CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – 5 maggio 2011, n. 9912. In tema di contratto di assicurazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 990 del 1969, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..

Erroneamente, ad avviso della C. , i giudici di appello avevano ritenuto che nel caso di specie ella non avesse inoltrato all’assicuratore la richiesta di risarcimento nelle forme previste dall’art. 22 della legge 990 del 1969.

Osserva il Collegio che la ratio della norma dell’art. 22 l. 990/69 (ora abrogato e trasfuso nell’art. 145 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) è quella di consentire uno spatium deliberandi alla Compagnia di assicurazione, imponendo al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all’istituto assicuratore, a pena di proponibilità dell’azione giudiziaria.

Tale condizione di proponibilità si applica sia nel caso in cui il danneggiato si rivolga al solo responsabile del danno (che può, poi, a sua volta chiamare in giudizio l’assicuratore) che nel caso di azione diretta contro l’assicuratore (nel quale caso deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno, ex art. 18, primo comma, e 23 legge n.990 del 1969).

L’onere della richiesta risarcitoria è posto anche a carico del terzo trasportato a titolo di cortesia.

La improponibilità, per l’anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di legittimità, (Cass. 5 dicembre 2003 n.18644, 25 agosto 2006 n. 18493, 2 luglio 2010 n. 15733, 25 novembre 2010 n. 23907).

Ove, tuttavia, l’istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria tramite raccomandata a.r. inviata dal proprio assicurato (danneggiante) si deve ritenere che la ratio della norma sia ugualmente soddisfatta, sempre che la conoscenza sia avvenuta mediante ricevimento di raccomandata a.r., nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 L. 990/69.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 più volte citato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla norma, purché egualmente idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito di consentire all’assicuratore di valutare la opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, a condizione che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883).

Il motivo deve essere pertanto accolto.

Nonostante il giudice di appello abbia dichiarato la improponibilità della domanda, per mancata ottemperanza del disposto di cui all’art. 22 della legge 990 del 1969, lo stesso ha ritenuto di esaminare il secondo motivo di appello, relativo alla individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie (esame che, in realtà, sarebbe stato precluso proprio dalla dichiarazione di improponibilità, definita dal giudice "inammissibilità").

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, 2043, 1681 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che nonostante le argomentazioni svolte a sostegno del fatto che il diritto azionato non potesse ritenersi prescritto, il giudice di appello – senza motivazione – aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione di due anni (art. 2947 secondo comma, c.c.) riguardante il risarcimento danni dalla circolazione dei veicoli. Anche questo motivo è meritevole di accoglimento. Si richiama sul punto la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: (Cass. S.U. n.27337 del 18 novembre 2008):

Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Il giudice di rinvio procederà a nuovo esame, al fine di stabilire se la lettera 23 febbraio 1993 alla compagnia di assicurazione Milano assicurazioni della X del 23 febbraio 1993, quella del 23 novembre 1994 dell’avv. C. indirizzata all’ing. I., da questi trasmessa con raccomandata il 5 dicembre 1994 alla Milano assicurazioni – complessivamente considerate – possano far ritenere che, nel caso di specie, l’onere di invio della preventiva richiesta risarcitoria all’assicuratore sia stato soddisfatto.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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