Corte Costituzionale, Sentenza n. 32 del 2002 TESTIMONI IN MATERIA PENALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza 11 aprile 2001 (r.o. n. 514 del 2001) il Tribunale di P.. ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale – introdotto dall’art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione) – nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen.
Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate: in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di R. con ordinanza 7 giugno 2001 (r.o. n. 662 del 2001); in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Corte di assise di M. con ordinanza 11 maggio 2001 (r.o. n. 666 del 2001); in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di S. con ordinanza 4 luglio 2001 (r.o. n. 728 del 2001).
1.1. – Il Tribunale di P. premette che nel corso dell’istruzione dibattimentale le parti si opponevano all’escussione di due sottufficiali dei C. sulle dichiarazioni assunte dalla persona offesa in sede di denuncia, a norma del comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
Invitati i testi ad astenersi dal deporre, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., ritenendo che, "indipendentemente dalla possibile futura escussione dei testimoni e dei denuncianti dell’odierno processo", la esclusione della testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei casi di cui al primo periodo del comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La norma censurata violerebbe, in particolare, l’art. 3 Cost., in quanto vieta al "pubblico ufficiale che ha svolto indagini e che in forma diretta si é occupato dell’escussione di un testimone" di deporre "sul contenuto di quelle stesse dichiarazioni sulle quali, invece, qualunque altro cittadino […] può, ed, anzi, deve, deporre al dibattimento" e determina così una disparità di trattamento tanto più irragionevole ove si consideri che gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tuttora provvisti di capacità di testimoniare, non essendo configurata nei loro confronti alcuna incompatibilità con l’ufficio di testimone.
La previsione contenuta nel secondo periodo del comma 4, che consente la testimonianza de relato "negli altri casi", sarebbe inoltre di incerta "portata" applicativa, così da non lasciare comprendere "quale logica abbia seguito il legislatore, nell’avvalersi della discrezionalità di cui dispone, nel distinguere le ipotesi in cui i verbalizzanti possono deporre".
Sarebbe quindi violato il principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui all’art. 111 Cost., il quale vieta soltanto che "un imputato possa essere condannato sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore", mentre la legge ordinaria vieta al verbalizzante di deporre anche "ove entrambe le parti del processo lo volessero e ne facessero espressa richiesta".
Il divieto pare, quindi, al rimettente paradossale con riguardo al fatto che le parti possono accordarsi, ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen., per acquisire la informativa di reato nel cui corpo sono contenute le dichiarazioni assunte durante le indagini. Sarebbe conseguentemente violato il principio del contraddittorio nella formazione della prova in quanto, pur essendo consentita l’acquisizione, sull’accordo delle parti, di un atto quale l’informativa di reato, é vietata – anche a vantaggio dell’imputato – l’escussione in dibattimento del verbalizzante su tale atto; analogamente, pur essendo le dichiarazioni raccolte nelle indagini suscettibili di lettura ex art. 512 cod. proc. pen., é vietato al verbalizzante di deporre sul loro contenuto.
La norma censurata sarebbe "ancor più irragionevole" nell’ipotesi in cui il teste di riferimento abbia già deposto in dibattimento; in questo caso, infatti, il diritto alla prova delle parti verrebbe limitato senza "alcuna apprezzabile ragione", mentre sarebbe stato coerente con il precetto costituzionale prevedere "la sanzione di inutilizzabilità della testimonianza indiretta del verbalizzante (…) ove il teste di riferimento, per qualunque ragione, non avesse deposto o si fosse rifiutato di rispondere".
Da tali rilievi deriverebbe altresì la violazione dell’art. 24 Cost., in ragione dei conseguenti "rilevanti profili di compressione dei diritti della pubblica e privata difesa (che comprende, cioé, anche gli interessi della parte civile)".
Del resto, conclude il giudice a quo, analoga questione di legittimità costituzionale venne già dichiarata fondata dalla Corte, in riferimento "ad un contesto normativo ancor più rigido dell’attuale", con la sentenza n. 24 del 1992, le cui argomentazioni "appaiono ancor oggi valide ed attuali, specie alla luce dei nuovi precetti relativi al giusto processo, di cui all’art. 111" Cost.
