Corte Costituzionale, Sentenza n. 163 del 2011, in materia di definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 18-5-2011

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge
della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema
di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21
settembre 2010, depositato in cancelleria il 23 settembre 2010 ed
iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2010.
Udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore
Giuseppe Tesauro;
Udito l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 18-21 settembre 2010 e depositato
nella cancelleria di questa Corte il 23 settembre 2010 (ric. n. 95
del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita’ costituzionale in via principale dell’art. 1 della legge
della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema
di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
1.2. – Il ricorrente premette che la Regione Calabria, a seguito
del verificarsi di una situazione di disavanzo nel settore sanitario,
ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con il Ministro della
salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze, con relativo
Piano di rientro, che individua gli interventi necessari per il
perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005).
A giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri la norma
impugnata, nel definire il sistema di finanziamento della Stazione
Unica Appaltante, prevedrebbe, tuttavia, impegni di spesa non in
linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo di cui al menzionato
accordo. La disposizione introdurrebbe, infatti, una modifica del
sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante con
riferimento alle sole gare riguardanti gli enti del servizio
sanitario regionale, senza stabilire ne’ i criteri che la Giunta
dovra’ adottare, ne’ le condizioni di deroga all’art. 10 della legge
regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell’Autorita’
regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della
trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture). La norma censurata si porrebbe in tal modo in contrasto
con il Piano di rientro ed in particolare con il punto 10 del
documento integrativo, approvato con delibera della Giunta regionale
del 16 dicembre 2009, n. 845, secondo cui la Giunta regionale, «entro
il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di finanziamento della
Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di
finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento
della Stazione stessa».
Tale contrasto con i vincoli contenuti nel citato Piano di
rientro determinerebbe la violazione dei principi fondamentali di
contenimento della spesa sanitaria di cui all’art. 1, comma 796,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007) e all’art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), secondo il quale
«Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per
la regione, che e’ obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla
piena attuazione del piano di rientro».
La disposizione regionale impugnata violerebbe in tal modo i
principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza
pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., come piu’ volte
chiarito dalla Corte costituzionale, fra le altre con la sentenza n.
94 del 2009.
2. – Si e’ costituita nel giudizio la Regione Calabria, in
persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con atto
depositato il 18 ottobre 2010, deducendo che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente, l’esigenza di adottare la norma regionale
censurata sarebbe sorta proprio a seguito dello specifico obbligo
assunto dalla Regione Calabria con il Piano di rientro dal disavanzo
sanitario, ed in particolare con il citato punto 10 della delibera
della Giunta regionale n. 845 del 2010 (recte: 2009).
A giudizio della Regione, proprio il corretto adempimento
dell’obbligo assunto imponeva, quanto al finanziamento della S.U.A.,
il superamento dell’ostacolo normativo di cui all’art. 10, comma 1,
della legge regionale n. 26 del 2007, il quale prevedeva la misura
dell’1% dell’importo posto a base di ogni singolo provvedimento di
gara.
La ratio della legge regionale sarebbe, quindi, quella di
rimuovere il precedente ostacolo normativo di cui alla l.r. n. 26 del
2007, proprio al fine di consentire alla Giunta regionale di adottare
un provvedimento deliberativo conforme all’obbligo di cui al punto 10
del piano e di fissare un sistema di finanziamento collegato ad un
budget prefissato.
Altrettanto infondato sarebbe poi, a giudizio della Regione, il
richiamo ai principi fondamentali di cui all’art. l, comma 796,
lettera b) della legge n. 296 del 2006 e all’art. 2, comma 95, della
legge n. 191 del 2009, in quanto, semmai, tali norme imponevano alla
Regione Calabria di rimuovere l’ostacolo normativo di cui al piu’
volte citato art. 10, comma 1, l.r. n. 26 del 2007. Inoltre,
l’infondatezza della censura sarebbe particolarmente evidente ove si
considerasse che, con deliberazione del 30 luglio 2010, la Presidenza
del Consiglio dei ministri ha nominato un Commissario ad acta per
l’attuazione del Piano di rientro nella persona dell’attuale
Presidente della Giunta regionale della Calabria, sicche’ il
provvedimento dovra’ essere adottato dall’organo nominato dallo
stesso Governo.
2.1. – Con atto depositato il 28 febbraio 2001 la Regione
Calabria ha rinunciato all’atto di intervento e di costituzione in
giudizio, allegando delibera della Giunta regionale, nella quale si
da’ atto che il Commissario ad acta, nominato con delibera del
Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, si e’ impegnato ad
adeguarsi a quanto richiesto dal tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei
livelli essenziali di assistenza, che avevano nelle more espresso
parere negativo sulla legge impugnata.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale in via principale dell’art.
1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16
(Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica
Appaltante), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della
Costituzione. La norma impugnata, prevedendo genericamente che il
sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante e’ definito
dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell’1% dei
singoli provvedimenti di gara, di cui all’art. 10, comma 1, della
legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell’Autorita’
regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della
trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture), violerebbe i principi fondamentali nella materia
«coordinamento della finanza pubblica» desumibili dall’art. 1, comma
796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2007), non avendo rispettato gli specifici vincoli,
strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema
sanitario, contenuti nel piano di rientro oggetto dell’accordo
stipulato il 17 dicembre 2009 dalla Regione Calabria.
2. – La questione e’ fondata.
3. – Questa Corte, con riferimento all’art. 1, comma 796, lettera
b), della legge n. 296 del 2006, ha affermato che tale norma «puo’
essere qualificata come espressione di un principio fondamentale
diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza
pubblica» (sentenze n. 123 del 2011, n. 100 e n. 141 del 2010),
poiche’ la «esplicita condivisione da parte delle Regioni della
assoluta necessita’ di contenere i disavanzi del settore sanitario»
determina una situazione nella quale «l’autonomia legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario puo’
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e
del contenimento della spesa» (sentenza n. 193 del 2007). Cio’ in
quanto le «norme statali che fissano limiti alla spesa di enti
pubblici regionali sono espressione della finalita’ di coordinamento
finanziario (sentenze n. 237 e n. 139 del 2009)», per cui il
legislatore statale puo’ «legittimamente imporre alle Regioni vincoli
alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della
finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di
obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari»
(sentenza n. 52 del 2010).
4. – Nel caso di specie, risulta evidente come la Regione abbia
contravvenuto all’accordo stipulato con lo Stato ed al relativo piano
di rientro del disavanzo, laddove era previsto, fra l’altro, che,
entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale dovesse modificare «lo
strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante,
introducendo una nuova forma di finanziamento che preved[a] un budget
prefissato per il funzionamento della Stazione stessa».
La disposizione censurata, invece, non solo non ha fissato alcun
tetto di spesa, ma non ha dettato alcun criterio per la Giunta, al
fine di determinare l’entita’ della deroga al generale sistema di
finanziamento della Stazione Unica Appaltante, lasciando un margine
di discrezionalita’ non compatibile con gli impegni assunti con la
firma e l’adozione del piano di rientro.
5. – L’accertata violazione del citato accordo determina la
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., e dunque
l’illegittimita’ costituzionale della norma.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge
della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema
di finanziamento della Stazione Unica Appaltante).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

Il Presidente: Maddalena

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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