Corte Costituzionale, Sentenza n. 296 del 2003, In tema di Legge finanziaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione (in riferimento, quest’ultimo, all’art. 117, terzo comma), questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002).

L’art. 1 della suddetta legge prevede che, a decorrere dall’anno 2001, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), è esonerata dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione periodica delle dichiarazioni.

Osserva il ricorrente che siffatto esonero, con effetti retroattivi, dall’imposta regionale sulle attività produttive non può dirsi correlato alla disposizione contenuta nell’art. 10, comma 5, della citata legge n. 285 del 2000, limitandosi tale norma a prevedere la facoltà, per la Giunta regionale del Piemonte, di disporre, in deroga all’art. 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), istitutivo dell’IRAP, che i proventi ivi indicati, percepiti dal Comitato organizzatore dei giochi olimpici, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Si tratterebbe, dunque, di una autonoma iniziativa legislativa della Regione, contrastante con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in quanto attributiva di un beneficio a favore di un solo soggetto, in irragionevole deroga alla regola generale, espressa dagli artt. 2 e 3 del richiamato decreto istitutivo, dell’assoggettamento all’imposta di tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitino una attività economica autonomamente organizzata.

La norma impugnata si porrebbe, poi, in contrasto anche con l’art. 119, secondo comma, Cost., essendo indiscutibile – ad avviso dell’Avvocatura – che la potestà legislativa concorrente della regione a statuto ordinario in materia tributaria debba essere esercitata nel rispetto e con l’osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale, nella specie rappresentati dai citati artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

L’art. 2 della legge regionale n. 20 del 2002 prevede, invece, l’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano «già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano all’atto dell’immatricolazione» e per gli autoveicoli elettrici.

Ad avviso del Governo, la limitazione del beneficio, oltre che agli autoveicoli elettrici, a quelli già dotati del dispositivo per la circolazione con il gas metano all’atto dell’immatricolazione, con esclusione di quelli dotati di impianti di altro genere di pari o minor impatto ambientale, violerebbe i principi di uguaglianza e ragionevolezza e si porrebbe a sua volta in contrasto con l’art. 119, secondo comma, Cost. per la sua difformità rispetto ai principi fondamentali della legislazione statale del settore, «incentrata nella materia sulla previsione di riduzioni dell’imposta […] od anche di esenzioni temporanee e condizionate della imposta stessa […], senza peraltro ammettere o consentire una esenzione totale e permanente dalla tassa automobilistica in funzione delle caratteristiche dell’impianto di alimentazione».

L’art. 4 della legge regionale n. 20 del 2002 dispone, infine, la proroga al 31 dicembre 2003 del termine del 31 dicembre 2002, fissato per il recupero delle tasse automobilistiche regionali dovute per l’anno 1999.

Detta norma violerebbe ancora l’art. 119, secondo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale enunciato nell’art. 3 della legge statale 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

La medesima norma sarebbe, sotto altro aspetto, lesiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nella materia dell’ordinamento civile, comprensiva della disciplina delle cause di estinzione dei diritti per prescrizione o decadenza

2.- La Regione Piemonte si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Regione resistente muove dalla premessa che il nuovo ordinamento, delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), insieme all’attribuzione della potestà legislativa esclusiva allo Stato per la disciplina dei soli tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e), ed alle Regioni per quanto riguarda tutti gli altri tributi regionali e locali (art. 117, quarto comma), debba portare a riconoscere che le Regioni sono dotate di una potestà normativa d’imposizione primaria e non secondaria.

L’art. 119, secondo comma, Cost., nel disporre che gli enti locali e le regioni stabiliscono e applicano «i tributi propri» secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, opererebbe un implicito richiamo all’art. 117, terzo comma, che ricomprende il coordinamento tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nelle quali allo Stato spetta solo la determinazione dei principi fondamentali. Fermo restando che, in assenza di una legge quadro sul coordinamento del sistema tributario, le Regioni potrebbero legiferare, ricavando i principi dalla disciplina vigente, come del resto affermato dalla stessa Corte nella sua prima giurisprudenza sul punto (sentenza n. 282 del 2002

).

Sulla base di tali premesse, le norme impugnate si sottrarrebbero, dunque, alle censure di illegittimità costituzionale avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L’esenzione dall’IRAP in favore dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» (art. 1 della legge regionale n. 20 del 2002) si giustificherebbe, infatti, «a motivo della singolarità dell’ente che ne beneficia» ed in ragione della verosimile temporaneità del beneficio stesso.

