Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, volto ad incentivare l’ammissione delle imprese sub-fornitrici di aziende in amministrazione straordinaria al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 109 del 12-5-2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto l’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che prevede la costituzione presso il Mediocredito
Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una
parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito
a favore delle piccole e medie imprese;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo
alla disciplina del predetto Fondo di garanzia e, in particolare, il
comma 3, che prevede che i criteri e le modalita’ per la concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo siano regolati con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, recante
«Provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la
disciplina della subfornitura nelle attivita’ produttive, che
definisce il contratto di subfornitura;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, e successive modificazioni, emanato di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 31 maggio 1999, n. 248, con il quale sono stati
definiti i criteri e le modalita’ per la concessione della garanzia e
per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 274»;
Vista la definizione di piccola e media impresa di cui alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto del Ministero delle attivita’ produttive del 18
aprile 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri
di individuazione di piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 20
giugno 2005, adottato di concerto con il Ministro dell’innovazione e
le tecnologie, riguardante la rideterminazione delle caratteristiche
degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 23
settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni, concernente
l’approvazione delle condizioni di ammissibilita’ e disposizioni di
carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25
marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita’ di operativita’
della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli
interventi del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’articolo 7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
che prevede che gli interventi del Fondo di garanzia sopra citato,
nelle more della concreta operativita’ delle previsioni di cui
all’articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, possono essere estesi alle misure
occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il
sistema bancario nonche’ il regolare assolvimento degli obblighi
tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese
ammesse ad usufruire delle prestazioni del Fondo stesso;
Ritenuto di dare attuazione al dettato del citato articolo
7-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, introducendo
nell’ambito della vigente disciplina del citato Fondo di garanzia, in
sede di prima applicazione, specifiche misure volte a consentire il
superamento delle difficolta’ di accesso al credito che incontrano, a
causa dell’aggravamento della posizione debitoria, le imprese
subfornitrici delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonche’ alla procedura di cui al
decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
Considerato che al fine di introdurre le suddette misure occorre
modificare il vigente regolamento adottato con il citato decreto del
31 maggio 1999, n. 248;
Udito il parere n. 4560/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8
novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota del 23 dicembre 2010;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, recante criteri e modalita’ per la concessione della
garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo l’articolo 6-ter e’ aggiunto il
seguente articolo:
«Art. 6-quater (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in
amministrazione straordinaria). – 1. Alle operazioni di finanziamento
riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di
durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al
consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche’
a fornire la liquidita’ necessaria per il regolare assolvimento degli
obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali
previste all’articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e
all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia,
nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, per le
commissioni.
2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente
articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina
comunitaria richiamata all’articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla
data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in
rapporto di subfornitura, ai sensi dell’articolo 1 della legge 18
giugno 1998, n. 192, con imprese committenti che siano state ammesse,
a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e
al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Le imprese
beneficiarie devono aver prodotto, nell’esercizio in corso e in
ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della
richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti
delle committenti medesime.
3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti
beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli
ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della
garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari
relativi all’anno di ammissione delle imprese committenti alle
procedure di cui al comma 2 e all’anno precedente viene effettuata
sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti
beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacita’
delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari
derivanti dalle operazioni per le quali e’ richiesto l’intervento del
Fondo, nonche’ l’idoneita’ dell’intervento stesso a ripristinare
l’equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui
l’ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data
antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti
specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi
l’ammissione medesima.
4. La richiesta di intervento del Fondo e’ presentata entro sei
mesi dalla data di ammissione dell’impresa committente alle procedure
di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui
le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in
data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta
di garanzia e’ presentata entro sei mesi dalla medesima data di
pubblicazione.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 23 marzo 2011
Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani
Il Ministro
dell’economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,
registro n. 2, foglio n. 79
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/