1.2. – Il Tribunale di R. rileva che nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non essendo possibile acquisire la deposizione di una persona offesa rientrata nel frattempo nel paese di origine e non reperibile, si rendeva necessario esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria operanti a chiarimento di quanto raccolto nel processo verbale di denuncia, al fine di valutare compiutamente la condotta ascrivibile ai prevenuti, in particolare attraverso una verifica dell’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dalla denunciante circa le modalità dei fatti.
Il divieto di esaminare gli ufficiali di polizia giudiziaria dettato dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. appare dunque al Tribunale rimettente "imposto irragionevolmente, poichè dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generale disciplina della testimonianza de relato, di cui all’art. 195 c.p.p., determinata dalla condizione soggettiva dell’appartenenza del teste alla P.G.".
Inoltre, secondo il giudice a quo, la norma censurata, "impedendo l’acquisizione di elementi di prova idonei a contribuire all’accertamento dell’effettivo svolgersi dei fatti e delle condotte penalmente rilevanti, finisce per intaccare lo stesso diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.".
1.3 – La Corte di assise di M. premette che, iniziata l’assunzione delle prove, i difensori degli imputati si opponevano, ai sensi del nuovo testo dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., a che un ispettore della Polizia di Stato riferisse in merito a circostanze apprese nel corso delle indagini da persone le cui dichiarazioni erano state oggetto di verbalizzazione e che dovevano essere assunte come testimoni nel prosieguo dell’istruzione dibattimentale.
La Corte di assise solleva la questione di legittimità costituzionale con esclusivo riferimento all’art. 3 Cost., ritenendo che il divieto della testimonianza de relato degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria determini "una palese differenziazione di trattamento tra la testimonianza indiretta del teste comune e quella degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria", priva di ragionevole giustificazione.
Anche la Corte di assise di M. richiama la sentenza n. 24 del 1992, ricordando che la Corte costituzionale aveva osservato che il metodo orale e il principio del contraddittorio non sono messi in discussione dalla testimonianza indiretta in quanto tale, e che "il diritto di difesa é comunque tutelato attraverso l’interrogatorio diretto ed il controinterrogatorio del testimone".
A parere della Corte rimettente neppure il nuovo art. 111 Cost. autorizza limiti alla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: poichè il principio del contraddittorio era già stato preso in considerazione nella sentenza del 1992, dal quarto comma della norma costituzionale potrebbe semmai discendere soltanto che le dichiarazioni del testimone di riferimento, il quale si sottragga poi volontariamente al confronto dibattimentale e di cui il giudice sia venuto a conoscenza attraverso la testimonianza del verbalizzante, sono inutilizzabili come prova di colpevolezza, ma non che esse non possano essere acquisite e utilizzate ad altri fini, eventualmente a favore dello stesso imputato.
L’irragionevolezza della disposizione censurata si manifesterebbe inoltre nelle "conseguenze pratiche del divieto di testimonianza, il cui effetto, in un processo in cui il testimone qualificato sia chiamato, come nel caso di specie, a riferire sulle indagini condotte, si traduce nella inevitabile frammentarietà della deposizione, nella irrazionale scompaginazione della trama narrativa della testimonianza, nella rappresentazione, da parte del testimone, di circostanze isolate e di difficile, se non impossibile, lettura e collocazione logica".
Infine, la Corte rimettente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con l’art. 3 Cost. per "un altro residuale profilo, in quanto alle limitazioni alla testimonianza indiretta della polizia giudiziaria non corrispondono […] limiti di analoga portata con riferimento agli investigatori privati autorizzati nell’ambito delle indagini difensive svolte ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, salvo gli eventuali casi di incompatibilità determinati dalla formazione della stessa documentazione difensiva, che é dotata, peraltro, di potenzialità di utilizzazione paragonabile a quella degli atti di accusa (v. artt. 3 e 11 della citata legge n. 397)".
