 e seguenti, del d.lgs. n. 372 del 1999).

La Provincia di Trento ritiene comunque che la rilevata riduzione del ruolo regionale, che sarebbe realizzata con la norma censurata, non riguardi le autonomie speciali, per le quali non opera la riserva alla legislazione statale esclusiva della materia dell’ambiente. Al riguardo la ricorrente sottolinea che lo stesso comma 4 dell’art. 77 si riferisce alle “regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome e, soprattutto, che la legge finanziaria per l’anno 2003 contiene all’art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che “le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti”.

L’ impugnazione è dunque prospettata per la denegata ipotesi che la disciplina sopra descritta debba intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell’ambito delle procedure di competenza statale. Se questa dovesse essere l’interpretazione da dare alla disposizione de qua, ne deriverebbe, secondo la ricorrente, la sua illegittimità costituzionale per violazione delle competenze legislative ed amministrative della Provincia in materia ambientale.

2. – Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando, anche in una successiva memoria presentata in prossimità dell’udienza, che già nel ricorso si troverebbero esposte le ragioni per le quali esso, oltre che infondato, sarebbe inammissibile, in quanto proposto solo in vista di un accertamento che tolga dal dubbio la Provincia. Sul punto la difesa erariale richiama la clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali contenuta nell’art. 95, comma 2, e sottolinea che, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la norma impugnata attribuisce alla autorizzazione integrata ambientale la forma del decreto ministeriale “sentite le regioni interessate”, senza richiamare le regioni a statuto speciale e le province autonome.

Considerato in diritto

1. – La Provincia autonoma di Trento, nell’impugnare alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), solleva, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle “relative norme di attuazione”.

2. – La disposizione censurata prevede che l’autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, “sentite le regioni interessate”, senza alcun richiamo alle Province autonome. Peraltro, come rilevato dalla ricorrente, la legge n. 289 del 2002 contiene all’art. 95, comma 2, una clausola di salvaguardia per le attribuzioni delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito che “le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”.

La ricorrente, pur dichiarando di privilegiare una diversa soluzione ermeneutica, solleva la questione di legittimità costituzionale per la denegata ipotesi che la disciplina contenuta nel summenzionato art. 77, comma 4, debba intendersi nel senso di portare alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell’ambito delle procedure di competenza statale.

3. – Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato in ragione della dichiarata natura interpretativa della questione. Come già affermato da questa Corte, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose (v., di recente, sentenza n. 228 del 2003).

4. – La questione non è fondata.

Questa Corte ha in più occasioni sottolineato che le disposizioni legislative statali devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle Province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 406 del 2001, n. 170 del 2001, n. 520 del 2000), rilevando anche che, in difetto di indici contrari, l’esplicita affermazione della salvezza delle competenze provinciali si risolve nell’implicita conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione (sentenza n. 228 del 2003).

Nella specie appare agevole ricavare una interpretazione rispettosa della posizione costituzionalmente garantita alla ricorrente, in assenza di un espresso riferimento nella norma censurata alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e in presenza della richiamata clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali contenuta nell’art. 95, comma 2. La disposizione impugnata non può pertanto intendersi nel senso di trasferire alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che già appartengano alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle determinazioni provinciali nell’ambito delle procedure di competenza statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 3), 5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.

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