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli alimentati a gas metano, che versino in date condizioni (art. 2), risponderebbe allo scopo di limitare l’inquinamento, restando irrilevante, ai fini del giudizio di costituzionalità, l’esistenza in natura di ulteriori fattispecie astrattamente suscettibili di esenzione.

Quanto, infine, al differimento dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche (art. 4), assume la Regione che il principio di cui all’art. 3 della legge n. 212 del 2000 sarebbe derogabile e privo di valore assoluto e che la disposta proroga sarebbe giustificata dal fine di evitare il rischio di emettere cartelle di pagamento errate, a causa della inidoneità della documentazione in possesso della regione stessa ad assicurare una corretta azione di recupero.

3.- Nell’imminenza dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, a sostegno delle conclusioni rispettivamente assunte.
Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002), in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, le norme impugnate – in tema di imposta regionale sulle attività produttive (art. 1) e di tassa automobilistica regionale (artt. 2 e 4) – si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali posti nelle relative materie dalla legislazione statale. Gli artt. 1 e 2 della legge – in quanto norme di esenzione dall’obbligo di imposta – sarebbero, inoltre, lesivi dei principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., mentre l’art. 4 – relativo alla disciplina della prescrizione del potere di accertamento – violerebbe, altresì, la competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. nella materia dell’ordinamento civile.

2.- La prima questione riguarda l’art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 20 del 2002, che dispone l’esonero dell’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge statale 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti a tale imposta, a decorrere dall’anno 2001.

La questione è fondata.

In relazione al dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal Governo con riferimento all’art. 119, secondo comma, Cost., occorre preliminarmente verificare quale sia la natura dell’imposta di cui si tratta e quali, di conseguenza, le competenze legislative spettanti, in materia, alle regioni a statuto ordinario.

Va al riguardo considerato che l’IRAP è stata istituita, ed è interamente disciplinata, dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L’art. 15 del suddetto decreto legislativo (sotto la rubrica «Spettanza dell’imposta») individua come destinatarie del tributo le regioni «nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato». Alle medesime regioni è attribuita una limitata facoltà di variazione dell’aliquota (art. 16, comma 3) ed il potere di disciplinare, con legge, «nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell’imposta» (art. 24, comma 1).

La circostanza che l’imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l’imposta stessa – nonostante la sua denominazione – non può considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale.

Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale dell’imposta non è divenuta – come la stessa Avvocatura sembra erroneamente ritenere – oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e).

La norma impugnata, sostanziandosi in una deroga all’art. 3 del decreto istitutivo in tema di soggetti passivi dell’imposta, risulta, perciò, lesiva di tale esclusiva competenza statale.

2.1.- Anche le questioni relative agli artt. 2 e 4 della medesima legge regionale n. 20 del 2002 sono fondate.

Si tratta, in questo caso, di norme che modificano la disciplina della tassa automobilistica regionale (così tuttora denominata, nonostante l’intervenuto mutamento della sua natura giuridica), disponendo l’esenzione dal pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, degli autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e degli autoveicoli elettrici (art. 2) e prorogando di un anno – quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l’anno 1999 – il termine di prescrizione triennale previsto dall’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (art. 4).

Al riguardo, va ricordato che la tassa automobilistica, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata «attribuita» per intero alle regioni a statuto ordinario dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, e che l’art. 17, comma 10, della successiva legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), ha, altresì, demandato alle regioni «la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo» alla suddetta tassa.

Lo stesso art. 17 della legge n. 449 del 1997 determina, al comma 16, il criterio di tassazione degli autoveicoli a motore – in base alla potenza effettiva anziché, come in passato, ai cavalli fiscali – e stabilisce, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, che le nuove tariffe delle tasse automobilistiche sono determinate «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, […] per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura», confermando, a decorrere dall’anno 1999, il potere – attribuito alle regioni dall’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992 – di determinare con propria legge gli importi della tassa per gli anni successivi, «nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente».

In definitiva, alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.

Nemmeno la tassa automobilistica può, dunque, allo stato, qualificarsi «tributo proprio della regione», nel senso oggi fatto proprio dall’art. 119, secondo comma, Cost., e conseguentemente va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di disporre esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 4 della legge della Regione Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003.

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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