1.4 – Il Tribunale di S. premette:
– che nel corso di una precedente udienza un sottufficiale di polizia giudiziaria era stato chiamato a testimoniare sulle dichiarazioni da lui ricevute, e regolarmente verbalizzate nel corso delle indagini preliminari, da persone informate sui fatti, citate in dibattimento come testimoni;
– che i difensori degli imputati avevano eccepito, ai sensi dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge n. 63 del 2001, il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen.;
– che il pubblico ministero aveva chiesto il rigetto dell’eccezione, sul presupposto che il divieto é limitato alle sole ipotesi in cui le dichiarazioni siano state assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. e quindi nell’ambito di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria;
– che il Tribunale, preso atto che la testimonianza del sottufficiale di polizia giudiziaria si riferiva a dichiarazioni verbalizzate nel corso di attività di indagine delegate dal pubblico ministero, aveva rigettato l’eccezione della difesa, aderendo alla interpretazione letterale della norma prospettata dal pubblico ministero e dando corso all’assunzione della deposizione;
– che nell’udienza successiva i difensori eccepivano l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nell’interpretazione datane dal giudice, in quanto la norma determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento di situazioni di fatto sostanzialmente eguali, quali l’assunzione ad opera della polizia giudiziaria delle dichiarazioni testimoniali nell’ambito di attività di iniziativa o nell’ambito di attività delegata dal pubblico ministero.
Il Tribunale, dopo aver ribadito che alla stregua dell’interpretazione letterale della norma il divieto di testimoniare della polizia giudiziaria non é esteso in generale al contenuto delle dichiarazioni ricevute nel corso di attività di indagine delegate, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., "nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)", ritenendo che tale norma violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Con riferimento all’art. 3 Cost., il rimettente rileva che non vi é alcuna ragione logica e giuridica per differenziare le ipotesi in cui l’ufficiale di polizia giudiziaria abbia assunto le informazioni di propria iniziativa ovvero su delega del pubblico ministero, in quanto le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi i casi di attività di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria: identiche sono le modalità di documentazione, la destinazione dell’atto al fascicolo del pubblico ministero, l’utilizzabilità per le contestazioni, la disciplina della lettura delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 512 e 512-bis cod. proc. pen.
Ad avviso del rimettente, nella "stessa ottica di discriminazione di situazioni identiche, e solo entro tali limiti", sussisterebbe anche la violazione dell’art. 24 Cost. La disciplina censurata comprimerebbe infatti il diritto di difesa, in quanto, essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione se delegare o meno l’atto e, quindi, se consentire o meno la testimonianza sul contenuto dello stesso all’ufficiale o agente di polizia giudiziaria, sarebbe attribuito allo stesso pubblico ministero il potere di sottrarre un teste alle domande del difensore dell’imputato.
Quanto al contrasto con l’art. 111 Cost., l’unico aspetto di illegittimità sarebbe "il medesimo già rilevato con riferimento al conflitto con l’art. 24 Cost., e cioé nei limiti in cui si profila una posizione di preminenza della pubblica accusa sulla difesa, nell’attribuire alla discrezionalità del p.m. la decisione di delegare o meno l’atto, con la predetta conseguenza di consentire al p.m., nella seconda ipotesi, di decidere di sottrarre un testimone alle domande del difensore dell’imputato".
Al riguardo, il giudice a quo precisa che, "contenuto entro tali limiti il conflitto tra la nuova formulazione dell’art. 195, comma 4 c.p.p." e l’art. 111 Cost., non é illogico nè contraddittorio sollevare d’ufficio questione di legittimità costituzionale della norma in questione per contrasto con l’art. 3 Cost., sul presupposto che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, sebbene riferibile ai soli casi in cui costoro abbiano svolto attività d’iniziativa ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., riprodurrebbe la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.
2. – Nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 514 e 728 del r.o. del 2001 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni, sostanzialmente analoghe, sollevate dal Tribunale di P. e dal Tribunale di S. siano dichiarate infondate.
L’Avvocatura rileva infatti che la ratio della norma censurata risiede nella necessità di tenere distinte le ipotesi in cui la testimonianza indiretta abbia ad oggetto dichiarazioni non assunte formalmente in un verbale da quelle che concernano dichiarazioni formalmente acquisite in un atto del procedimento, e "mira ad evitare aggiramenti della regola che impone il contraddittorio nella formazione della prova, facilmente possibili rispetto ad atti già formalmente assunti, che hanno loro autonome possibilità di utilizzo".
3. – Nel giudizio promosso dal Tribunale di S. con l’ordinanza iscritta al n. 728 del r.o. del 2001 si é altresì costituita l’imputata nel procedimento a quo, rappresentata e difesa dagli avvocati G. F. e E. R..
A parere della parte l’unica lettura costituzionalmente corretta della norma in esame é nel senso che l’ufficiale di polizia giudiziaria non può mai riferire su quanto appreso nel corso delle indagini da persone informate sui fatti, sia che l’escussione di quest’ultime sia avvenuta nell’ambito di attività di indagine delegate, sia che sia stata frutto di iniziativa diretta della polizia giudiziaria.
In linea generale, la difesa della parte privata rileva che la costituzionalizzazione dei principi del giusto processo nel nuovo art. 111 Cost. ha imposto la riformulazione delle norme codicistiche che disciplinano le modalità di acquisizione e di valutazione della prova, nel rispetto del metodo del contraddittorio, al fine di dare concreta attuazione anche al principio di effettività del diritto di difesa. In quest’ottica la legge n. 63 del 2001 costituirebbe la definitiva consacrazione del sistema accusatorio nel rito penale e del relativo corollario della separazione della fase procedimentale da quella processuale.
In realtà, osserva la difesa, lo stesso giudice rimettente ritiene che una differenziazione di regime tra l’attività delegata e quella di iniziativa contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., ma conclude, paradossalmente, che l’incostituzionalità non concerne la limitazione del divieto, ma il divieto stesso, sulla base delle argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 1992.
A seguito dell’introduzione dei principi del giusto processo, l’odierno quadro costituzionale é però profondamente diverso da quello vigente all’epoca della sentenza n. 24 del 1992: se la Corte accogliesse la questione verrebbe vanificato il principio costituzionale, cui la legge n. 63 del 2001 ha dato, anche con la disposizione impugnata, concreta attuazione, secondo cui la prova si forma in dibattimento nel contraddittorio tra le parti e non può essere unilateralmente raccolta nel corso delle indagine preliminari.
La parte privata, conclusivamente, chiede alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la questione, previa affermazione che il comma quarto dell’art. 195 cod. proc. pen. va interpretato nel senso che agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria é sempre vietato testimoniare su quanto appreso dai testimoni nel corso delle indagini preliminari. In subordine, ove la Corte dovesse invece ritenere che la norma vada interpretata nel senso prospettato dal rimettente, la parte privata sollecita la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il divieto di testimoniare degli ufficiali di polizia giudiziaria nel caso di attività d’indagine delegata.

Considerato in diritto

1. – Oggetto del presente giudizio sono le questioni di legittimità costituzionale relative al divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, introdotto dall’art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione) nell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, con varie ordinanze di diverse autorità giudiziarie, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.
2. – Il nucleo centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di P.. (r.o. n. 514 del 2001), dal Tribunale di R. (r.o. n. 662 del 2001) e dalla Corte di assise di M. (r.o. n. 666 del 2001) investe il supposto contrasto dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevole disparità della disciplina riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per i quali é previsto il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli art. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen., rispetto alle regole dettate in caso di testimonianza indiretta per gli altri testimoni.
In termini sostanzialmente analoghi i tre rimettenti -richiamando le argomentazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva dichiarato illegittimo il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria contemplato nell’originaria formulazione del comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen. – lamentano l’irragionevole disparità di trattamento riservata a tali soggetti rispetto alla disciplina generale della testimonianza indiretta prevista nei primi tre commi della norma impugnata, in base alla quale qualsiasi persona può e deve deporre sui fatti di cui abbia avuto conoscenza da altri; disparità tanto più irragionevole in quanto, malgrado le modifiche apportate all’art. 197 cod. proc. pen. dalla legge n. 63 del 2001, nei confronti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria continua a non essere prevista alcuna incompatibilità con l’ufficio di testimone.
Nell’ordinanza n. 666 del 2001 il contrasto con l’art. 3 Cost. viene ravvisato anche nella diversità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per gli investigatori privati che abbiano svolto attività di investigazione difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397, per i quali l’art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. prevede l’incompatibilità a testimoniare solo in relazione alla "formazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte nell’ambito delle indagini difensive".
Nelle ordinanze nn. 514 e 666 del 2001 viene inoltre denunciata l’intrinseca irragionevolezza del divieto della testimonianza indiretta, che é invece consentita negli "altri casi" a norma dell’ultima parte del comma 4 dell’art. 195 cod. proc. pen., sul presupposto che sarebbe impossibile comprendere quale logica abbia seguito il legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità, nel prevedere, rispettivamente, in alcuni casi il divieto e in altri, per di più non chiaramente determinati, la ammissibilità della testimonianza indiretta.
3. – Con riferimento agli altri parametri evocati, la violazione dell’art. 24 Cost. viene ravvisata nella compressione del diritto di difesa, derivante dal divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che potrebbero, in ipotesi, essere esaminati su circostanze a favore delle parti private (r.o. n. 514 del 2001); più in generale, la disciplina censurata impedirebbe di acquisire elementi di prova idonei all’effettivo accertamento dei fatti e, quindi, potrebbe potenzialmente ledere il diritto di difesa (r.o. n. 662 del 2001).
Quanto al contrasto con l’art. 111 Cost., su cui si intrattiene l’ordinanza n. 514 del 2001, il divieto di assumere come testimoni i verbalizzanti sul contenuto delle dichiarazioni da loro ricevute violerebbe il principio del contraddittorio nella formazione della prova, impedendo di acquisire "profili chiarificatori attinenti al contenuto dei verbali", che potrebbero giovare anche all’imputato.
4. – Differente é l’impostazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di S. nell’ordinanza n. 728 del 2001. Il giudice rimettente, muovendo dalla premessa interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen. sia operante solo in caso di attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, e non anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero, ravvisa nella norma censurata in primo luogo la violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la disparità di disciplina della testimonianza indiretta a seconda che abbia per oggetto attività di indagine di iniziativa o delegate appare priva di qualsiasi fondamento razionale, non essendo giustificata da alcuna differenza sostanziale tra le due attività di polizia giudiziaria.
Risulterebbero poi violati anche gli artt. 3 e 24 Cost.: essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione di delegare l’attività di indagine, il diritto di difesa sarebbe compresso dal potere del pubblico ministero di sottrarre un testimone alle domande della difesa dell’imputato. La posizione di preminenza del pubblico ministero si porrebbe anche in contrasto con l’art. 111 Cost., sotto il profilo della violazione del principio della parità tra accusa e difesa.
Infine, la disciplina censurata si porrebbe comunque in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, sia pure riferito solo ai casi in cui questi abbiano svolto attività di indagine di iniziativa, riproduce la medesima situazione di illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992.
5. – Poichè tutte le questioni investono l’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., va disposta la riunione dei relativi giudizi.
6. – Le questioni sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. dai Tribunali di P.. (r.o. n. 514 del 2001) e di R. (r.o. n. 662 del 2001), nonchè dalla Corte di assise di M. (r.o. n. 666 del 2001) sono infondate.
I giudici rimettenti chiedono in sostanza a questa Corte di dichiarare illegittimo il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, appellandosi alle argomentazioni svolte nella sentenza n. 24 del 1992, che aveva appunto dichiarato illegittima l’originaria formulazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. I rimettenti omettono peraltro di considerare che, rispetto al momento in cui é stata emessa tale sentenza, é profondamente mutato non solo il sistema delle norme che disciplinano l’attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili, ma, ciò che più conta, il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell’art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Da questo principio, con il quale il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore).
Nel dare attuazione al principio costituzionale la legge n. 63 del 2001 ha appunto previsto il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone informate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod. proc. pen., al fine di evitare che tali dichiarazioni possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio attraverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateralmente nel corso delle indagini preliminari. Il divieto risulta quindi coerente con la regola di esclusione probatoria dettata nel nuovo testo dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen., in base alla quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni in dibattimento "possono essere valutate ai fini della credibilità del teste", ma non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati (v. ordinanza n. 36 in data odierna).
La disciplina censurata, lungi dal determinare una irragionevole disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria rispetto a quella dei privati, risponde quindi all’esigenza, costituzionalmente garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di polizia giudiziaria, possa essere introdotto come prova in giudizio il contenuto di dichiarazioni consacrate in verbali di cui é vietata l’acquisizione, salva l’ipotesi, contemplata dall’art. 512 cod. proc. pen., che di tali verbali venga data lettura per essere divenuta impossibile l’assunzione della prova in dibattimento per fatti o circostanze imprevedibili.
In quest’ottica si inserisce anche l’innovazione al testo originario dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 63 del 2001, secondo cui la testimonianza indiretta non é vietata negli "altri casi", cioé quando non ha per oggetto informazioni consacrate in verbali: non presentandosi l’esigenza di evitare l’aggiramento della regola di esclusione probatoria, non sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente in tali situazioni di applicare le regole generali in tema di testimonianza indiretta.
Infine, non fondata é anche la questione relativa alla supposta irragionevole disparità di trattamento tra la norma censurata e la disciplina dell’incompatibilità a testimoniare prevista per gli investigatori privati dall’art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
A prescindere dal rilievo che il fugace riferimento a tale norma non consente di verificare compiutamente quale sia l’interpretazione riservata dal rimettente al tertium comparationis, nè in quali termini questi assuma la presupposta identità di ratio tra le due discipline, é sufficiente ribadire, da un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria é coerente con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e, dall’altro, che interpretazioni della disciplina dell’incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l’art. 111, quarto comma, Cost.
7. – Il Tribunale di P. e il Tribunale di R. sollevano la questione in una diversa prospettiva, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24 e 111 Cost. (r.o. n. 514 del 2001) e in relazione all’art. 24 Cost. (r.o. n. 662 del 2001).
Le violazioni del diritto di difesa e del principio del contraddittorio sono infatti prospettate in termini meramente ipotetici, non ricorrendo nei giudizi a quibus le situazioni di fatto o i presupposti di diritto – quali potrebbero essere l’istanza delle parti private di ammettere come testimoni gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni in precedenza rese dalle persone per acquisire elementi utili all’esercizio del diritto di difesa e per dare attuazione al principio del contraddittorio – a cui i rimettenti hanno in astratto fatto riferimento.
La questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
8. – Anche la questione sollevata dal Tribunale di S. con l’ordinanza n. 728 del 2001
é manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Come emerge dall’ordinanza di rimessione il Tribunale, dopo aver assunto la deposizione di un sottufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni raccolte a verbale nel corso di attività di indagine delegate dal pubblico ministero, sul presupposto interpretativo che il divieto della testimonianza indiretta attenga solo all’attività di indagine di iniziativa della polizia giudiziaria, ritiene che il far dipendere l’operatività del divieto dal fatto che la polizia giudiziaria abbia agito d’iniziativa e non su delega sia in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Ciò premesso, il rimettente solleva poi la questione di legittimità costituzionale sulla norma che vieta la testimonianza indiretta sul contenuto delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria nell’ambito di attività di indagine di iniziativa. Ma tale norma – sulla base di quanto egli stesso ha in precedenza deciso assumendo la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, alla stregua dell’interpretazione secondo cui il divieto non opera nell’ipotesi di attività delegata – non ha rilevanza nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dai Tribunali di P.. e di R. e dalla Corte di assise di M., con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di P. e di R., con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di S., con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in R., nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2002.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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